Sentenza — n. 33847/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa corte d'appello di Brescia ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice dì prima cura a carico di Solis LLenas Paola Del Carmen per lesioni personali gravissime in danno di Angulo Villarel Maria Del Pifar e di Angulo Villarel Angela Victoria - entrambe sfregiate al volto con uno strumento tagliente - e, dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 4 I. 110/75, pure contestato all'imputata, ha ridotto la pena a lei irrogata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 179 cod. pen, art. 179 cod. proc. pen, art. 184 cod. proc. pen, art. 416 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33847/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Cass.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLIS LLENAS PAOLA DEL CARMEN nato il 28/09/1987 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputata. Lette le conclusioni del difensore dell'imputata, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte d'appello di Brescia ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice dì prima cura a carico di Solis LLenas Paola Del Carmen per lesioni personali gravissime in danno di Angulo Villarel Maria Del Pifar e di Angulo Villarel Angela Victoria - entrambe sfregiate al volto con uno strumento tagliente - e, dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 4 I. 110/75, pure contestato all'imputata, ha ridotto la pena a lei irrogata.
2. Contro la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata con due motivi. 2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 179 cod. pen. per il fatto che all'imputata non sarebbe stato notificato né l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare né il decreto di citazione a giudizio, sia in primo grado che in appello. 2.2. Col secondo lamenta, in relazione ad entrambi i reati a lei contestati, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, derivante dal fatto che l'ipotesi accusatoria si è basata unicamente sulla deposizione delle persone offese e dei testimoni dell'accusa e dal fatto che non vi sarebbe prova delle gravi lesioni a lei addebitate.
3. Con memoria del 18 giugno 2021 la parte civile ha contestato - sulla scorta dell'elezione di domicilio e della nomina del difensore, effettuate dall'imputata - che quest'ultima fosse rimasta all'oscuro del procedimento avviato a suo carico ed ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
1. Il primo motivo è inammissibile per totale e irrimediabile genericità. La ricorrente lamenta la mancata notificazione di tutti gli atti introduttivi del giudizio platealmente ignorando che vi è, agli atti, prova della notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale per l'udienza del 2/10/2015; decreto che fu regolarmente notificato nel domicilio eletto in Verona, via Crotone, n. 2, senza che l'imputata si fosse preoccupata del ritiro del plico a lei indirizzato. Ignora anche che il decreto di citazione in appello fu notificato a sue mani in Verona, via Brofferio, n. 10, ove si era, nel frattempo, trasferita.
E' destituita di ogni fondamento, quindi, l'affermazione dell'imputata di non aver avuto la possibilità di difendersi regolarmente, atteso che vi è, invece, agli atti la prova - di cui questa Corte ha potuto prendere visione, stante la natura processuale del vizio lamentato - della regolare instaurazione del giudizio in entrambi i gradi precedenti. In ogni caso va poi rilevato che eventuali irregolarità delle notifiche, sia per l'udienza preliminare che per l'udienza dibattimentale - su cui la difesa della ricorrente non ha speso parola nemmeno in questa sede, salvo dedurre, apoditticamente, l'omissione delle stesse - sarebbero sanate dall'inezia serbata nel corso del giudizio di merito, allorché nulla è stato mai dedotto né eccepito.
Invero, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Cass.
SU, n. 76097 del 24/11/2016, rv 269028-01). Quanto all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, è notorio che essa determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cod. proc. pen.) e che tale nullità è inquadrabile tra quelle "generali a regime intermedio"; pertanto, essa può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (ex multis, Cass. n. 46763 del 27/9/2018, rv 274475-01); cosa che - stando a quanto riportato in sentenza - nemmeno è stata fatta nella specie.
Quanto all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, anche sul punto nulla è stato dedotto né dimostrato, né la ricorrente si è preoccupata, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, di allegare gli atti dell'udienza suddetta. Il ricorso manca, pertanto, sul punto di specificità, atteso questa Corte non è stata posta in grado di verificare la sussistenza del vizio.
2. Le doglianze in ordine al giudizio di responsabilità sono parimenti inammissibili perché generiche, versate in fatto e manifestamente infondate. La ricorrente contesta speciosamente e assertivamente le dichiarazioni di testi e persone offese, senza la minima preoccupazione di coerenza, di aderenza alla realtà processuale e di ragionevolezza, negando l'evidenza e soffermandosi su circostanze irrilevanti (il livello di conoscenza tra imputata e persone offese; le caratteristiche personologiche dell'imputata; la natura dello strumento usato per ferire), oltre a negare rilevanza al dato obbiettivo e inconfutabile costituito dal fatto che le malcapitate presero a sanguinare abbondantemente dopo essere state colpite dall'imputata e al dato, altrettanto obbiettivo e adeguatamente argomentato in sentenza, che le ferite inferte alle vittime determinarono una grave alterazione dei lineamenti del viso, con conseguente integrazione dell'aggravante contestata.
3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.420, oltre accessori di legge. Così deciso il 5/7/2021 Il Co siglier f ,9 stn,1 r t5t( 4