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Sentenza — n. 33229/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33229/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33229/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIMINO COSIMO CARMELO nato a AVETRANA il 13/07/1965 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. MARIANGELA STASI insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2020 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33229/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni de'dotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito irregolarità finanziarie reato economico risarcimento per atto illecito danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni de'dotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIMINO COSIMO CARMELO nato a AVETRANA il 13/07/1965 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. MARIANGELA STASI insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2020 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto:

a) ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia Cosimo Carmelo Cimino, avendolo ritenuto responsabile, quale amministratore della Cimino Cosimo Carmelo & C. s.a.s., dichiarata fallita in data 14/07/2014, del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di un escavatore cingolato oggetto di contratto di locazione finanziaria, risolto, per inadempimento della locataria, in data 07/10/2020; • b) ha provveduto a rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ult. co., I. fall.

2. Nell'interesse del Cimino viene proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi presentati congiuntamente con i quali si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, sottolineando che la condotta posta in essere poteva al più integrare un'appropriazione indebita e comunque non aveva arrecato alcun pregiudizio ai creditori, dal momento che, per effetto della risoluzione, il bene aveva costituito oggetto della richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 87-bis I. fall. Siffatte considerazioni, trascurate dalla sentenza impugnata, sono, secondo il ricorrente, destinate ad incidere anche sul dolo.

Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Posto che, come riconosce il ricorrente, i fatti sono incontroversi si pongono solo questioni di qualificazione giuridica degli stessi. Ora, premesso che non ha alcun rilievo l'individuazione della fattispecie incriminatrice operata dalla persona offesa in sede di denuncia, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contratto di "leasing", qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa o che comporti per quest'ultima un onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione integra il reato poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Rv. 272992 - 01).

Ne discende che la sottrazione del bene alla società locatrice; che non risulta, nella specie, aver conseguito il bene alla restituzione del quale aveva diritto, ha comportato un pregiudizio evidente per la massa dei creditori, esposti alla pretesa per equivalente. In ogni caso, va ribadito - e quanto segue vale anche a proposito del tema dell'elemento psicologico del reato, genericamente dedotto in ricorso - che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 - 01).

L'evidenza della condotta distrattiva del bene rappresenta essa stessa indice non equivoco della consapevolezza dell'autore di porre in essere una condotta concretamente pericolosa nei termini sopra indicati, ben noto essendo che la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (vedi, con specifico riguardo alla truffa, ma sulla base di principi di carattere generale, di recente, Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni de'dotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa - delle Ammende. Così deciso