Sentenza — n. 33845/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo, attingendo in maniera diretta al contenuto delle prove e proponendone una non consentita rilettura, in assenza della denuncia di specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), si appalesa inammissibile per aspecificità, in quanto pedissequamente riproduttivo di rilievi articolati con il gravame, ineccepibilmente respinti dalla Corte di appello con argomentazioni con le quali il ricorrente ha mostrato di non essersi affatto confrontato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 588 cod.pen, art. 131-bis cod.pen, art. 588 cod.pen; Sentenza — n. 33845/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Rv. 210157). Tanto vale sia con riferimento al numero dei corrissanti, individuati in numero di tre soggetti, come richiesto dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte per l'integrazione del delitto di cui all'art. 588 cod.pen. (Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, I Rv. 275631, per cui, ai fini della configurabilità del reato di rissa sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona; conf.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TADRART NASRE nato il 10/12/1976 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; ' udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI) ), che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA
RITENUTO IN FATTO
1.Tadrart Nasre, con il ministero di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 gennaio 2020, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza del Tribunale di Alessandria del 7 febbraio 2018, che l'aveva riconosciuto responsabile del delitto di rissa e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia. 1.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 588 cod.pen. e 192 cod.proc.pen., deducendo, mediante il richiamo dei contenuti di alcune delle prove dichiarative raccolte, l'insussistenza in fatto degli estremi d'integrazione del delitto contestato, vuoi perché i corrissanti non stavano lottando violentemente, vuoi perché non erano in numero superiore a tre. 1.2.
Con il secondo e con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, della quale non era possibile dubitare: perché erano state concesse al deducente le circostanze attenuanti generiche; perché non si poteva dire che egli fosse aduso a comportamenti abituali, non avendo posto in essere reati della stessa indole; perché il fatto in contestazione si era risolto in un semplice litigio tra soggetti ubriachi.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa Antonietta Picardi, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 13 giugno 2021, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo, attingendo in maniera diretta al contenuto delle prove e proponendone una non consentita rilettura, in assenza della denuncia di specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), si appalesa inammissibile per aspecificità, in quanto pedissequamente riproduttivo di rilievi articolati con il gravame, ineccepibilmente respinti dalla Corte di appello con argomentazioni con le quali il ricorrente ha mostrato di non essersi affatto confrontato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849;
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Rv. 210157). Tanto vale sia con riferimento al numero dei corrissanti, individuati in numero di tre soggetti, come richiesto dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte per l'integrazione del delitto di cui all'art. 588 cod.pen. (Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, I Rv. 275631, per cui, ai fini della configurabilità del reato di rissa sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona; conf.
Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, Rv. 259999; Sez. 5, n. 11245 del 10/03/1988, Rv. 179757), sia con riguardo al riscontro dell'elemento della violenta contesa divampata tra i soggetti protagonisti dell'aggressione in danno reciproco, posto che è jus receptum che, in tema di rissa, il reato è integrato quando si verifichi una violenta contesa, con vie di fatto e con il proposito di ledersi reciprocamente, tra tre o più persone; contesa che, anche per la possibilità che altre persone intervengano a prendere le parti dei contendenti, costituisce di per sè un pericolo per l'incolumità pubblica: pertanto, non è richiesto che qualcuno dei partecipanti incorra in pericolo di vita, essendo sufficiente la prova di un semplice pericolo per la incolumità personale (Sez. 5, n. 12328 del 25/02/1988, Rv. 179917; conf Rv. 121379, prima parte;
Rv. 132272, seconda parte).
2. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati e, comunque, non consentiti in questa sede. Attenendosi al dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590, la Corte territoriale ha escluso che l'imputato potesse beneficiare della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen., perché il fatto commesso non poteva qualificarsi come tenue sia in considerazione sia dei suoi precedenti, che delle modalità della condotta tenuta, denotanti una sua preoccupante personalità, incline a commettere reati con l'uso di armi e con violenza alla persona.
Si tratta di rilievo che soddisfa certamente lo statuto dell'accertamento che il giudice di merito è chiamato a compiere ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen., l'identità dell'indole dei reati commessi dovendo, in effetti, essere valutata verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni con quello in relazione al quale è chiesta l'applicazione dell'istituto (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Rv. 274186).
Non vi è, peraltro, contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma 1, cod.pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112;
Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016 - dep. 20/07/2017, Rv. 270948).Le ulteriori notazioni in fatto, circa l'essere la contesa un banale litigio tra ubriachi, non sono consentite in questa sede, al cospetto di una motivazione sul punto censurato più che congrua.
3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 luglio 2021 Il Consigliere es