Sentenza — n. 33225/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVALIERI ALFONSO nato a TERNI il 23/10/1962 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Alfonso Cavalieri viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 14/05/2019 della Corte d'appello di Roma, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 497-bis, secondo comma, cod. pen. (capo A) e 495 cod. pen. (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33225/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVALIERI ALFONSO nato a TERNI il 23/10/1962 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Alfonso Cavalieri viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 14/05/2019 della Corte d'appello di Roma, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 497-bis, secondo comma, cod. pen. (capo A) e 495 cod. pen. (capo B).
2. La prima articolazione del motivo di ricorso, con la quale si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione del reato di cui al capo B) è inammissibile per assenza di specificità e assertività, poiché neppure illustra per quale ragione, obiettivamente fondata, la decisione non può essere sorretta dalla deposizione dell'operante, il quale ha riferito che, richiesto di fornire le proprie generalità, l'imputato indicò proprio quelle false riportate sul documento di cui al capo A). In ogni caso, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).
Pertanto, il ,vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dictriarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
3. La seconda articolazione del motivo, che investe l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A), è manifestamente infondata, dal momento che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427 - 01): ciò che nella specie si desume dalla presenza della fotografia dell'imputato sulla carta di identità, ossia su una circostanza univocamente rivelatrice del concorso nella contraffazione.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna. il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Ger S beon