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Sentenza — n. 33838/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33838/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33838/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUINTO IVAN GIUSEPPE nato a PISTICCI il 26/01/1973 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ANTONIETTA PICARDI, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte della difesa CAMERALIZZATA Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/11/2019 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Ivan Giuseppe Quinto, avendolo ritenuto responsabile dei reati di evasione e furto aggravato ascrittigli.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 177 cod. proc. pen, art. 429 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33838/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, l'art. 601, ult. comma, cod. proc. pen. chiarisce che il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena furto aggravato assenza di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 177 cod. proc. pen
Ed invero, tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio, la legge non annovera il predetto avvertimento; sicché, in forza del principio di tassatività delle cause di nullità enunciato dall'art. 177 cod.
art. 429 cod. proc. pen
pen., non è consentito ipotizzarne altre al di là di quelle normativamente previste che, per quel che concerne il suindicato atto, si trovano specificamente menzionate nel comma 2 dell'art. 429 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUINTO IVAN GIUSEPPE nato a PISTICCI il 26/01/1973 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ANTONIETTA PICARDI, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte della difesa CAMERALIZZATA Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/11/2019 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Ivan Giuseppe Quinto, avendolo ritenuto responsabile dei reati di evasione e furto aggravato ascrittigli.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo - che investe anche l'ordinanza resa all'udienza del 15/11/2019 - si lamenta violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla mancata presenza nel decreto di citazione per il giudizio d'appello dell'avviso che l'imputato detenuto fuori distretto avrebbe potuto essere sentito dal magistrato di sorveglianza competente. Al termine dell'esposizione il ricorso: a) "per dovere di cronaca" rappresenta che la sentenza che ha definito il grado di appello non riporta la forma con la quale è stato definito il giudizio;

b) lamenta l'assenza di motivazione in ordine all'eccezione preliminare relativa all'assenza dell'avviso del quale s'è detto sopra. 2:2. Con il secondo motivo si lamenta errata qualificazione del furto, come consumato, anziché tentato, e sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Con riferimento all'ultimo cenno contenuto in ricorso - quanto all'assenza di motivazione nella sentenza impugnata, in relazione alla questione risolta con l'ordinanza del 15/11/2019 (nell'atto di impugnazione si fa riferimento genericamente all'eccezione preliminare spiegata e l'unica della quale il ricorso fa menzione è appunto quella che verrà esaminata subito infra) -, è appena il caso di ribadire, coerentemente con la costante giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ciò posto, va ribadito che l'omissione nel decreto di citazione a giudizio dell'avvertimento per l'imputato che ha facoltà d'intervenire e di essere eventualmente sentito, non è causa di nullità del decreto stesso. Ed invero, tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio, la legge non annovera il predetto avvertimento; sicché, in forza del principio di tassatività delle cause di nullità enunciato dall'art. 177 cod. proc. pen., non è consentito ipotizzarne altre al di là di quelle normativamente previste che, per quel che concerne il suindicato atto, si trovano specificamente menzionate nel comma 2 dell'art. 429 cod. proc. pen.. (Sez. 2, n. 11724 del 11/10/1994, Rv. 199763 - 01).

Peraltro, l'art. 601, ult. comma, cod. proc. pen. chiarisce che il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett.

f) Ne discende che sia la mancata previsione legislativa che l'avviso de quo sia contenuto nel decreto di citazione, sia l'ambito oggettivo circoscritto della nullità, privano di qualunque base normativa la censura sviluppata. Sebbene la segnalazione operata al termine della doglianza "per dovere di cronaca" non abbia né la forma né la sostanza di un rituale motivo di ricorso per cassazione, è appena il caso di sottolineare che non sussiste alcuna nullità - peraltro di tipo formale, posto che nessuna contestazione sostanziale è sollevata quanto alla regolarità del procedimento - alla luce del già ricordato principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.).

2. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche l'articolata doglianza sviluppata nel secondo motivo. La richiesta di riqualificazione del furto come tentato non ha alcuna base nella ricostruzione fattuale che emerge dagli accertamenti dei giudici di merito: l'imputato, dopo essere evaso, in compagnia di altro soggetto, dalla struttura terapeutica e dopo avere forzato la porta della segreteria con attrezzi atti allo scasso, si impossessò delle chiavi dell'autovettura della comunità e si allontanò (secondo il ricorso per tre - . quattro ore, ma il dato è assolutamente irrilevante) per essere poi rintracciato verso le ore 4,00 dai carabinieri che, all'esito di un inseguimento, costringevano il Quinto e il correo ad abbandonare la vettura e a darsi alla fuga per essere poi bloccati dagli operanti.

Che l'allontanamento sia durato circa sei ore, come afferma la sentenza, o tre o quktro, come assume il ricorso, è, come si diceva, profilo sul quale è inutile indugiare, dal momento che il requisito dell'impossessamento, ossia della signoria sulla cosa sottratta, è comprovato proprio dall'autonoma disponibilità del veicolo conseguita dai due autori, solo successivamente rintracciati dalle Forze dell'ordine. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che integri il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di un bene, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01).

Con riguardo alla seconda articolazione, il ricorso opera una confusa sovrapposizione di piani. Innanzi tutto il capo di imputazione, dopo avere menzionato l'art. "625, n. 2" cod. peri., descrive una condotta di effrazione come strumento per realizzare il delitto, per cui non s'intende da dove nasca l'incertezza della quale è menzione nel ricorso quanto alla possibilità che fosse contestata la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento. D'altra parte, il motivo d'appello - che aveva già proposto siffatta, manifestamente infondata, critica - prosegue occupandosi esattamente dell'effrazione della porta dell'ufficio operata per conseguire la disponibilità le chiavi del veicolo, in tal modo confermando di avere esattamente inteso la portata univoca della contestazione.

Il concorso dei due correi nell'azione criminosa dà conto dell'attribuzione della circostanza ad entrambi, senza che occorra chiarire chi sia il materiale autore dell'effrazione (ciò che rendeva generico, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, l'appello). Quanto poi al tema dell'oggetto sul quale la violenza è stata esercitata, va solo ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla res oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv. 272705 - 01).

Infine, il cenno al brano della motivazione in cui la Corte d'appello osserva che, essendo stata contestata la circostanza aggravante, il Tribunale avrebbe dovuto motivare ove l'avesse ritenuta insussistente, anziché nel caso contrario, riguarda non la circostanza dell'uso di violenza sulle cose, ma quella del nesso teleologico. Ma quest'ultima non costituisce oggetto di impugnazione col ricorso per cassazione, come si desume sia dalla rubrica del motivo sia dalle argomentazioni che investono l'altra circostanza aggravante e non riguardano il tema della stretta e logica correlazione finalistica tra sottrazione dell'autovettura ed evasione (che rappresenta poi il senso della sintetica espressione adoperata dalla Corte territoriale).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07