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Sentenza — n. 33226/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33226/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33226/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOMPAN ALESSANDRO nato a LATINA il 21/05/1957 avverso la sentenza del 29/06/2012 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Alessandro Bompan viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29/06/2012 con la quale il Tribunale di Latina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, avendolo ritenuto responsabile dei reati di minaccia e danneggiamento.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33226/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Rv. 278285 - 02). Inammissibile per manifesta infondatezza è anche la seconda articolazione del motivo, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è f funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della causa petendi, sicché per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rv. 279490 - 01).

Parole chiave

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risarcimento del danno minaccia nel diritto penale azione civile condanna al pagamento pecuniario danneggiamento perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOMPAN ALESSANDRO nato a LATINA il 21/05/1957 avverso la sentenza del 29/06/2012 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Alessandro Bompan viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29/06/2012 con la quale il Tribunale di Latina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, avendolo ritenuto responsabile dei reati di minaccia e danneggiamento.

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che le conclusioni della parte civile, sebbene sottoscritte dal difensore munito di procura speciale, erano state depositate all'udienza conclusiva del giudizio di secondo grado da un sostituto processuale. Con distinta articolazione il ricorrente denuncia violazione dell'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. "per mancata indicazione del danno". Considerato in diritto 1. Il ricorso non pone questioni relative all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

La prima articolazione del motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza dal momento che confonde il piano della costituzione di parte civile, al quale si riferiscono gli approdi interpretativi di Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017 - dep. 16/03/2018, Rv. 272169 - 01 ("Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente"), con quello della mera presentazione delle conclusioni in appello.

Siffatto adempimento è governato dal principio di immanenza della costituzione di parte civile (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338 - 0) che si accompagna all'ulteriore conseguenza per la quale, in sede di appello, persino la mancata presentazione delle conclusioni non comporta alcuna revoca tacita della costituzione, prevista solo dall'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., per il caso che siffatta circostanza si realizzi nel giudizio di primo grado (v., ad es., Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Rv. 274635 - 0; si è anzi aggiunto che non determina revoca implicita della costituzione l'assenza della parte civile all'udienza di discussione nel giudizio di primo grado, se le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta:

Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Rv. 278285 - 02). Inammissibile per manifesta infondatezza è anche la seconda articolazione del motivo, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è f funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della causa petendi, sicché per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rv. 279490 - 01).

Proprio alla stregua di siffatta premessa si è aggiunto - e da epoca risalente - che il petitum è di per sè insito nella costituzione stessa, dal momento che questa si traduce nella richiesta di restituzioni e risarcimento del danno, mentre la quantificazione dello stesso può avvenire in sede civile (Sez. 2, n. 43405 del 23/10/2003, Rv. 227654 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso