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Sentenza — n. 33828/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33828/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33828/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RINALDI LUCIANO ANTONIO nato a MONTE SANT'ANGELO il 13/12/1957 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KAT-E TASSONE, la quale chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso uditi i difensori Per le parti civili l avvocato Starace Innocenza Anna conclude chiedendo la conferma della sentenza di primo e secondo grado sia per le statuizioni penali che civili; L'avvocato Starace Giovanni Battista si associa alle conclusioni formulate dal PG; depositano conclusioni e nota spese a firma di ambedue. L'avvocato Censano per il ricorrente conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata e conseguente accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10/07/2019 la Corte d'assise d'appello di Bari:

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 210 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33828/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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assassinio qualificato omicidio intenzionale inchiesta penale per omicidio vittima tentata lesione personale semplice lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del Rinaldi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 210 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RINALDI LUCIANO ANTONIO nato a MONTE SANT'ANGELO il 13/12/1957 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KAT-E TASSONE, la quale chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso uditi i difensori Per le parti civili l avvocato Starace Innocenza Anna conclude chiedendo la conferma della sentenza di primo e secondo grado sia per le statuizioni penali che civili; L'avvocato Starace Giovanni Battista si associa alle conclusioni formulate dal PG; depositano conclusioni e nota spese a firma di ambedue. L'avvocato Censano per il ricorrente conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata e conseguente accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10/07/2019 la Corte d'assise d'appello di Bari:

a) ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Luciano Antonio Rinaldi, in relazione ai delitti di omicidio preterintenzionale aggravato dalla futilità dei motivi in danno di Felice Fischetti (indicato erroneamente come Pasquale nel capo di imputazione della sentenza impugnata) e di lesioni aggravate in danno di Giovanni Piemontese;

b) in accoglimento dell'impugnazione 'delle parti civili, ha condannato l'imputato al pagamento di una provvisionale in favore dei due fratelli conviventi della vittima dell'omicidio, confermando nel resto la condanna generica disposta dalla Corte d'assise. La Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni rese dal Piemontese e dal medesimo Rinaldi. Quest'ultimo, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, aveva riferito che, esasperato dai continui atti di imbrattamento da parte di terzi nella strada sulla quale si affacciava la propria abitazione, la sera del 16/07/2017 aveva visto il Fischetti e il Piemontese per strada e, pensando che potessero urinare in prossimità del proprio garage, li aveva rimproverati ed esortati ad andare via; sentendosi insultare e dare del "rimbambito", il Rinaldi si era determinato a scendere in strada, armato del coltello con lama di diciotto centimetri, solo per spaventarli.

Tuttavia, essendo stato aggredito con calci e pugni ed essendo caduto a terra, restando in ginocchio, dopo avere perso gli occhiali, si sarebbe difeso roteando il coltello che aveva estratto dalla cintura.

2. Nell'interesse del Rinaldi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta erronea applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in relazione al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Piemontese, da ritenersi soggetto sostanzialmente indagato in reato connesso o collegato probatoriamente. Con articolazione distinta si lamenta omessa valutazione della attendibilità e della credibilità delle dichiarazioni del medesimo Piemontese e si censura, unitamente al travisamento delle risultanze istruttorie, l'illogicità dell'apparato motivazionale.

Dopo una generale premessa secondo la quale la sentenza impugnata, espungendo dal materiale utilizzato gli elementi favorevoli all'imputato - è, in particolare, le sue dichiarazioni confortate da elementi oggettivi e positivamente apprezzate nella loro credibilità dal Tribunale del riesame e dal giudice di primo grado -, aveva finito per fondare la decisione sostanzialmente sulle affermazioni del Piemontese, si osserva:

a) che la difesa non aveva mai rinunciato ad acquisire al fascicolo il verbale di interrogatorio reso dal Rinaldi;

b) che, alla luce delle lesioni sofferte da quest'ultimo e delle sue dichiarazioni, erano emersi elementi idonei ad attribuire al Piemontese la qualità sostanziale di indagato;

c) che illogicamente la Corte territoriale aveva ritenuto priva di qualunque fondamento la tesi difensiva secondo la quale il Rinaldi si sarebbe limitato a difendersi, dal momento che la valorizzata, asserita lievità delle lesioni da lui sofferte, oltre a non dire nulla sull'origine dell'aggressione, era spiegabile con la pronta reazione messa in atto e trascurava la localizzazione delle ferite;

d) che illogicamente era, pertanto, stata ritenuta insussistente l'aggressione del Rinaldi ad opera dei due ragazzi, per altro con motivazione contraddittoria, che assumeva sia l'inseguimento, da parte dell'imputato, dei due giovani, sia il fatto che i colpi fossero stati vibrati mentre l'imputato era in ginocchio;

e) che, infine, la valutazione delle dichiarazioni del Piemontese non era stata assistita dal necessario rigore critico, con la conseguenza che non era certo che il Rinaldi avesse inveito contro i ragazzi e che, appena sceso per strada, avesse iniziato da subito a colpirli. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione e violazione della legge penale con riferimento agli artt. 52 e 55 cod. pen. e si censura, anche in tale prospettiva, la sentenza impugnata sotto l'aspetto motivazionale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, senza peraltro affrontare le questioni prospettate con l'atto di appello, era incorsa in un palese travisamento delle dichiarazioni del Rinaldi, il quale non aveva mai riferito di essere sceso in strada 'per spaventare o affrontare i ragazzi, ma solo per controllare che non urinassero dinanzi alla sua proprietà, e si era munito di coltello solo per proteggersi da aggressioni, memore delle intimidazioni subite in passato.

Del resto, proprio la tipologia di lesioni riscontrate sul Fischetti (una ferita di 3 centimetri derivata da un fendente trasversale) e di quelle accertate sull'imputato, dimostravano l'attendibilità della tesi difensiva del Rinaldi, ossia di avere vibrato colpi roteando l'arma solo quando, per effetto dell'improvvisa aggressione sofferta al volto, si era trovato in ginocchio, senza occhiali e in condizione di evidente stordimento. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria sanzionatoria, con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione.

3. È stata depositata memoria nell'interesse delle parti civili. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.Esso sovrappone doglianze di vario tipo e richiede, pertanto, un primo impegno di carattere ordinante, giacché occorre esaminare preliminarmente le censure che attengono alla legittimità della selezione del materiale probatorio posto a base della decisione. In questa prospettiva, la censura relativa alla contestata utilizzazione delle dichiarazioni del Piemontese è infondata. In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, con la conseguente necessaria escussione non già come testimone, bensì quale imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. (v., ad es. da ultimo, Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606 - 01).

Peraltro, la verifica va condotta avendo riguardo al momento in cui le dichiarazioni sono rese. Questa Corte ha chiarito che, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del tempus regit actum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264482 - 01).

Inoltre, quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581 - 01). Ora che siffatti indizi emergessero nel momento in cui le dichiarazioni del Piemontese sonò state rese rappresenta una mera asserzione del ricorrente, che valorizza le dichiarazioni che sarebbero effettuate da lui stesso all'indirizzo degli operanti e del personale del pronto soccorso.

Accanto a questi rilievi e prima ancora di considerare le valutazioni espresse dal giudice di merito, quanto alla attendibilità delle dichiarazioni del Piemontese e alla inattendibilità della versione del Rinaldi, con riferimento alla fase finale della vicenda, va però sottolineato che il nucleo argomentativo della sentenza impugnata ruota fondamentalmente proprio attorno alle dichiarazioni dell'imputato stesso, che sono ampiamente richiamate dalla Corte distrettuale. Questa considerazione rivela l'assenza di qualunque interesse del ricorrente a dolersi del profilo relativo all'acquisizione delle stesse.Piuttosto, il ricorrente denuncia il fatto di non avere mai detto di essere sceso dalla propria abitazione per spaventare i ragazzi.

In effetti, nel pur non agevolmente leggibile verbale dell'udienza camerale del 07/09/2017, siffatta motivazione della condotta del Rinaldi non è indicata. Ma nell'economia della decisione, la puntualizzazione non è affatto determinante. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divietò di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Ma appunto di atto decisivo si deve trattare, nel senso che il contenuto travisato della prova deve avere l'attitudine, ove espunto, a privare il percorso argomentativo della sua logica solidità. Al contrario, nel caso di specie, la sostanza della motivazione del giudice di secondo grado si concentra in ciò: che, alla stregua delle dichiarazioni dello stesso Rinaldi, egli ebbe ad abbandonare la sicurezza della quale godeva nella propria abitazione, dopo essersi sentito qualificare come "rimbambito" dal Piemontese e dal Fischetti, portando con sé, ben consapevole della possibilità di un confronto fisico con costoro, un micidiale coltello con una lama di diciotto centimetri.

In altre parole, sia pure solo per comodità argomentativa, se anche il Rinaldi avesse fatto ciò non per confrontarsi con i due giovani che lo avevano insultato - e che erano rimasti sotto l'abitazione - ma solo per andare a controllare se avessero urinato, resta del tutto ragionevole, sul piano logico, e corretta, sul piano giuridico, la conclusione della Corte territoriale. L'autore dell'aggressione mortale è il Rinaldi e non può invocare alcuna legittima difesa, ancorché putativa, per l'elementare considerazione che il pericolo di un'offesa ingiusta era stato - secondo quanto riconosciuto esplicitamente - da lui stesso volontariamente creato scendendo in strada (v., al riguardo, già Sez. 1, n. 2911 del 07/12/2007 -dep. 18/01/2008, Rv. 239205 - 01).Questa Corte ha reiteratamente chiarito che non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861 - 01, resa in una vicenda in cui l'imputato, avvertito che fuori dal locale pubblico in cui si trovava lo attendeva un gruppo avversario, pur potendo fare ricorso alle forze dell'ordine per sventare il pericolo di un'aggressione, usciva all'esterno armato di un coltello a serramanico, colpendo all'addome uno dei rivali).

Nel caso in esame, il Rinaldi, quale, come detto, che fosse la ragione che l'aveva indotto a lasciare casa, era talmente - e dichiaratamente - consapevole che, nella situazione data, avrebbe potuto realizzarsi uno scontro, che aveva scelto di portare con sé non il piccolo coltello a serramanico che avrebbe consegnato ai carabinieri dopo il delitto, ma l'arma micidiale che avrebbe poi provocato la morte del Fischetti. Le restanti considerazioni dedicate dalla sentenza impugnata alla compatibilità delle lesioni accertate rispetto alla dinamica riferita dal Piemontese (e non a quella del Rinaldi, se non per il fatto che possa essersi trovato, nella concitazione del momento in ginocchio) esprimono accertamenti di merito, solidamente ancorati ai dati fattuali (ossia, da un lato, il carattere profondo della ferita letale e la direzione del colpo, dovendosi precisare che l'aggettivo "trasversale" riportato in sentenza allude evidentemente, secondo il significato della parola nella lingua italiana e il contesto nel quale è inserito, al fatto che il colpo fosse stato perpendicolare, passante, rispetto all'asse della vittima, tanto che da tale premessa il consulente tecnico aveva tratto la conseguenza che aggressore e vittima si trovassero verosimilmente alla medesima altezza; dall'altro, le lievi ferite riportate dal Rinaldi, del tutto incompatibili con l'improvvisa aggressione di due ragazzi nei suoi confronti) e alla inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato (ivi incluse quelle rese nell'immediatezza a proposito del coltello meno offensivo che avrebbe usato).

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

E ciò non ricorre certamente nel caso di specie, né è dato individuare alcuna contraddizione nella sentenza impugnata, laddove quest'ultima, traendo spunto dall'identità di altezza tra posizione dell'aggressore e posizione della vittima, osserva come l'astratta plausibilità della ricostruzione dell'imputato (e che sia questo il senso delle frasi utilizzate è dimostrato dal fatto che in tutta la sentenza la Corte territoriale esclude che i ragazzi abbiano aggredito il Rinaldi) comunque non renderebbe sussistente la scriminante invocata per le ragioni ricordate supra.

Piuttosto, la circostanza che ad un certo punto il Rinaldi si sia trovato in ginocchio, secondo il razionale accertamento della Corte non implica affatto che ciò sia accaduto per effetto dell'aggressione dei due giovani, in un contesto nel quale è stato il primo, peraltro dopo l'alterco con i giovani, a scendere immediatamente per strada armato di un coltello, in una situazione di esasperazione puntualmente sottolineata dalla sentenza, ma in nessun modo ricollegabile ai tratti oggettivi della condotta dei due giovani.

2. Il secondo motivo è del pari infondato, sia per la non configurabilità della legittima difesa quando la situazione di pericolo sia stata volontariamente creata o accettata dall'imputato, secondo quanto ribadito sub 1, sia perché, secondo una giurisprudenza consolidata, l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (si vedano i principi affermati da Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019 - dep. 23/06/2020, Rv. 279344 - 02).

Per il resto, le censure, nella misura in cui aspirano ad una diversa ricostruzione dei fatti, sono inammissibili per le ragioni ricordate nell'esame del primo motivo e perché intendono individuare - in termini privi del benché minimo fondamento - l'esigenza difensiva in condotte aggressive sofferte in precedenza ad opera di persone certamente non identificabili negli imputati. In altri termini, non è l'esasperazione provocata da terzi che consente di individuare razionalmente il presupposto della reazione difensiva.

3. Il terzo motivo è inammissibile, sempre muovendo dalla ricostruzione dei fatti della quale s'è detto supra sub 1. Per ciò che attiene alla sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi, la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato l'assoluta sproporzione tra l'unica condotta accertata delle due vittime (avere insultato il Rinaldi che li accusava di urinare vicino alla sua abitazione) e quella dell'imputato. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste, appunto, ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103 - 02).

Alla stregua degli accertamenti in fatto del giudice di merito - va ribadito - non sussiste alcuna aggressione in danno del Rinaldi, talché l'unico motivo plausibile della sua discesa - ancorché non fondato su una sua ammissione - era quello di reagire agli insulti ricevuti dai due ragazzi, da lui sospettati di imbrattare i luoghi. Siffatte indicazioni si ritraggono in termini non equivoci dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che del tutto infondate sono le critiche che attribuiscono alla Corte territoriale la mancata identificazione del movente dell'azione criminosa.

In questa prospettiva, va anche apprezzato il razionale fondamento dell'esclusione dell'invocata circostanza attenuante della provocazione, incompatibile con un'evidente sproporzione tra offesa e reazione (v., ad es., Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Siani, Rv. 271799 - 0). Infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in favore di quelle difese dall'avv. Innocenza Sta