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Sentenza — n. 33227/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33227/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33227/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lamentando vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e ai principi che governano il riconoscimento della scriminante della legittima difesa, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Carinola del 17/01/2020 che ha assolto Tommaso .Iannotta dal reato di lesioni personali, perché il fatto non costituisce reato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33227/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ora, la sentenza del giudice di pace, nel ritenere la condotta dell'imputato scrinninata dalla legittima difesa, non è affatto caratterizzata da motivazione apparente, né riposa sulle sole dichiarazioni dell'imputato, in quanto valorizza anche il narrato di un testimone (del quale non è traccia alcuna nel ricorso), secondo il quale fu la persona offesa a scendere dalla propria autovettura, di sua iniziativa, fu lui ad avvicinarsi allo Iannotta, che procedeva a piedi, fu lui a colpirlo per primo al volto, costringendolo a difendersi.

Parole chiave

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vittima di infortunio vittima lesioni personali trauma alla mano tentata lesione personale semplice abbandono per lesioni personali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE nel procedimento a carico di: IANNOTTA TOMMASO nato a CARINOLA il 07/05/1964 ci5 inoltre: PASSARETTI SALVATORE avverso la sentenza del 17/01/2020 del GIUDICE DI PACE di CARINOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori L'avv. SCHIAVO DOMENICO deposita conclusioni scritte e si riporta alla memoria già depositata in cancelleria il 15.06.2021. Non deposita nota spese L'avv. DIEGO PERUCCA chiede il rigetto e si associa alle conclusioni del rappresentante della Procura generale Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

1. Lamentando vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e ai principi che governano il riconoscimento della scriminante della legittima difesa, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Carinola del 17/01/2020 che ha assolto Tommaso .Iannotta dal reato di lesioni personali, perché il fatto non costituisce reato.

2. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ora, la sentenza del giudice di pace, nel ritenere la condotta dell'imputato scrinninata dalla legittima difesa, non è affatto caratterizzata da motivazione apparente, né riposa sulle sole dichiarazioni dell'imputato, in quanto valorizza anche il narrato di un testimone (del quale non è traccia alcuna nel ricorso), secondo il quale fu la persona offesa a scendere dalla propria autovettura, di sua iniziativa, fu lui ad avvicinarsi allo Iannotta, che procedeva a piedi, fu lui a colpirlo per primo al volto, costringendolo a difendersi.

Per il resto, il ricorso sviluppa una serie di considerazioni assertive, del tutto avulse da una puntuale correlazione con le obiettive risultanze processuali, delle quali non viene fatta alcuna menzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 01/07/20