Sentenza — n. 33840/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORSANICI NUVA nato a GUBBIO il 26/08/1974 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ANTONIETTA PICARDI, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CAMERALIZZATA Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/02/2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Nuva Corsanici, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, a lui attribuiti nella qualità di legale rappresentante, dal 29/12/2005 al 30/05/2010, della Roma Diffusione s.r.I., dichiarata fallita in data 04/04/2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33840/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORSANICI NUVA nato a GUBBIO il 26/08/1974 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ANTONIETTA PICARDI, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CAMERALIZZATA Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/02/2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Nuva Corsanici, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, a lui attribuiti nella qualità di legale rappresentante, dal 29/12/2005 al 30/05/2010, della Roma Diffusione s.r.I., dichiarata fallita in data 04/04/2011.
2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta mancata assunzione di prova decisiva, diretta a dimostrare che i reali amministratori della società erano altri soggetti e che l'imputato, spinto a ciò dalla sua situazione economica, si era limitato ad assumere un ruolo formale, senza compiere alcun concreto atto gestorio, così come dimostrato dalla documentazione prodotta e trascurata dai giudici di merito. Si aggiunge che la Corte d'appello neppure aveva considerato la condotta dell'imputato, volta a mettere a disposizione del curatore fallimentare la documentazione contabile della società fallita. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, rilevando:
a) che contraddittoriamente la Corte territoriale, prima, aveva riconosciuto che non era stato possibile accertare verso quali finalità fossero state indirizzate le risorse acquisite con il ricorso al credito bancario e, poi, aveva concluso per la natura gestoria degli atti dispositivi di quelle risorse, posti in essere su indicazioni di terzi;
b) che non erano riscontrabili gli indici di una significativa e continuativa attività gestoria. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione di norme di legge, in relazione al mancato accertamento del dolo specifico richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale, anche alla luce della condotta collaborativa serbata nei confronti del curatore e del mancato compimento, personale e diretto, di atti suscettibili di essere annotati nelle scritture contabili detenute dal dott. Fabio Di Pietro. Considerato in diritto 1.
Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Non è infatti dato intendere, dall'esposizione della critica, quale sarebbe la prova decisiva che non sarebbe stata assunta. La doglianza si concentra invece - ma in termini di inammissibile assenza di specificità - sulla mancata valutazione dei documenti allegati alla memoria difensiva prodotta in appello.E, tuttavia, anche a voler assumere, secondo quanto indicato in ricorso, che da siffatte produzioni emergerebbe che altri erano i reali gestori dell'attività imprenditoriale, non verrebbe in alcun modo scalfito l'apparato argomentativo della sentenza impugnata che ruota, nelle due sentenze di merito, sugli obblighi gravanti sull'amministratore di diritto, quale appunto è stato l'imputato.
Rispetto a tali considerazioni, inutilmente si insiste nell'interrogativo sulle ragioni per le quali quegli altri soggetti non sarebbero stati destinatari di indagini, giacché l'oggetto del presente processo è rappresentato dalla responsabilità del Corsanici. Infine il cenno alla collaborazione prestata con riguardo all'attività ricostruttiva del curatore è di tale genericità da non rivelare alcuna idoneità a scardinare l'impianto motivazionale.
2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità. Va, in primo luogo, ribadito che, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 - 01). Ciò posto, non esiste alcuna contraddittorietà nell'avere qualificato come gestorio l'atto con il quale sono state incamerate le risorse successivamente non rinvenute (atto evidentemente riconducibile alla amministrazione della società, nel momento in cui ha consentito l'acquisizione di beni, contestualmente facendo sorgere un'obbligazione restitutoria) e distrattiva la condotta -di impiego delle stesse per finalità non obiettivamente correlate all'oggetto sociale e, comunque, alle esigenze della società.
Ai fini della configurabilità della bancarotta distrattiva, non è, infatti, necessario accertare quale uso irregolare dei beni sociali sia stato fatto, poiché il bene giuridico protetto è rappresentato dall'integrità del patrimonio inteso come garanzia generica delle obbligazioni assunte. Ne discende che assume rilievo qualunque atto che, connotato da fraudolenza, si traduca in un concreto pericolo per le ragioni creditorie, attraverso la sottrazione delle risorse alle finalità imprenditoriali. In tale contesto, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, nella misura in cui pretende di valutare la responsabilità dell'amministratore di "diritto, gravato da una serie di obblighi di natura civilistica (che, proprio in relazione alla ricordata oggettività giuridica della bancarotta distrattiva, riempiono di contenuto l'art. 40, secondo comma, cod. pen.), attraverso il riferimento normativo e giurisprudenziale alla continuità gestoria che caratterizza la diversa posizione dell'amministratore di fatto.In altri termini, la doglianza, nel criticare il riferimento dalla sentenza impugnata alla sottoscrizione degli atti relativi a soltanto due finanziamenti e alla riferita sporadica consegna dei documenti all'incaricato della tenuta delle scritture contabili, non si confronta con il significato della motivazione che non era chiamata a dimostrare un'attività gestoria di fatto, ma a documentare il ruolo non meramente apparente dell'imputato, invece coinvolto concretamente nelle attività sociali e, dunque, ben in grado di rendersi conto della natura fraudolenta degli atti posti in essere dai reali titolari dell'attività imprenditoriale.
3. Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che i rilievi svolti in ricorso non riescono a scalfire la motivazione delle due sentenze di merito (è appena il caso di ribadire che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto' più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado: v., ad es., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218).
Proprio l'intervenuta consegna di parte della documentazione e la logica correlazione tra l'assenza di documentazione - alla luce degli obblighi gravanti sull'amministratore di fatto: Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166 - O - e le vicende distrattive sopra ricordate hanno rappresentato il razionale fondamento delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito, in punto di sussistenza del necessario dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.