Sentenza — n. 33836/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 19 dicembre 2013, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari applicate a Paolucci Bruno, in relazione alla condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore di diritto della 'OVERCAR INDUSTRIALE' Srl., dichiarata fallita il 10 dicembre 2008, statuizione, questa, che ha confermato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 33836/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria in data 15 giugno 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Antonietta Picardi ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen..
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAOLUCCI BRUNO nato a NAPOLI il 24/11/1951 p 97 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; 1._, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI\ che ha concluso chiedendoi udito il difensore CAMERALIZZATA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 19 dicembre 2013, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari applicate a Paolucci Bruno, in relazione alla condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore di diritto della 'OVERCAR INDUSTRIALE' Srl., dichiarata fallita il 10 dicembre 2008, statuizione, questa, che ha confermato.
2. Ricorre il difensore dell'imputato con quattro motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. - Con il primo motivo si eccepisce la violazione del diritto di difesa e il vizio di motivazione, rilevandosi come l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 216 L.F. imponga di richiedere la verifica dell'effettività delle funzioni gestorie svolte dall'amministratore di diritto, nel senso della significatività e continuità delle stesse, di modo che tali caratteristiche non potendosi riconoscere in quelle spiegate dal Paolucci, in ragione della durata delle stesse (solo per pochi mesi), non ricorrerebbero i presupposti per ritenere che egli fosse investito del dovere di custodia delle scritture contabili della società fallita e che egli avesse agito allo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 125 e 546 cod.pen., deducendosi l'omessa motivazione sulla responsabilità dell'imputato e l'eccessività della pena irrogata, avuto riguardo alla circostanza che egli non avrebbe potuto consegnare al Curatore le scritture contabili essendo stato sostanzialmente privo di effettivi poteri gestori. - Con il terzo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge processuale e il vizio di motivazione per contraddizioni e incongruenze nell'iter argomentativo del giudice, per' pesi e misure diversi' nella valutazione dei vari apporti probatori e per omessa considerazione delle prove inequivocabili che avrebbero dimostrato essere mendace l'accusa elevata a carico del Paolucci. - Con il quarto motivo ci si duole dell'insufficienza e dell'incongruenza della motivazione del provvedimento impugnato anche sotto il profilo del dolo eventuale richiesto per la sussistenza del reato contestato e del rispetto del principio dell"oltre ogni ragionevole dubbio'.
3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 7 aprile 2021, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento dei motivi.
4. Con requisitoria in data 15 giugno 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Antonietta Picardi ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen..
5. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente presentato. Invero, la sentenza impugnata è stata adottata in data 16 settembre 2019; si è proceduto in assenza dell'imputato e questi è stato rappresentato in udienza, nel giudizio di appello, dal difensore di fiducia, Avvocato Rocco Capursi, regolarmente comparso; i motivi a sostegno della decisione sono stati depositati in data 20 novembre 2019 (come da attestazione in calce da parte della Cancelleria), quindi entro il termine di novanta giorni che il Giudice si era riservato: donde, ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett.
c) e comma 2, lett. c), cod.proc.pen., il termine per impugnare la sentenza scadeva il 30 gennaio 2020, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto in data 26 febbraio 2020, come da attestazione della Cancelleria.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2/07/2021. Il Consigliere e