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Sentenza — n. 33829/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33829/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33829/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH MARIO nato a TREVISO il 24/11/1955 HUDOROVICH ERCOLE nato a BARI il 04/03/1959 avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KATE TASSONE, la quale chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 01/04/2019 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Mario Hudorovich ed Ercole Hudorovich, avendoli ritenuti responsabili del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33829/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici altri capi d'accusa truffa aggravata favoreggiamento sottrazione di energia circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 521 cod. proc. pen
Il primo motivo è infondato, avendo questa Corte già puntualizzato che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH MARIO nato a TREVISO il 24/11/1955 HUDOROVICH ERCOLE nato a BARI il 04/03/1959 avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KATE TASSONE, la quale chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 01/04/2019 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Mario Hudorovich ed Ercole Hudorovich, avendoli ritenuti responsabili del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere i giudici di merito ritenuto sussistente l'indicata circostanza aggravante, sebbene nel capo di imputazione si facesse riferimento all'uso di violenza sulle cose. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'attribuzione del fatto al ricorrente, dal momento che l'istruttoria dibattimentale non aveva consentito di accertare chi fosse l'effettivo autore dell'abusivo allacciamento né chi fossero i titolari delle unità abitative servite dall'allaccio.

Con distinta articolazione si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato, avendo questa Corte già puntualizzato che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione per furto di energia elettrica l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato (Sez. 5, n. 7208 del 01/12/2020 - dep. 24/02/2021, Rv. 280472 - 01).

Infatti, ciò che occorre appurare, al fine di assicurare il pieno dispiegarsi delle garanzie difensive, è che, accanto al puntuale riferimento normativo (nella specie, presente), ricorra una specifica descrizione del fatto attribuito (nel capo di imputazione, si ha riguardo all'attacco abusivo dalla rete di distribuzione con dei cavi volanti che giungevano ad una cassetta di distribuzione, sulla quale giungevano i cavi che conducevano l'energia nelle abitazioni occupate dagli imputati: ciò che integra pacificamente un mezzo fraudolento: v., di recente, Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019 - dep. 06/02/2020, Rv. 278307 - 0).

La conclusione trova conforto anche nelle argomentazioni di Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Rv. 275436, la quale ha puntualizzato che persino la mera contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato.

A fronte delle, superiori indicazioni, che hanno consentito agli imputati di ben intendere i profili giuridici e fattuali dell'accusa loro rivolta, il mero, aggiuntivo richiamo all'esercizio di violenza sulle cose rappresenta un riferimento erroneo e superfluo, che non tocca, tuttavia, la puntuale individuazione dell'illecito contestato. È coerente con siffatte conclusioni anche Sez. 5, n. 10769 del 21/02/2008, Rv. 239483 - 01, dal momento che, in tal caso, come emerge dalla lettura della motivazione, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è stata fondata proprio sul positivo accertamento, da parte dei giudici di merito (che avevano applicato la diversa circostanza aggravante dell'uso di violenza sulle cose), della insussistenza del dato fattuale della manomissione del contatore, alla stregua della quale era stata contestata la circostanza dell'uso del mezzo fraudolento.

In altri termini, era proprio il fatto contestato ad essere risultato diverso da quello accertato.

2. La prima articolazione del secondo motivo è inammissibile:

a) da un lato, per manifesta infondatezza, giacché, ai fini dell'attribuzione del reato contestato, è del tutto irrilevante identificare l'autore della manomissione, essendo evidente il concorso quantomeno morale nel furto di colui che fruisca di energia senza disporre di un contratto di somministrazione della stessa;

b) dall'altro, per assenza di specificità, poiché la doglianza è del tutto assertiva, quanto alla contestazione dell'accertamento di merito che gli allacci abusivi servivano le abitazioni occupate dagli imputati e dalle loro famiglie.

3. È inammissibile la. distinta articolazione del secondo motivo, che investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che siffatta decisione è stata giustificata, nella sentenza impugnata (l'esistenza di precedenti e l'assenza di significativi elementi positivi di valutazione, tali non essendo state ritenute le disagiate condizioni di vita familiare e sociali), con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Cos