Sentenza — n. 33223/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto; da IACONA CLAUDIO nato in BUTERA 27/06/1963 Avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 c.p, art. 597 cod.proc.pen; Sentenza — n. 33223/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inammissibile anche il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena. A fronte di una espressa statuizione negativa del Giudice di I grado - che aveva negato il beneficio evocando la preclusione di cui all'art. 164 cod. 1 cod. pen. - il relativo punto della sentenza avrebbe dovuto essere oggetto, in virtù del principio devolutivo, del gravame di merito, che, invece, nulla lamenta sul punto. 2.1Non è pertinente neppure il richiamo al potere officioso di cui all'art. 597 c. 5 c.p.p., che non ha finalità suppletive rispetto ad eventuali omissioni di parte.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto; da IACONA CLAUDIO nato in BUTERA 27/06/1963 Avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, che aveva riconosciuto Claudio Iacona colpevole dei reati di percosse, minaccia grave, violazione di domicilio aggravato e danneggiamento di cui ai capi 1),b),c),d) dell'imputazione, unificati in continuazione, condannandoli alla pena di giustizia, con le statuizioni in favore delle parti civili.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore fiduciario, il quale svolge due motivi. 2.1. Mancata assunzione di una prova decisiva e travisamento dei fatti con riguardo alla responsabilità dell'imputato nei cui confronti non sussisterebbero elementi di prova, essendo egli solo intervenuto per far desistere la propria moglie dall'aggressione ai danni delle persone offese. I testi escussi non menzionano mai il ricorrente. Le minacce, d'altro canto, non hanno generato timori nelle persone offese. 2.2. Erronea applicazione della legge con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena, dal momento che il ricorrente è gravato da due precedenti, un per fatto depenalizzato, l'altro risalente a trent'anni fa, per il quale ha riportato una condanna a pena che, cumulata con quella inflitta nel presente giudizio, consentiva il riconoscimento del predetto benefici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, in quanto meramente contestativo e totalmente generico. 1.1. Omette il ricorrente, innanzitutto, al di là della generica formulazione del primo motivo, di individuare la prova decisiva che assume essere stata omessa; quanto alla responsabilità dell'imputato, denuncia il travisamento dei fatti attraverso non consentite incursioni nel merito volte a sindacare l'accertamento di fatto compiuto dal Giudice di merito in Ordine alla idoneità della condotta tenuta dal ricorrente a integrare la fattispecie contestata.
Giova ricordare, infatti, che la censura dell'accertamento di merito non è consentita nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, alla quale è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260;
Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 1.2. Il principio resta valido anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006; dunque, tuttora, resta non deducibile, nel giudizio di legittimità, il travisamento del fatto (denunciato dal ricorrente con il primo motivo), stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Rv. 235716;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Come è noto, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di motivazione rilevante può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche "da altri atti del processo", purché siano "specificamente indicati nei motivi di gravame". Ciò comporta, in altre parole, che all'illogicità intrinseca della motivazione (a cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la Motivazione e l'atto a contenuto probatorio, vizio che impone, cioè, di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco poiché il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene esclusivamente al giudice di merito. (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133 ) .
Va, ancora, ricordato che il vizio in questione concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168). L'innovazione legislativa è orientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito.
Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco"). 1.3. Insomma, il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova.
Come è stato affermato in dottrina, "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova". La nuova disciplina prevista dalla L. n. 46 del 2006 ha avuto l'effetto, quindi, di riportare nell'ambito del vizio di motivazione anche il cd. "travisamento della prova" nei casi in cui, dal solo esame dell'atto specificamente indicato, emerga il vizio di motivazione che, ovviamente, deve avere carattere di decisività (in questo senso già subito dopo l'entrata in vigore della legge si è espresso, in più occasioni, il giudice di legittimità:
Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006 n. 25117, rv. 234167; sez. 2^, 24 maggio 2006 n. 19850, rv. 234163; sez. 4^, 28 aprile 2006 n. 20245, rv. 234099; sez. 2^, 23 marzo 2006 n. 13994, rv. 233460.) Peraltro, ai fini della rilevabilità del vizio di travisamento della prova, l'informazione "travisata" (la sua esistenza - inesistenza) o non considerata deve essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che l'"atto del processo" sia "specificamente indicato nei motivi di gravame", onere gravante, dunque, sul ricorrente.
Quatora, poi, la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, giacché, così facendo, viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023). 1.4. Il principio affermato è, dunque, che la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133;
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 (dep. 2013) Rv. 255087 ; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 (dep. 2018) Rv. 271702 ). 1.5. E' chiaro, allora, che non è prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, ovvero che si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259516;
Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190). 1.6 Nulla di tutto ciò è stato dedotto dal ricorrente che si limita ad operare una generica contestazione della sentenza impugnata, attraverso il richiamo di alcune circostanze che prospettano una diversa ricostruzione degli accadimenti, prive di qualsiasi rilievo ai fini del giudizio di legittimità, laddove la Corte di appello ha specificamente vagliato il motivo di doglianza riguardante la responsabilità del ricorrente affermando, sulla base di un chiaro giudizio di attendibilità delle persone offese, che anche lo Iacona aveva partecipato all'aggressione, usando le mani e danneggiando una tenda. ( pg. 8).
2. Inammissibile anche il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena. A fronte di una espressa statuizione negativa del Giudice di I grado - che aveva negato il beneficio evocando la preclusione di cui all'art. 164 cod. 1 cod. pen. - il relativo punto della sentenza avrebbe dovuto essere oggetto, in virtù del principio devolutivo, del gravame di merito, che, invece, nulla lamenta sul punto. 2.1Non è pertinente neppure il richiamo al potere officioso di cui all'art. 597 c. 5 c.p.p., che non ha finalità suppletive rispetto ad eventuali omissioni di parte.
E' vero, infatti, che la Corte di appello può riconoscere ex officio le attenuanti generiche, ma il mancato esercizio di tale potere eccezionale ex art. 597 cod.proc.pen. non è censurabile in Cassazione né è configurabile specifico obbligo motivazionale in assenza di specifica richiesta con i motivi di appello o nel corso del giudizio di secondo grado (Sez. U n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019 ), Salerno, Rv. 275376). Invero, le Sezioni Unite hanno precisato, in motivazione, che "sono ovviamente estranei ( alla questione dibattuta n.d.e.) i casi in culli giudice di primo o di secondo grado, anche di ufficio, abbia vagliato l'applicazione dei benefici e, segnatamente, della sospensione condizionale della pena, riconoscendola o escludendola, con conseguente facoltà della parte interessata di impugnare specificamente il corrispondente punto della decisione nel rispetto delle disposizioni generali in materia di impugnazioni e, quanto al ricorso per cassazione, negli stretti limiti in cui tale mezzo è ammesso." ( Sez.
Un. Salerno, in motivazione, punto 4.1.). Questo perché l'articolo 581 lett.
c) cod. proc. pen., anche nella versione novellata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, richiede l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono ogni richiesta. Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017 Rv. 271869).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Am