Sentenza — n. 33839/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 10/07/2020 il Giudice di Pace di Verona, in sede di giudizio di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 28259 del 07/05/2017, dep. 2018, che aveva annullato la precedente assoluzione, ha condannato Souhail Ben Zid alla pena di C 10.000,00 di multa per il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore di cui all'art. 14, comma 5 quater, d.lgs. 286/1998.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33839/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Simone Bergamini, che ha dedotto vizi di motivazione e di violazione di legge, lamentando che l'ordine del Questore era privo di traduzione, che l'imputato era sprovvisto dei documenti per l'espatrio, ed era impossidente e impossibilitato ad ottemperare; la sentenza sarebbe poi carente quanto alla qualificazione giuridica e al trattamento sanzionatorio.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOUHAIL Ben Zid, nato in Marocco il 15/07/1984 avverso la sentenza del 10/07/2020 del Giudice di Pace di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 10/07/2020 il Giudice di Pace di Verona, in sede di giudizio di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 28259 del 07/05/2017, dep. 2018, che aveva annullato la precedente assoluzione, ha condannato Souhail Ben Zid alla pena di C 10.000,00 di multa per il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore di cui all'art. 14, comma 5 quater, d.lgs. 286/1998.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Simone Bergamini, che ha dedotto vizi di motivazione e di violazione di legge, lamentando che l'ordine del Questore era privo di traduzione, che l'imputato era sprovvisto dei documenti per l'espatrio, ed era impossidente e impossibilitato ad ottemperare; la sentenza sarebbe poi carente quanto alla qualificazione giuridica e al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo del tutto generico intrinsecamente, per l'omessa enunciazione di motivi di censura rilevanti nel giudizio di legittimità, ed estrinsecamente, per l'omesso confronto argomentativo con la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso sollecita la valutazione, ictu °cui/ non consentita in sede di legittimità, di profili fattuali - l'asserita omessa traduzione del provvedimento, la mancanza di documenti, l'impossidenza economica - che non risultano essere stati dedotti dinanzi al giudice di merito. La doglianza sulla qualificazione giuridica, oltre ad essere del tutto generica ed assertiva, è manifestamente infondata, avendo la sentenza correttamente qualificato la fattispecie di inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato del Questore ai sensi dell'art. 14, comma 5 quater, d.lgs. 286/1998. a.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 02/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Gert o