Sentenza — n. 33832/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PARTY SRL nel procedimento a carico di: RIZZI DARIO nato a CALCINATE il 01/07/1966 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KATE TASSONE, la quale chiesto il rigetto del ricorso Lette le conclusioni presentate nell'interesse dell'imputato e della parte civile Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 05/02/2020 la Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto Dario Rizzi dai reati ascrittigli, revocando le statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen, art. 485 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 491 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33832/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, i quattro motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, con riguardo alle censure che investono entrambi i capi di imputazione, in quanto, nella sostanza aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PARTY SRL nel procedimento a carico di: RIZZI DARIO nato a CALCINATE il 01/07/1966 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KATE TASSONE, la quale chiesto il rigetto del ricorso Lette le conclusioni presentate nell'interesse dell'imputato e della parte civile Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 05/02/2020 la Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto Dario Rizzi dai reati ascrittigli, revocando le statuizioni civili.
In particolare, al Rizzi era contestato il reato di cui all'art. 624 cod. pen. avente ad oggetto l'assegno n. 7240007 della Party della quale è legale rappresentante Roberto Carbonetti (capo 1), e il reato di cui all'art. 485 cod. pen., in relazione all'apposizione sull'assegno indicato di una falsa sottoscrizione del Carbonetti, al fine di trarre l'ingiusto profitto dell'incasso della somma di 14.260,32 euro (capo 2).
2. Nell'interesse della Party s.r.l. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova rappresentata dalla deposizione del Carbonetti. Osserva parte ricorrente che la motivazione della pronuncia di assoluzione muove da una premessa (l'esistenza di reciproci rapporti di debito/credito tra il Rizzi e il Carbonetti) che riposa, a sua volta, sull'esistenza di un sms il cui invio il Carbonetti aveva sempre contestato, riferendo le sue risposte in sede dibattimentale ad uno scambio di email, dalle quali, al contrario, emergeva che era solo lui a vantare pretese nei confronti dell'imputato. 2.2.
Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, con particolare riguardo alla mancata considerazione di prove documentali e testimoniali che, rivelando l'esistenza di crediti del Carbonetti nei confronti del Rizzi, scardinavano la tenuta logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta credibilità dell'imputato non accompagnata da una valutazione della deposizione della teste Rossi, il cui contenuto era anzi stato travisato, giacché la donna aveva escluso che il Carbonetti avesse mai dato assegni al Rizzi. 2.4.
Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la sentenza impugnata, per un verso, assertivamente criticato la decisione di primo grado senza indicare quali dati istruttori avrebbe omesso di esaminare e, per altro verso, eluso il dovere di indicare le risultanze esaminate e i criteri di valutazione adoperati.
3. Sono state trasmesse le conclusioni del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, della parte civile ricorrente e dell'imputato. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente osservato, dal momento che il ricorso investe la pronuncia della Corte di appello nella sua interezza (ossia anche con riguardo al capo b), che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera. del d. Igs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez.
U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936 - 01). Quest'ultima sentenza ha anche chiarito che, in sostanza, per effetto delle previsioni normative finalizzate ad assicurare la tracciabilità degli spostamenti di denaro, la clausola suindicata risulta imposta dalla legge in via automatica per gli assegni di importi pari o superiore a 1.000,00 euro, posto il dovere delle banche di confezionare e rilasciare solamente assegni già muniti della clausola in prestampato. Lo è in pratica anche per gli assegni destinati a recepire importi inferiori, dati i termini dell'alternativa lasciata aperta dalla legge: il rilascio di assegni "puliti" della clausola (in forma libera) segue ad un'apposita richiesta del cliente, nonché al previo versamento di una somma misurata su ciascuno dei moduli che vengono nel concreto consegnati al cliente (imposta di bollo).
Si può pertanto concludere nel senso che la clausola di non trasferibilità risulta, ad oggi, essere un elemento inevitabile degli assegni che posseggano sostanziale riscontro economico, ma quasi inevitabile anche per gli altri in ragione della richiesta espressa necessaria al fine di ottenere assegni cd. liberi. Ciò posto, in caso di condanna o decreto irrevocabili, relativi ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione è comunque chiamato a revocare i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile, con la conseguenza che, qualora ad impugnare sia, come nella specie, la parte civile, il ricorso è inamMissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez.
U, 46688 del 29/09/2016, Rv. 267884 - 01).
2. In ogni caso, i quattro motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, con riguardo alle censure che investono entrambi i capi di imputazione, in quanto, nella sostanza aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in' merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).
Pertanto, il vizi,o di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
Ora, in siffatta cornice normativa, è sufficiente rilevare:
a) che l'equivoco denunciato con il primo motivo, quanto alla sovrapposizione delle risposte fornite dal Carbonetti (che intendeva riferirsi ad uno scambio di email e non al sms, dal quale la Corte ha tratto la dimostrazione dell'esistenza di rapporti reciproci di debito - credito fra le parti), -non ha alcuna decisività, poiché la Corte territoriale ha ricondotto il messaggio telefonico di testo al legale rappresentante della parte civile, sulla base di determinanti elementi di ordine logico, individuati nel fatto che nessun altro avrebbe avuto interesse a trasmettere un messaggio inequivocamente proveniente dal telefono del Carbonetti stesso;
b) che, pertanto, la contestazione di quest'ultimo è stata logicamente superata dalla Corte d'appello, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità;
c) che, rispetto a siffatte indicazioni, provenienti dallo stesso legale rappresentante della ricorrente, diventano prive di decisività anche le prove alle quali il ricorso intende affidare la prova dell'inesistenza di debiti verso l'originario imputato;
d) che anche le indicazioni della Rossi, nel rappresentare la sua percezione delle vicenda, non riescono a scardinare la tenuta logica dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata che, attraverso una valutazione unitaria degli elementi ritenuti decisivi (laddove quelli valorizzati dalla ricorrente tale carattere, per le ragioni indicate, non possiedono), ha fondato, sulle contraddizioni del querelante, sui confusi rapporti con il Carbonetti e sull'assenza di prova della falsità della firma di emissione del titolo, la conclusione dell'assenza di certezza alcuna in ordine alla responsabilità dell'imputato.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/06/2