Sentenza — n. 33230/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOccorre, preliminarmente, sgombrare il campo dall'equivoco nel quale sembra essere incorso il ricorrente, nel fare riferimento a una condotta di omessa tenuta delle scritture contabili. Come emerge, invece, dalla lettura della imputazione sub A), prima parte, per la quale ha subito condanna, al ricorrente si è contestato di avere tenuto "l'intero corredo contabile/amministrativo in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari". Detta condotta il Tribunale ha ri-qualificato ai sensi dell'art. 217 L.F., avendo ravvisato un'ipotesi di disordine contabile utile ad integrare la predetta.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33230/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come emerge, invece, dalla lettura della imputazione sub A), prima parte, per la quale ha subito condanna, al ricorrente si è contestato di avere tenuto "l'intero corredo contabile/amministrativo in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari". Detta condotta il Tribunale ha ri-qualificato ai sensi dell'art. 217 L.F., avendo ravvisato un'ipotesi di disordine contabile utile ad integrare la predetta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DRWISH MOUSTAFA ISMAIL MOUSTAFA nato in EGITTO il 21/11/1960 Avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del G.U.P. presso il Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciut6' Drwish Moustafa Ismail Moustafa colpevole di bancarotta semplice documentale, ex art. 217 L.F. perché, quale liquidatore della Ellepi Consult s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 17 dicembre 2015, teneva le scritture contabili in maniera irregolare.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore fiduciario, che denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione, dolendosi dell'affermazione di responsabilità per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, senza accertare in cosa fosse consistita detta irregolarità, non potendo ravvisarsi l'omessa tenuta, dal momento che l'imputato, in fase di liquidazione e in assenza di operazioni, si era limitato a riportare, di anno in anno, i conti; invece, la Corte territoriale non ha spiegato in cosa sia consistita l'irregolare o incompleta tenuta delle scritture.
3. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dall'equivoco nel quale sembra essere incorso il ricorrente, nel fare riferimento a una condotta di omessa tenuta delle scritture contabili. Come emerge, invece, dalla lettura della imputazione sub A), prima parte, per la quale ha subito condanna, al ricorrente si è contestato di avere tenuto "l'intero corredo contabile/amministrativo in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari". Detta condotta il Tribunale ha ri-qualificato ai sensi dell'art. 217 L.F., avendo ravvisato un'ipotesi di disordine contabile utile ad integrare la predetta.
E' noto, infatti, che, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, è sotto il profilo soggettivo che viene tradizionalmente colto il discrimen tra la bancarotta fraudolenta documentale ( supportata da una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice) e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, in quanto, appunto, riconducibile ad una gestione contabile disordinata. Gli arresti di questa Corte si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez.
V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto). 1.1. Ciò detto, e posta l'infondatezza della dedotta violazione di legge, risultano fuori fuoco le censure dirette ad evidenziare l'effettiva sussistenza dei documenti contabili, dal momento che, come detto, la contestazione non attiene alla omessa tenuta delle scritture ma al mero disordine contabile, che presuppone la esistenza dei documenti contabili. 1.2. Con riguardo, poi, alla concreta consistenza della ravvisata irregolarità delle tenuta delle scritture, il ricorrente non considera che i giudici di merito l'hanno desunta, alla luce di quanto riportato dal curatore fallimentare, da un "progressivo abbandono" delle stesse, ritenuto sussistente in virtù del fatto che l'imputato non ha neppure "compiuto gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c. c.), compreso portare a termine le operazioni poste in essere precedentemente dagli amministratori".
Il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata rende il motivo generico, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 1.3. La qualificazione giuridica del fatto operata dalla gravata sentenza risulta, dunque, corretta, né è ravvisabile il vizio argomentativo dedotto dal ricorrente. 2.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2021 Il C