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Sentenza — n. 33830/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33830/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33830/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 13/06/2019 la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità penale pronunciata dal Tribunale di Lucca il 12/02/2013 nei confronti di Veneroso Cristian per i reati di concorso nel tentato omicidio di Donati Alessandro e di El Romani Gerges Mikhaiel Ihab e nel porto e detenzione illegale di una pistola a tamburo impiegata per esplodere diversi colpi in direzione delle persone offese. 1.1. Con la sentenza di primo grado venivano condannati alla pena di 10 anni di reclusione Ghezzi Andrea, Veneroso Cristian e Troci Klodjan.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen, art. 116 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33830/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al ruolo assunto dal Veneroso nella spedizione punitiva ed alla consapevolezza dell'intento offensivo.

Parole chiave

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tentato omicidio intenzionale assassinio dolo penale crimine minaccia nel diritto penale partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Francesco Lastrucci, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
art. 116 cod. pen
anomalo, ex art. 116 cod.
art. 133 cod. pen
256464), o anche al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENEROSO Cristian, nato il 27/10/1985 a Pescia avverso la sentenza del 13/06/2019 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore delle parti civili, Avv. Rolando Rossi, che ha concluso depositando nota spese; udito il difensore, Avv. Carlo Azzoni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 13/06/2019 la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità penale pronunciata dal Tribunale di Lucca il 12/02/2013 nei confronti di Veneroso Cristian per i reati di concorso nel tentato omicidio di Donati Alessandro e di El Romani Gerges Mikhaiel Ihab e nel porto e detenzione illegale di una pistola a tamburo impiegata per esplodere diversi colpi in direzione delle persone offese. 1.1. Con la sentenza di primo grado venivano condannati alla pena di 10 anni di reclusione Ghezzi Andrea, Veneroso Cristian e Troci Klodjan.

Secondo la ricostruzione dei fatti accertata sulla base delle prove testimoniali, del referto medico, delle intercettazioni telefoniche, e di una perizia, il 30 aprile 2010, davanti al bar "Mega Ricevimenti h24" ad Altopascio, avveniva una sparatoria con esplosione di più colpi di arma da fuoco, uno dei quali attingeva al ventre El Romani. Tale sparatoria originava da un regolamento di conti posto in essere dal Veneroso, che si era accordato con il Donati per l'acquisto di anabolizzanti presso la palestra di quest'ultimo; il Donati aveva richiesto anticipatamente il pagamento della merce per la somma di 100 euro, che successivamente risultavano false; avvertito il Veneroso della falsità della banconota, nasceva una discussione nel corso della quale l'odierno ricorrente minacciava il Donati, che successivamente riceveva una telefonata anche da Ghezzi, zio del Veneroso, in cui gli veniva richiesto un incontro per risolvere la questione presso il bar di Altopascio; il Donati, nonostante continuasse a ricevere minacce dal Veneroso, si presentava insieme al buttafuori El Romani nel luogo indicato, dove, poco dopo, li raggiungevano zio e nipote insieme a due cittadini albanesi, uno dei quali era il Troci; iniziava così un animata discussione, all'esito della quale il Troci estraeva dalla macchina la pistola calibro 22 con cui sparava dei colpi, uno dei quali feriva El Romani al ventre.

A quel punto i quattro fuggivano in auto, continuando il Troci a sparare in direzione del bar. Lo stesso giorno il Veneroso e il Ghezzi si recavano presso la stazione dei Carabinieri di Altopascio a bordo della stessa Mercedes con la quale si erano allontanati dal luogo del delitto, per tentare di declinare ogni responsabilità riguardo all'accaduto. Risultava inoltre che la pistola era stata acquistata qualche giorno prima dei fatti dal Ghezzi, come riferito dalla ex moglie di costui, ma non veniva mai più rinvenuta. 1.2. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 46128 del 11/06/2018, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Ghezzi e Troci avverso la sentenza di conferma della Corte di appello, ed ha annullato con rinvio limitatamente alla posizione di Veneroso, nei confronti del quale la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Veneroso Cristian, Avv. Francesco Lastrucci, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art.116 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento della prova, in quanto non può concordarsi con la circostanza che vi sarebbe stato un accordo precedente tra Veneroso e Ghezzi, e che il Veneroso fosse a conoscenza della disponibilità della pistola; soltanto dopo aver ricevuto la telefonata del nipote il Ghezzì era salito in casa a prendere la pistola e nel salire in macchina l'aveva riposta nel bauletto anteriore della Mercedes sulla quale salivano gli altri presenti, tra i quali non vi era ancora il Veneroso; non vi sarebbe dunque alcuna dichiarazione o prova che metta in collegamento l'acquisto della pistola da parte del Ghezzi con l'appuntamento tra Veneroso e Donati; inoltre, non è possibile parlare di una preparazione del delitto, in quanto, al momento dell'appuntamento con il Donati, il Ghezzi si trovava in Montecatini, e non in Altopascio, e non aveva la pistola con sé, tanto che doveva risalire al piano superiore per prenderla; e il Veneroso non poteva essere consapevole della presenza a bordo dell'auto di una pistola, pur potendo essere consapevole che dall'appuntamento potesse scaturirne una rissa o una colluttazione.

Neppure può essere imputato al Veneroso che il Troci, attraverso un'intesa con il Ghezzi, abbia percepito che El Romani avrebbe attentato alla loro incolumità e abbia dunque ritenuto di adoperare la pistola in suo possesso. Lamenta che la ricostruzione dei fatti sia stata fondata su deduzioni non supportate da prove, e sul criterio del 'non poteva non sapere'. Anche le modalità del parcheggio dell'auto sarebbero spiegabili sul rilievo che il Veneroso si recava a chiarirsi con soggetti pericolosi e molto prestanti fisicamente, sì che era possibile il verificarsi di una colluttazione, ma non era a conoscenza della presenza di un'arma; il fatto che il Ghezzi avesse posizionato l'auto in modo tale da poter scappare quanto prima troverebbe dunque nella mente del Veneroso una giustificazione piuttosto chiara, nel senso che, in caso di pericolo e di soccombenza, sarebbe stato necessario scappare subito, ma non può fondare l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento.

Il Veneroso non voleva l'evento diverso da quello che si era rappresentato, al massimo una rissa, nemmeno sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale. Anche con riferimento alla predisposizione di specifici mezzi di offesa, l'acquisto dell'arma non è stato preordinato per l'appuntamento tra il Veneroso e il Donati, che il Ghezzi e il Troci oltretutto non conoscevano fino ad un paio d'ore prima. Neppure corrisponderebbe al vero la circostanza secondo cui tutti i componenti dell'auto fossero a conoscenza della pistola, essendo impossibile vedere all'interno del bauletto chiuso l'arma; quanto ai successivi contatti con il Troci, attestati dalle conversazioni intercettate, esse sono avvenute unicamente tra Troci e Ghezzi e le rispettive compagne, e mai il Veneroso ha contattato il Troci in seguito ai fatti. 2.2.

Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, lamentando che sia stata valorizzata la precipitosa presentazione ai Carabinieri per deformare in suo favore la narrazione del fatto, senza considerare che l'odierno ricorrente era estraneo all'accaduto, non avendo accettato una evoluzione criminosa come quella concretamente realizzatasi; nella sostanza, egli avrebbe operato una confessione dell'accaduto che poi ha condotto all'identificazione anche dei due soggetti albanesi, uno dei quali era stato l'esecutore materiale.

Anche il mancato soccorso, valorizzato dalla Corte territoriale per negare le attenuanti generiche, sarebbe un elemento privo di rilevanza, ove si consideri che lo stesso El Romani non si era accorto di essere stato attinto dal colpo di pistola. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena di 10 anni di reclusione sia eccessiva, considerando che la pena base è stata determinata in 8 anni di reclusione, e senza la riduzione massima consentita dall'ipotesi tentata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al ruolo assunto dal Veneroso nella spedizione punitiva ed alla consapevolezza dell'intento offensivo.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 1.1.

Va, inoltre, rilevato che non ricorrono i presupposti del pur lamentato travisamento, risolvendosi le censure in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, basata su estratti, parziali ed arbitrariamente selezionati, delle prove dichiarative. Al riguardo, infatti, giova rammentare che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (ex multis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Tuttavia, premesso che l'esame nel giudizio di legittimità del travisamento della prova, quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), nel caso di specie, il ricorso non deduce una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni e quello tratto dal giudice, limitandosi ad estrapolare estratti parziali del testimoniale per sostenere un presunto errore nella valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni, a proposito del "fatto" del ruolo svolto dal Veneroso nel tentato omicidio e della sua concreta volontà offensiva.Del resto, con riferimento al richiamo parziale ed arbitrariamente selezionato delle dichiarazioni asseritamente travisate, va rammentato che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432, in una fattispecie in cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa). 1.2.

Le doglianze proposte con il primo motivo, oltre ad essere non consentite, in quanto rivolte ad una lettura alternativa del compendio probatorio e ad una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dai giudici di merito, sono altresì manifestamente infondate. Invero, con riferimento al mancato riconoscimento del concorso c.d. anomalo, ex art. 116 cod. pen., va rammentato che la configurabilità dello stesso è soggetta a due limiti negativi, e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977).

Nel caso in esame, la dedotta assenza di consapevolezza della presenza di un'arma e della volontà di attentare all'incolumità fisica da parte del Veneroso - quasi trovatosi, nell'assunto difensivo, coinvolto a sorpresa nell'agguato a mano armata contro il suo fornitore di anabolizzanti -, è smentita, in maniera assorbente, innanzitutto dalla minaccia proferita proprio dall'odierno ricorrente, che, prima dell'agguato, nel corso di una discussione telefonica con il Donati, lo aveva intimidito dicendogli che gli avrebbe messo "il ferro in bocca" (allusione evidente, e neppure contraddetta dal ricorrente, all'uso di un'arma da fuoco).

Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, il prelievo, da parte di Troci, dell'arma dall'autovettura di Ghezzi avvenne senza essere preceduto da atti o da frasi aggressive da parte di Donati o di El Romani, e i testimoni presenti hanno escluso la presenza di bastoni o altri corpi contundenti nella disponibilità di questi ultimi; la disponibilità dell'arma era dunque nella consapevolezza di tutti e quattro i componenti della spedizione punitiva, a bordo della Mercedes, e, benché materialmente utilizzata dal Troci, era stata anticipata dalla frase pronunziata proprio da Veneroso al telefono con Donati (al quale avrebbe messo "un ferro in bocca"); impiego evidentemente prevedibile, e concretamente previsto, dal Veneroso, posto che lo zio, Ghezzi, al quale aveva chiesto supporto, aveva acquistato l'arma utilizzata per la spedizione.

Correttamente sono stati ritenuti indizianti una piena partecipazione a titolo di concorso ordinario di persone nel reato anche: - il movente - dissuadere Donati dalla pretesa di ottenere il pagamento degli anabolizzanti, saldati con una banconota falsa -, appartenente in via esclusiva proprio al Veneroso; - le modalità del parcheggio dell'auto, posizionata in retromarcia, in modo da consentire una repentina fuga dopo l'azione criminosa; - le minacce rivolte a El Romani anche successivamente al fatto, dopo l'uscita dall'ospedale, al quale il Veneroso e il Ghezzi avevano mimato a gesti ulteriori 'spari', con l'intento di indurlo a ritirare la denuncia nei loro confronti.

È dunque evidente che la tesi del concorso anomalo risulta del tutto azzardata, essendo completamente estranea al concreto sviluppo dei fatti e divergente rispetto a tutti gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, non ricorrendo neppure un profilo di colpa in concreto necessario a radicare il concorso ex art. 116 cod. pen. (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489: "In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta"), atteso che il Veneroso era il determinatore della spedizione, era a conoscenza della disponibilità della pistola, acquistata dallo zio appositamente per l'occasione, e, secondo lo stesso tenore del ricorso, aveva programmato un'azione offensiva (sotto forma di una asserita rissa) dell'incolumità personale del Donati (e di suoi accompagnatori) (in tema, con riferimento ad una fattispecie analoga, Sez. 1, n. 12750 del 27/02/2019, Tarantino, Rv. 276175: "La partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per il tentativo di omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che abbia materialmente colpito la vittima").

2. Il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile.Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, i precedenti penali del Veneroso (per rapina), e l'assenza di qualsivoglia ravvedimento successivo, avendo l'imputato non soltanto omesso di soccorrere il ferito, ma avendo altresì tentato di fornire, mediante la repentina presentazione ai Carabinieri, una versione di comodo, e avendo nuovamente minacciato El Romani dopo l'uscita dall'Ospedale. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile. A prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (pena base per il tentato omicidio pari a 8 anni di reclusione, aumentato di 2 anni per il porto abusivo della pistola, laddove il minimo edittale, tenuto conto della riduzione massima di 2/3 per il tentativo, è pari a 7 anni di reclusione), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Inoltre, nel rammentare che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), o anche al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato, quali indici fattuali di commisurazione della pena, la gravità del fatto e la capacità criminale dell'imputato, desunta non soltanto dal precedente penale, ma altresì dal comportamento tenuto successivamente all'aggressione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e