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Sentenza — n. 33231/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33231/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33231/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto Giuseppe Tedesco colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, quale titolare della ditta individuale RENEDIL di Tedesco Giuseppe, dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 11/02/2011, nonostante la consistente esposizione debitoria, distraeva, occultava o comunque dissipava beni aziendali, dei quali non consentiva il rinvenimento da parte degli organi della curatela - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena principale e quelle accessorie fallimentari.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 603 c.p, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33231/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. Esso svolge censure dal tenore meramente contestativo oltre a reiterare doglianze già prospettate con il gravame di merito e ampiamente e congruamente vagliate dalla Corte di appello. Omette, il ricorrente, il dovuto confronto con la motivazione esplicitata dalla sentenza impugnata a fondamento della penale responsabilità dell'imputato, cosicchè i motivi risultano privi della necessaria specificità, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen.. Essi soddisfano solo in apparenza i requisiti legali, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta occultamento di beni reticenza dolosa dei difetti cattiva gestione impiego illecito di valori patrimoniali spossessamento conseguente al fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Omette, il ricorrente, il dovuto confronto con la motivazione esplicitata dalla sentenza impugnata a fondamento della penale responsabilità dell'imputato, cosicchè i motivi risultano privi della necessaria specificità, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen..
art. 603 c.p
268657) : nella ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod.
art. 603 cod. proc. pen
268657) : nella ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TEDESCO GIUSEPPE nato in CATANZARO il 04/04/1966 Avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE DI APPELLO DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni in data 18 giugno 2021 dell'avvocato Gemma LFIERI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; in via subordinata, dichiararsi la prescrizione; - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto Giuseppe Tedesco colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, quale titolare della ditta individuale RENEDIL di Tedesco Giuseppe, dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 11/02/2011, nonostante la consistente esposizione debitoria, distraeva, occultava o comunque dissipava beni aziendali, dei quali non consentiva il rinvenimento da parte degli organi della curatela - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena principale e quelle accessorie fallimentari.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore fiduciario, che svolge tre motivi, con i quali deduce violazione di legge, penale e processuale, e vizio della motivazione riguardo alla prova della sussistenza del delitto, sia sotto il profilo della condotta materiale - desunta dalla Corte territoriale dalla sola presenza del disavanzo, non essendo stata specificamente individuata la condotta distrattiva posta in essere dal ricorrente - che dal punto di vista dell'elemento soggettivo; rappresenta, altresì, che i beni indicati in imputazione, non rinvenuti dalla curatela, erano stati venduti nel 2009, due anni prima della dichiarazione di fallimento, e contesta la qualificazione del fatto in termini di fraudolenza. Erroneamente, inoltre, la Corte di appello ha negato la rinnovazione istruttoria attraverso la consulenza tecnica richiesta dalla Difesa al fine di verificare l'effettiva distrazione dei beni dell'impresa.

3. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso.

4. La Difesa del ricorrente ha presentato memoria conclusiva insistendo per l'accoglimento del ricorso, altresì formulando richiesta, subordinata, di declaratoria di prescrizione, di riduzione al minimo della pena e concessione dei benefici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Esso svolge censure dal tenore meramente contestativo oltre a reiterare doglianze già prospettate con il gravame di merito e ampiamente e congruamente vagliate dalla Corte di appello. Omette, il ricorrente, il dovuto confronto con la motivazione esplicitata dalla sentenza impugnata a fondamento della penale responsabilità dell'imputato, cosicchè i motivi risultano privi della necessaria specificità, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen.. Essi soddisfano solo in apparenza i requisiti legali, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, 2 ,y2 conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.

c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

2. In estrema sintesi, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte di appello ha, molto puntualmente, argomentato la valutazione in ordine alla condotta distrattiva con riferimento alle singole condotte contestate in imputazione, di cui è svolta pertinente analisi, con richiamo adeguato a consolidati indirizzi in tema di elemento materiale, dolo e nesso causale e onere della prova per bancarotta ,distrattiva. Sono state, dunque, analiticamente individuate le operazioni distrattive, con confutazione specifica della tesi, persegli' ita dalla Difesa, della natura irregolare, piuttosto che distrattiva, di siffatte operazioni.

Risulta, quindi, del tutto destituita di fondamento la censura che la penale responsabilità sia stata desunta unicamente dalla mera sussistenza di un passivo fallimentare, dal momento che, invece, la Corte di appello ha dato conto della consistenza dei debiti accumulati dalla società nei cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento, del mancato rinvenimento degli incassi e dei beni inerenti le operazioni di vendita contestate all'atto dell'inventario fallimentare, della ingiustificata perdita del patrimonio aziendale e del conseguente danno per gli interessi creditorii, segnalando le anomalie della fatturazione.

Del resto, la bancarotta per distrazione è reato di pericolo, e, pertanto, sotto il profilo oggettivo, non è necessaria, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori. 3.Correttamente scrutinato anche l'elemento soggettivo del reato, che si configura, secondo gli orientamenti più recenti della giurisprudenza, accreditati dalla pronuncia delle Sezioni Unite "Passarelli", in termini di dolo generico, puntualmente individuato e motivato in sentenza. Ai fini della sussistenza del dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria, infatti, la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva, o vi concorre, sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, perché minano, depauperandolo, il patrimonio sociale e la correlata garanzia, senza che sia necessaria l'intenzione di causare tale danno. (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805). E' sufficiente, cioè, la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Con la conseguenza che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, per cui, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che tale consapevolezza non possa ricavarsi da fattori diversi, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società.

Allo stesso modo, non si ritiene necessario il nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività ( Sez. Un. Passarelli).

4. Del pari manifestamente infondato risulta la censura rivolta alla decisione di diniego della rinnovazione istruttoria, per mancato espletamento della consulenza tecnica, non ravvisandosi la dedotta nullità alla luce delle compiute argomentazioni esposte in sentenza a giustificazione della detta decisione. La rinnovazione istruttoria in appello è , infatti, subordinata, ex art. 603 c.p.p., alla impossibilità per il giudice di decidere allo stato degli atti, ipotesi, questa, esclusa dalla Corte di appello in presenza di un corredo probatorio giudicato ampiamente esplicativo della responsabilità del ricorrente, in presenza di elementi di fatto incontrovertibilmente significativi delle condotte distrattive.

Giova ricordare, altresì, che in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657) : nella ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria, cioè, la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio ( Sez. 3, n. 1.3888 del 27/01/2017,Rv. 269334). 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2021 Il C