Sentenza — n. 33831/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GESARO ANDREA nato a GENOVA il 12/03/1983 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KATE TASSONE, la quale chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L'avvocato Ferrero si associa alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20/12/2019 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità di Andrea Di Gesaro, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen., per avere, attraverso la produzione di un certificato assicurativo falsamente attestante la data di pagamento del premio, indotto i militari della Guardia di Finanza - che avevano in precedenza contestato la circolazione di un veicolo privo di copertura ai fini della r.c. auto - a "riaprire" il verbale di contestazione, dando atto di tali circostanze, e ad annullare, in autotutela l'originario verbale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 483 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33831/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Un'attuazione di tali principi si rinviene nella decisione per la quale integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale (art. 48 e 479 cod. pen.), la condotta di colui che produca al pubblico ufficiale un falso contrassegno di assicurazione, per ottenere la restituzione dell'autovettura sequestratagli, considerato che, in tal caso, il pubblico ufficiale non si limita a prendere atto delle dichiarazioni del soggetto privato ma compie un accertamento autonomo, ancorché, nella specie, fondato sulla falsa documentazione esibitagli a fondamento della copertura assicurativa (Sez. 5, n. 37568 del 26/09/2007, Rv. 237730 - 01).
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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GESARO ANDREA nato a GENOVA il 12/03/1983 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KATE TASSONE, la quale chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L'avvocato Ferrero si associa alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20/12/2019 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità di Andrea Di Gesaro, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen., per avere, attraverso la produzione di un certificato assicurativo falsamente attestante la data di pagamento del premio, indotto i militari della Guardia di Finanza - che avevano in precedenza contestato la circolazione di un veicolo privo di copertura ai fini della r.c. auto - a "riaprire" il verbale di contestazione, dando atto di tali circostanze, e ad annullare, in autotutela l'originario verbale.
2. Nell'interesse del Di Gesaro è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo - di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con il quale si lamenta erronea applicazione della legge penale, rilevando che la condotta posta in essere era inidonea a trarre in inganno i pubblici ufficiali, dal momento che la quietanza prodotta, al pari del contratto di assicurazione, era intestata alla società che aveva ceduto il veicolo alla società della quale l'imputato era legale rappresentante, con la conseguenza che era destinato a trovare applicazione l'art. 171 cod. ass. (d.
Igs. 7 settembre 2005, n. 209). Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La premessa dalla quale muove il ricorso non ha alcuna base normativa. L'art. 171 del d. Igs. n. 209 del 2005 non comporta affatto, nel caso di cessione del veicolo, l'indefettibile conseguenza della risoluzione del contratto assicurativo. Esso, prevede, infatti, che il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo eventuale conguaglio del premio. E proprio ad accordi di cessione del contratto di assicurazione all'acquirente aveva fatto riferimento l'imputato, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, nel suo interrogatorio del 15/01/2016. Ne discende per questo assorbente aspetto che la condotta posta in essere era anche in astratto idonea a trarre in inganno i militari. Per il resto, va ribadito che, in tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, Rv. 276632 - 01).
E, infatti, si è coerentemente ritenuto che, in tema di falso in atto pubblico per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo dando atto in premessa, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento del p.u. è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente e del falso non risponde il p.u., tratto in inganno, ma il soggetto che lo ha indotto in errore (Sez. 5, n. 35006 del 17/06/2015, Rv. 265019 - 01).
Un'attuazione di tali principi si rinviene nella decisione per la quale integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale (art. 48 e 479 cod. pen.), la condotta di colui che produca al pubblico ufficiale un falso contrassegno di assicurazione, per ottenere la restituzione dell'autovettura sequestratagli, considerato che, in tal caso, il pubblico ufficiale non si limita a prendere atto delle dichiarazioni del soggetto privato ma compie un accertamento autonomo, ancorché, nella specie, fondato sulla falsa documentazione esibitagli a fondamento della copertura assicurativa (Sez. 5, n. 37568 del 26/09/2007, Rv. 237730 - 01).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il