Sentenza — n. 33238/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL RAOUY NEZHA nato in MAROCCO il 01/01/1976 Avverso la sentenza del 24702/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33238/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Nella giurisprudenza della Suprema Corte le ragioni dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. sono ricollegate alla volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (Sez. 4, 11. E 113 del 7/11/2007, Demma, Rv. 238742).
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL RAOUY NEZHA nato in MAROCCO il 01/01/1976 Avverso la sentenza del 24702/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto EL RAOUY NEZHA colpevole, in concorso, di diversi ( n.
6) furti pluriaggravati, ai danni di negozi presenti all'interno di un centro commerciale, commessi prelevando la merce dagli espositori, rimuovendone le placche antitaccheggio, e poi occultandola sotto gli abiti - escludendo la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, e confermando nel resto la sentenza di primo grado, anche relativamente alla pena inflitta.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, dolendosi dell'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nel caso di specie, non ravvisabile in presenza di mezzi di controllo e di sorveglianza continuativi e costanti, come le placche antitaccheggio, presenti nel centro commerciale e all'interno dei singoli esercizi, tali da escludere la esposizione della merce alla pubblica fede.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Nella giurisprudenza della Suprema Corte le ragioni dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. sono ricollegate alla volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (Sez. 4, 11. E 113 del 7/11/2007, Demma, Rv. 238742).
2. Dalla elaborazione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità si trae un'utile traccia interpretativa circa la ravvisabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - con specifico riguardo al caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, sul rilievo che detto sistema, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene ( Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009 (dep. 2010 ) Rv. 246882 , nonché, più recentemente, ex plurimis, Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Rv. 259537;
Sez. 5, n. 42774 del 21/09/2016, Rv. 268471). Il sistema satellitare, infatti, non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottratta ( Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018 Ud. (dep. 04/09/2018) Rv. 273817).3. E' pur vero che, con riguardo alla configurabilità della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, nel caso di furto commesso su beni, presenti all'interno dei supermercati, provvisti di c.d. placche antitaccheggio, nella giurisprudenza di legittimità le decisioni non sempre hanno seguito una linea interpretativa univoca.
Accanto a una opzione interpretativa che intende la vigilanza "continua" quale esercizio di un controllo permanente sul bene ,che elide quella sorta di affidamento necessariamente implicato dall'esposizione, escludendo, pertanto, anche l'aggravante solo in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi e costanti della res tali da non consentire quella facilità di raggiungimento del bene che è caratteristico tipica della ratio della disposizione di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, Craciun, Rv. 267564; conf.
Sez. 5 n. 435 del 30/6/2015, dep. 2016, Sefen v. 265586), altro orientamento ritiene integrato il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede nella sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura quella possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 49640 del 02/10/2009, Rv. 245820; nonché sempre della Quinta Sezione cfr.
Rv. 250914 ; Rv. 259047 ; Rv. 262683 ; Rv. 265586; Rv. 265913, Rv. 266071, e da ultimo, Sez. 5 - , n. 17 del 21/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278383). Tale opzione valorizza l'ineliminabile affidamento insito nella collocazione del bene protetto in un luogo accessibile al pubblico, dunque, facilmente raggiungibile da un numero indeterminato di persone; in tale ottica, quindi, il controllo su detta res, esposta al pubblico, mediante un sistema di videosorveglianza attenua ma non elide l'esposizione alla pubblica fede, ovvero il presupposto fattuale per i riconoscimento dell'aggravante.
3. Tuttavia, anche l'indirizzo più rigoroso sembra propendere, comunque, nel senso che possa escludere l'aggravante in esame solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione dell'oggetto e che la questione debba essere attentamente vagliata di volta in volta e con attenzione alle singole fattispecie, per ricercare la presenza della ragione normativa di aggravamento, e cioè la consuetudine e l'abitudine sociale della modalità di esposizione di una cosa alla fede pubblica - poiché la disposizione in esame non è rivolta a tutelare, attraverso l'aggravante, qualsiasi condizione di fatto di detenzione di un bene in luoghi pubblici o privati esposti al pubblico.
In tal senso, nella stessa pronuncia richiamata dalla ricorrente ( Sez. 5 n. 11921/2020 n. m. ) si è affermato che "sia a voler ritenere la sorveglianza continua come esercizio di un controllo permanente sul bene che elide quella sorta di affidamento necessariamente implicato dall'esposizione, sia a voler ritenere, invece, che il controllo sulla res esposta al pubblico mediante un sistema di videosorveglianza attenui ma non elida l'esposizione alla pubblica fede, quel che appare evidente nella prospettiva di tutte le pronunce di questa Corte già prima esaminate - a prescindere dall'adesione all'una o all'altra delle due opzioni enucleate - è la necessità di verificare in concreto la sussistenza di una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione, al fine di ricercare la presenza della ragione normativa di aggravamento, e cioè la consuetudine e l'abitudine sociale connessa alla modalità di esposizione di una cosa alla fede pubblica." 4.
Ciò posto e calandosi nella situazione concreta, non può non considerarsi come la esistenza - sostenuta dalla Difesa - di sistemi di controllo sufficienti a conseguire una diretta e continua sorveglianza sui beni risulti smentita dalla circostanza, evincibile dalla sentenza impugnata, che l'imputata è riuscita a sottrarre merce da ben sei negozi differenti all'interno dello stesso centro commerciale prima di essereindividuata, essendo emerso, peraltro, all'atto del controllo da parte delle forze dell'ordine, la forzatura dei sistemi antitaccheggio che erano stati, dunque, neutralizzati.
Alla luce di tale evidenza fattuale, la censura difensiva risulta del tutto infondata, anche alla luce della giurisprudenza specificamente evocata in ricorso. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2021 Il Consigliere estensore Maria