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Sentenza — n. 33237/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33237/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33237/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AGRESTA ESPOSITO ANTONIO nato in SAN MARZANO SUL SARNO ( SA) il 18/02/1969 Avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria di replica del 24 giugno 2021 dell'avvocato Gianluca Granato, difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

Regesto Legislator

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artt. 130 cod. pen, art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 33237/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

Parole chiave

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indagine per furto furto aggravato danno patrimoniale procurato con astuzia assicurazione contro il furto confisca dei proventi di reato contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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artt. 130 cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 130 cod. pen., 129, 337 e 529 cod, proc.
art. 624 cod. pen
Sostiene la Difesa ricorrente l'improcedibilità del reato, come riqualificato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., per difetto della querela, sporta da Andrea Tortora, titolare dell'omonima ditta edile, e non dal legale rappresentante della ditta F2A s.r.I., proprietaria delle cose sottratte.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AGRESTA ESPOSITO ANTONIO nato in SAN MARZANO SUL SARNO ( SA) il 18/02/1969 Avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria di replica del 24 giugno 2021 dell'avvocato Gianluca Granato, difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato a decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva riconosciuto Antonio Agresta Esposito colpevole, in concorso, del furto di 23 kg di cavi di rame, del valore di circa 115 euro, sottratti al proprietario.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 130 cod. pen., 129, 337 e 529 cod, proc. pen. Sostiene la Difesa ricorrente l'improcedibilità del reato, come riqualificato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., per difetto della querela, sporta da Andrea Tortora, titolare dell'omonima ditta edile, e non dal legale rappresentante della ditta F2A s.r.I., proprietaria delle cose sottratte. Erroneamente, la Corte di appello ha fatto applicazione della giurisprudenza in tema di detenzione qualificata, dal momento che essa non è emersa nel processo in capo al Tortora, che riferì all'atto della querela di essere il custode del materiale asportato avendolo personalmente depositato al di sotto di una tettoia adiacente alla sua abitazione, omettendo di qualificarsi come titolare e legale rappresentante della F2A.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. 1.La soluzione alla quale è pervenuta la Corte di appello di Salerno, nel vagliare l'analogo motivo prospettato con il gravame di merito, è pienamente conforme al canone ermeneutico seguito dalla giurisprudenza di legittimità, con l'avallo delle Sezioni Unite "Sciuscio". Hanno, infatti, spiegato i giudici del più autorevole consesso di legittimità, come "Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o digodimento, ma anche nel possesso -inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità -che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela."( Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). 1.1. La immediata conseguenza dell'affermazione di tale principio di diritto si rinviene nella assoluta irrilevanza, ai fini della individuazione della persona offesa e della correlata legittimazione a presentare querela, della circostanza - pervicacemente sottolineata, invece, dalla Difesa - che il Tortora fosse (o meno) il legale rappresentante dell'azienda nel cui stabilimento il furto è stato perpetrato, né che egli fosse l'effettivo proprietario dei beni sottratti. Tanto perché è sufficiente, ai predetti fini, una relazione di fatto tra denunciante e res, la quale deve essere, tuttavia, intesa, non nei termini derc.d. "possesso penalis.tico", bensì, come si legge nella motivazione del richiamato approdo delle Sezioni Unite, quale "relazione di fatto autonoma, una signoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuori della sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa un potere giuridico maggiore". 1.2.

La Corte di appello ha compiutamente indicato, nella sentenza impugnata, la relazione di fatto instauratasi tra il querelante e i beni sottratti, alla luce di quanto dichiarato dal primo, definitosi detentore e custode di tutta le merce presente nel cantiere, compreso il rame, affidato dalla ditta che ne era proprietaria. Egli ha, infatti, dichiarato di avere riposto personalmente il rame al di sotto di una tettoia adiacente alla sua abitazione, e di essere intervenuto allertato da rumori furtivi, così dando atto in concreto dell'avvenuta instaurazione della relazione di possesso qui rilevante.

La situazione descritta dal Tortora, in modo conforme sia in sede di denuncia che nel dibattimento, integra, dunque, esattamente la detenzione qualificata della cosa, che, nell'esegesi di cui si è già detto, è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, essendo emerso indubitabilmente un autonomo potere di custodia capace di instaurare una relazione di fatto con la res rilevante ai fini della legittimazione a proporre querela, così come correttamente valutato dalla Corte di appello ( cfr. Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016 Rv. 268906, in cui si è affermato che il custode di un bene è legittimato a proporre querela, essendosi ravvisata una relazione qualificata con la cosa appresa). ,••• 1.3.E', piuttosto, il ricorrente ad allontanarsi da tale orizzonte ermeneutico, laddove la censura difensiva mira a riportare l'interpretazione sui binari della relazione formale con la cosa, ancorata alla presenza di un titolo giuridico, che, però, è opzione abbandonata dalle Sezioni Unite. 2.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2021 Il Consigliere estensore Maria T esa Belmonte Il President