Sentenza — n. 33837/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 14/01/2020 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 19/01/2018 che aveva affermato la responsabilità penale di Fresta Alessandro, per avere, in concorso con Giunta Giuseppe Concetto Rosario, con Ragonesi Fabio e con Caponnino Antonino, tentato di impossessarsi di generi alimentari della SMA s.p.a., con violenza sulle cose, consistita nel rimuovere i sigilli apposti sulla cella frigorifera, e abusando del rapporto di prestazione d'opera in favore della società Nicolosi Trasporti incaricata di effettuare la consegna della merce ai vari punti vendita SMA.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 33837/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che è stata contestata e riconosciuta anche l'aggravante dell'effrazione, e pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. il reato sarebbe comunque procedibile di ufficio, è assorbente evidenziare che l'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera è stata adeguatamente valutata e motivata anche a carico dell'odierno ricorrente. Invero, l'imputato Caponnetto Antonino - giudicato separatamente, e concorrente con lui e gli altri correi - era titolare del camion addetto al trasporto della merce, e nessun dubbio sussiste (né viene dedotto) sull'uso (recte: abuso) delle prestazioni d'opera del Caponnetto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRESTA Alessandro, nato a Paternò il 30/08/1975 avverso la sentenza del 14/01/2020 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. Roberta Castorina, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 14/01/2020 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 19/01/2018 che aveva affermato la responsabilità penale di Fresta Alessandro, per avere, in concorso con Giunta Giuseppe Concetto Rosario, con Ragonesi Fabio e con Caponnino Antonino, tentato di impossessarsi di generi alimentari della SMA s.p.a., con violenza sulle cose, consistita nel rimuovere i sigilli apposti sulla cella frigorifera, e abusando del rapporto di prestazione d'opera in favore della società Nicolosi Trasporti incaricata di effettuare la consegna della merce ai vari punti vendita SMA.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Fresta Alessandro, Avv. Roberta Castorina, che ha dedotto due motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancata assoluzione del ricorrente e l'erronea valutazione della prova. Sostiene il ricorrente che l'unica fonte di prova sia costituita dalla dichiarazione del teste oculare Gargano, guardia giurata dipendente dell'istituto di vigilanza The Guardian, il quale non avrebbe attribuito a tutti e quattro i coimputati l'azione di prelievo dalla cabina del camion e di trasbordo sull'autovettura dei colli di merce, potendo le sue dichiarazioni riferirsi ai soli conducenti dell'autocarro, e non anche agli occupanti dell'autovettura Ford a bordo della quale vi era il Fresta; pertanto, secondo tale assunto, il teste Gargano non avrebbe attribuito al Fresta alcuna condotta di sottrazione, e mancherebbero dunque gli estremi di un concorso di persone e la prova della coscienza e volontà di realizzare il fatto reato di furto. 2.2.
Con il secondo motivo si lamenta l'omessa esclusione della dell'aggravante dell'abuso di prestazione di cui all'art. 61 n. 11, c.p., che avrebbe imposto la declaratoria di improcedibilità del reato di furto semplice, procedibile a querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 2 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.
U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla partecipazione concorsuale al furto. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che, alla luce anche dell'attività di osservazione della p.g., l'azione di prelievo dalla cabina del camion e di trasbordo sull'autovettura - a bordo della quale vi era il Fresta, unitamente al Ragonesi - dei colli di merci è stata compiuta da tutti e quattro i correi in evidente coordinamento reciproco; tant'è che una rilevante quantità di prodotti alimentari sottratti sono stati rinvenuti nel bagagliaio dell'autovettura.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che è stata contestata e riconosciuta anche l'aggravante dell'effrazione, e pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. il reato sarebbe comunque procedibile di ufficio, è assorbente evidenziare che l'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera è stata adeguatamente valutata e motivata anche a carico dell'odierno ricorrente. Invero, l'imputato Caponnetto Antonino - giudicato separatamente, e concorrente con lui e gli altri correi - era titolare del camion addetto al trasporto della merce, e nessun dubbio sussiste (né viene dedotto) sull'uso (recte: abuso) delle prestazioni d'opera del Caponnetto.
Giova, al riguardo, ribadire, in tema di circostanze del reato, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso dell'esistenza di tale relazione che gli ha fornito l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone l'esecuzione (Sez. 1, n. 47633 del 15/05/2019, Bernardini, Rv. 277456).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del