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Sentenza — n. 33236/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33236/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33236/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BELFASSI MOUNIR nato in MAROCCO 23/05/1990 Avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del 23 giugno 2021 dell'avvocato Sandra TORNATORE, difensore del ricorrente, che insiste nei motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 33236/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In realtà il ricorrente sollecita una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede. In particolare, si lamenta solo in apparenza una motivazione mancante, piuttosto denunciando una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente sbagliata in merito all'anzidetta circostanza di fatto, integrante la aggravante di cui all'art. 614 co. 4 cod. pen..

Parole chiave

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violazione di domicilio reati violenti violenza domestica reato di coazione restrizione di libertà infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BELFASSI MOUNIR nato in MAROCCO 23/05/1990 Avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del 23 giugno 2021 dell'avvocato Sandra TORNATORE, difensore del ricorrente, che insiste nei motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto Mounir Belfassi colpevole di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore fiduciario, che svolge due motivi. 2.1. Vizio della motivazione, del tutto carente, con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 614 co. 4 cod. pen., non essendo stato provata l'effrazione della porta di ingresso, tanto non emergendo neppure dalla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto, e non potendosi escludere che essa fosse precedente all'accesso dell'imputato. 2.2. Analogo vizio della motivazione è dedotto con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena, dolendosi la difesa ricorrente della incongrua argomentazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, che ha omesso di confrontarsi con lo stato di incensuratezza dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, in quanto meramente contestativo e totalmente generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. 2.La prima censura è manifestamente infondata, perché affidata ad argomenti di carattere congetturale, con specifico riferimento alla non riconducibilità dei segni di effrazione, sulla porta di ingresso, all'imputato, del tutto svincolata da elementi fattuali concreti, a fronte di una ricostruzione dei giudici di merito che tiene conto della circostanza che pochi giorni prima ( il 18 agosto 2019 i militi erano già intervenuti presso la medesima abitazione, e a quell'epoca non vi erano effrazioni sulla porta.

In realtà il ricorrente sollecita una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede. In particolare, si lamenta solo in apparenza una motivazione mancante, piuttosto denunciando una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente sbagliata in merito all'anzidetta circostanza di fatto, integrante la aggravante di cui all'art. 614 co. 4 cod. pen..

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. ( Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767;

Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794).3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacchè, ancora una volta, si omette il dovuto confronto con le motivazioni addotte dalla Corte distrettuale che ha chiaramente vincolato, in modo determinante la prognosi negativa alla base del diniego della sospensione condizionale alle ulteriori condotte delittuose, anche successive al fatto oggetto dell'attuale giudizio, espressamente richiamate in motivazione, tali da non potere essere superate dagli elementi di segno opposto evidenziati dalla Difesa.

La decisione è corretta, in quanto coerente con il consolidato canone ermeneutico di questa Corte per cui il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2021 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte IL Presidente Ger eone DEPOSITATA IN ANCELLE