Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33235/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33235/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33235/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTI PAOLO nato a ALBENGA il 10/07/1973 avverso la sentenza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione udito il difensore L'avv. LUCA BARBERO si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 14.06.2021; deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; L'avv. ANTONIO MARINO insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposita procura • speciale per la rinuncia alla prescrizione. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 09/07/2020 il Tribunale di Savona, investito dell'appello proposto dalla parte civile contro la sentenza del giudice di pace di assoluzione di Paolo Conti dai reati di minaccia e lesioni, ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33235/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'implitato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. Nella spécie, il Tribunale di Savona è giunto al ribaltamento dell'epilogo assolutorio attraverso un'ampia rivisitazione delle prove dichiarative assunte.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale condanna al pagamento pecuniario pene condizionali causa civile oltraggio alla corte azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del Conti viene proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTI PAOLO nato a ALBENGA il 10/07/1973 avverso la sentenza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione udito il difensore L'avv. LUCA BARBERO si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 14.06.2021; deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; L'avv. ANTONIO MARINO insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposita procura • speciale per la rinuncia alla prescrizione. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 09/07/2020 il Tribunale di Savona, investito dell'appello proposto dalla parte civile contro la sentenza del giudice di pace di assoluzione di Paolo Conti dai reati di minaccia e lesioni, ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni.

2. Nell'interesse del Conti viene proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere il Tribunale riformato la sentenza assolutoria anche agli effetti penali, in presenza di un atto di appello proveniente dalla sola parte civile ed esplicitamente limitato agli effetti civili. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale ribaltato l'esito assolutorio attraverso una rivalutazione delle prove dichiarative, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'attribuzione dei fatti al ricorrente.

3. È stata depositata memoria nell'interesse della parte civile. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato, dal momento che il giudice d'appello non avrebbe potuto riformare la decisione assolutoria del primo giudice, in difetto di impugnazione del p.m., laddove l'appello della parte civile può essere indirizzato, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti dei soli capi di sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e - ciò che qui direttamente rileva - delle sentenze di proscioglimento ma «ai soli effetti della responsabilità civile». Nel presente procedimento, peraltro, neppure risulta l'esistenza di un ricorso immediato al giudice che, ai sensi dell'art. 21 d. Igs. 28/08/2000, n. 274, legittima la proposizione dell'impugnazione agli effetti penali. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali, con riproposizione dell'ormai irrevocabile formula di assoluzione.

2. Fondato è anche il secondo motivo. • Anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U , n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 02) hanno ribadito:

a) che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103;

b) in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'implitato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. Nella spécie, il Tribunale di Savona è giunto al ribaltamento dell'epilogo assolutorio attraverso un'ampia rivisitazione delle prove dichiarative assunte.

3. All'accoglimento del primo motivo segue l'assorbimento del terzo e all'accoglimento del secondo l'assorbimento del quarto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il fatto non sussiste. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso