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Sentenza — n. 33228/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33228/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33228/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DONZELLI ALBINA nato .a SESTO ED UNITI il 26/04/1940 nel procedimento a carico di: CAPORALI FIORENZO nato a CODIGORO il 23/12/1960 CAPORALI GIANPAOLO nato a CODIGORO il 11/08/1942 avverso la sentenza del 13/11/2019 del TRIBUNALE di FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. GIAN LUIGI PIERACCINI insiste nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/11/2019 il Tribunale di Ferrara, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile nei confronti della sentenza del giudice di pace che aveva assolto Fiorenzo Caporali e Gianpaolo Caporali dai reati di ingiuria e lesioni:

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 576 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33228/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) che in ogni caso il Tribunale di Ferrara aveva fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, in quanto le lesioni erano comprovate dalla certificazione medica e che non sussisteva alcuna contraddizione tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle rese da altro soggetto presente ai fatti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La prima articolazione della doglianza non è sorretta dall'interesse ad impugnare richiesto dall'art. 591, comma 1, lett. a), in quanto la reformatio in pejus operata dal Tribunale in assenza di impugnazione del P.M. ha pregiudicato la sola posizione degli imputati, i quali hanno scelto di non dolersi della decisione.

Parole chiave

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azione civile risarcimento alle vittime di reati omissione di soccorso lesione alla spalla lesione al piede risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse della parte civile Albina Donzelli viene proposto ricorso per affidato ad un unico motivo, enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 576 cod. proc. pen
Posto, infatti, che la statuizione di assoluzione doveva ritenersi intangibile, il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare l'impugnazione, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., "ai soli effetti della responsabilità civile".
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DONZELLI ALBINA nato .a SESTO ED UNITI il 26/04/1940 nel procedimento a carico di: CAPORALI FIORENZO nato a CODIGORO il 23/12/1960 CAPORALI GIANPAOLO nato a CODIGORO il 11/08/1942 avverso la sentenza del 13/11/2019 del TRIBUNALE di FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. GIAN LUIGI PIERACCINI insiste nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/11/2019 il Tribunale di Ferrara, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile nei confronti della sentenza del giudice di pace che aveva assolto Fiorenzo Caporali e Gianpaolo Caporali dai reati di ingiuria e lesioni:

a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i reati estinti per prescrizione;

b) ha rigettato l'appello proposto dalla parte civile.

2. Nell'interesse della parte civile Albina Donzelli viene proposto ricorso per affidato ad un unico motivo, enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La ricorrente lamenta:

a) che il termine di prescrizione non era decorso, in ragione delle sospensioni determinate dall'adesione del difensore alle astensioni proclamate dagli organismi di categoria;

b) che esso era comunque irrilevante, dal momento che l'appello riguardava gli effetti civili;

c) che in ogni caso il Tribunale di Ferrara aveva fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, in quanto le lesioni erano comprovate dalla certificazione medica e che non sussisteva alcuna contraddizione tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle rese da altro soggetto presente ai fatti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La prima articolazione della doglianza non è sorretta dall'interesse ad impugnare richiesto dall'art. 591, comma 1, lett. a), in quanto la reformatio in pejus operata dal Tribunale in assenza di impugnazione del P.M. ha pregiudicato la sola posizione degli imputati, i quali hanno scelto di non dolersi della decisione.

Posto, infatti, che la statuizione di assoluzione doveva ritenersi intangibile, il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare l'impugnazione, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., "ai soli effetti della responsabilità civile". Cionondimeno il pregiudizio recato agli imputati non ha leso la posizione della parte civile, dal momento che il Tribunale - diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente - ha esaminato le doglianze della Donzelli e nel dispositivo ha chiaramente rigettato "l'appello come proposto dalla parte civile". La seconda articolazione, in termini generici e assertivi, investe la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.

Ora, a tacer del fatto che, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è consentito il ricorso per cassazione per vizi motivazionali contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del Significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.