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Sentenza — n. 33848/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33848/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33848/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Dicolombi Natascia per furto aggravato in abitazione (reato commesso in concorso con altri soggetti, non ricorrenti) alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa col riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata. I giudici di merito hanno ritenuto che allorché concorrano due circostanze aggravanti ad effetto speciale e una di esse sia anche una circostanza aggravante cd. privilegiata (ovverossia, sottratta al bilanciamento con le circostanze attenuanti), si procede dapprima al bilanciamento tra eventuali circostanze attenuanti e la circostanza aggravante a effetto speciale non privilegiata (nella specie, la recidiva reiterata) e poi, sulla pena così determinata, si opera l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale privilegiata (nella specie, quella di cui all'art. 625, n. 5 cod. pen.) senza più operare diminuzioni di sorta.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 33848/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infine chiarito, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, che, allorché circostanze attenuanti concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto (cd circostanza privilegiata), deve prima procedersi a giudizio di comparazione tra le circostanze bilanciabili e, se tali circostanze sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato da circostanza "privilegiata", come se non ricorresse alcuna delle altre circostanze (SU, udienza del 29 aprile 2021, Cena, non ancora depositata).

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena riduzione della pena riduzione della multa modifica della sentenza reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infine chiarito, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, che, allorché circostanze attenuanti concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: DICOLOMBI NATASCIA nato a GARBAGNATE MILANESE il 14/04/1995 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del difensore WILLIAM VOARINO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Dicolombi Natascia per furto aggravato in abitazione (reato commesso in concorso con altri soggetti, non ricorrenti) alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa col riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata. I giudici di merito hanno ritenuto che allorché concorrano due circostanze aggravanti ad effetto speciale e una di esse sia anche una circostanza aggravante cd. privilegiata (ovverossia, sottratta al bilanciamento con le circostanze attenuanti), si procede dapprima al bilanciamento tra eventuali circostanze attenuanti e la circostanza aggravante a effetto speciale non privilegiata (nella specie, la recidiva reiterata) e poi, sulla pena così determinata, si opera l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale privilegiata (nella specie, quella di cui all'art. 625, n. 5 cod. pen.) senza più operare diminuzioni di sorta.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata lamentando la violazione di plurime norme di legge ordinaria e costituzionale e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato. Secondo il ricorrente le diminuzioni di pena dovute all'operatività delle eventuali circostanze attenuanti operano automaticamente, dopo l'applicazione dell'aggravante privilegiata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infine chiarito, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, che, allorché circostanze attenuanti concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto (cd circostanza privilegiata), deve prima procedersi a giudizio di comparazione tra le circostanze bilanciabili e, se tali circostanze sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato da circostanza "privilegiata", come se non ricorresse alcuna delle altre circostanze (SU, udienza del 29 aprile 2021, Cena, non ancora depositata).

Il principio fatto proprio dalla sezioni unite comporta che, ove il previo giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto si risolva a sfavore dell'imputato, sulla pena base dovrà essere applicato un duplice aumento di pena: prima quello collegato al giudizio di bilanciamento (tra circostanze che lo consentono) e poi quello collegato all'applicazione dell'aggravante privilegiata. Nella specie è stata fatta corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, perché l'aggravante della recidiva reiterata è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche e a quella dell'art. 62, n. 6 cod. pen., con la conseguenza che è stata applicata la pena prevista per il reato aggravato da circostanza privilegiata (art. 624-bis, comma 3, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen.).

L'inammissibilità del ricorso - nonostante il dubbio finora esistente in ordine al modus procedendi - è collegata al fatto che non sarebbe stata comunque applicabile una pena inferiore, dal momento che le attenuanti riconosciute all'imputata non avrebbero mai potuto prevalere - in virtù della disposizione dell'art. 69, comma 4, cod. proc. pen. - sulla recidiva aggravata reiterata, contestata all'imputata e ritenuta in sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/7/2021 Il Consiglier t ns re tl sident