Cassation court dismisses appeal on bancarotta semplice and recidiva, citing lack of interest and sufficient lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of interest regarding the second ground and found the first ground unfounded. The appellant argued that the lower courts failed to address the distinction between de jure and de facto administrator status and inadequately reasoned the recidiva finding. The court rejected these claims, noting that the lower courts properly applied the law and that the appellant's arguments lacked specific legal interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020: An appeal is inadmissible if the grounds lack legal interest or are unfounded, and the lower court's reasoning on recidiva and administrator status is sufficient.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLE CHIAIE AUGUSTO nato a LECCE il 27/03/1964 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI/ che ha concluso chiedendo ) i udito il difensore CAMERALIZZATA
RITENUTO IN FATTO
1. Augusto delle Chiaie, con il ministero del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 febbraio 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 12 novembre 2018 di sua condanna per il delitto di bancarotta semplice documentale, aggravato dalla contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, commesso nella qualità di amministratore di fatto della Cogea Srl., dichiarata fallita in data 29 maggio 2013.
2. Il ricorso per cassazione predisposto nel suo interesse consta di due motivi, enunciati nei limiti necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio della motivazione e violazione di legge. Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della decisione appellata per violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza, posto che l'addebito formulato era incentrato sulla qualifica di amministratore di diritto della fallita mentre la condanna era stata pronunciata sulla base del riconoscimento in capo all'imputato della qualifica di amministratore di fatto.
Deduce, altresì, difetto assoluto di motivazione in ordine ai rilievi di gravame aventi ad oggetto il travisamento della prova dichiarativa con riguardo all'esercizio delle funzioni gestorie di fatto da parte dell'imputato. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in punto di recidiva, la quale, già immotivatamente applicata dal Tribunale, sarebbe stata confermata dalla Corte territoriale con argomentazione insufficiente ed apodittica, ossia in assenza di qualsivoglia considerazione dei decisivi elementi allegati dalla difesa in ordine all'assenza delle condizioni per la revoca dell'indulto riferito a precedente delitto e, comunque, di una delibazione in concreto circa la più intensa colpevolezza e la maggiore pericolosità sociale del prevenuto.
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa Antonietta Picardi, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 10 giugno 2021, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
4. Con memoria in data 25 giugno 2021 il difensore dell'imputato, Avv. Francesco De Cristofaro, ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Tutte le doglianze di cui al primo motivo sono destituite di fondamento. 1.2. E' inammissibile, per carenza d'interesse, la censura mossa alla sentenza di secondo grado in riferimento all'omesso esame dell'eccezione di nullità formulata ex art. 521 cod.proc.pen., trattandosi di doglianza ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (così Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157 proprio in tema di manifesta infondatezza della censura relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, devoluta con l'impugnazione e non esaminata dal giudice di appello):
è, infatti, jus receptum che non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod.proc.pen.), la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione ascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014 - dep. 06/05/2015, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009 - dep. 01/02/2010, Rv. 246100;
Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Rv. 224842).
13. Irrilevante la dedotta contraddittorietà della motivazione in ordine alla simultanea presenza in capo all'imputato della qualifica di liquidatore, ancorché revocato, e di amministratore di fatto della società fallita, avendo la Corte territoriale assegnato decisivo rilievo, ai fini del riconoscimento di responsabilità per il delitto contestato, al ruolo di gestione effettiva della Cogea Srl. svolto, sia pure illegittimamente (perché dichiarato decaduto, con effetti ex tunc), dal ricorrente, il denunciato travisamento della prova dichiarativa riferito a tale tema, asseritamente preterito dal giudice censurato, non è tale da incidere sulla tenuta della sentenza impugnata, posto che le deduzioni formulate non hanno un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni richiamate e quello tratto dal giudice (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406;
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087). In effetti, la circostanza che il Delle Chiaie non avesse avuto rapporti personali con gli acquirenti delle autovetture, come, invece, riscontrato per lo Zanni - riconosciuto, tuttavia, non quale amministratore di fatto, ma quale mero addetto alle vendite - non prova che egli non avesse svolto funzioni gestorie in seno alla fallita: anzi, che egli si fosse occupato proprio dell'aspetto promozionale delle dette vendite è dimostrato da quanto riportato, nella sentenza di primo grado (cui è possibile attingere in ragione della conformità delle statuizioni sul punto, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) delle dichiarazioni del teste Pierazzini, che aveva riferito:
«Di avere ricevuto le offerte di vendita via e -mail principalmente dal Delle Chiaie, mentre lo Zanni si era occupato unicamente della consegna delle autovetture, in un'occasione unitamente al Delle Chiaie»; è, peraltro, plausibile che egli avesse curato l'aspetto finanziario contabile delle indicate transazioni commerciali, atteso che i pagamenti delle autovetture erano stati effettuati tramite bonifico nei confronti della COGEA Sri. (dichiarazioni dei testi Gregori, Moro, Pierazzini, siccome riportate nella sentenza di primo grado.). Del resto, se è vero che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 cod.civ postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Rv. 224948).
2. Anche il secondo motivo non coglie nel segno. La contestata recidiva, reiterata specifica ed infraquinquennale è stata correttamente ritenuta dai giudici di merito, atteso che dal certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso risulta che il ricorrente era stato condannato, dopo i delitti ex artt. 217 e 220 L.F. di cui alla sentenza del Tribunale di Roma irrevocabile il 20/12/2005, coperti da indulto, per i delitti di appropriazione indebita (commesso il 10/12/2000), di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma irrevocabile il 17 febbraio 2010, e di bancarotta fraudolenta (commesso in data 13 febbraio 2007), di cui alla sentenza della Corte di appello di L'Aquila irrevocabile il 5 febbraio 2014. I due precedenti da ultimo enumerati, in effetti, danno conto della peculiare proclività al reato, segnatamente in materia di offesa al patrimonio, manifestata dal ricorrente, le cui deduzioni sono pertanto aspecifiche.
3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore del