Sentenza — n. 33221/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LEUCI VINCENZO nato a BISCEGLIE il 17/01/1976 Avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33221/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LEUCI VINCENZO nato a BISCEGLIE il 17/01/1976 Avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Trani - che aveva riconosciuto Vincenzo Leuci colpevole di tutti i reati a lui ascritti - assolvendolo dal fatto sub a), e confermando la condanna per i furti aggravati di cui ai capi b) e c), con rideterminazione della pena.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, contesta la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, ex art. 625 n. 4 cod. pen., alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite, dal momento che il ricorrente si è limitato ad approfittare della momentanea distrazione della persona offesa. 2.2. Con gli altri due motivi, si denuncia vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della, recidiva facoltativa.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, risolvendosi in una doglianza meramente contestativa, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e oblitera il consolidato canone ermeneutico di questa Corte in tema di destrezza. 1.1. Invero, il discorso giustificativo della Corte di appello in ordine alla sussistenza della predetta circostanza aggravante si fonda, quanto al reato sub B), sulla visione dei fotogrammi del circuito di videosorveglianza, che dà conto della particolare prontezza dell'agente, nell'approfittare della momentanea assenza di vigilanza da parte dei gestori dell'esercizio commerciale ( uno allontanatosi verso il bagno, l'altra indaffarata in un'operazione al terminale), per compiere l'azione furtiva connotata da apprezzabile agilità fisica, consistita nell'allungare il braccio dietro il bancone di vendita da cui prelevava i biglietti della lotteria. 1.1.1.La valutazione dei giudici di merito è del tutto coerente con i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite "Quarticelli" ( n. 34090/2017) e ribaditi nelle pronunce successive di questa Corte, secondo cui l'aggravante della destrezza, in caso di situazione di distrazione della parte offesa non volontariamente provocata dal soggetto agente, può essere affermata in presenza di particolari modalità della condotta che richiedano un quid pluris rispetto al semplice fatto di impossessamento illecito del bene (Sez. 5, n. 2296 del 10/11/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272001;
Sez. 5, n. 2296/2018; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018 Rv. 274018; Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361). Nel caso di specie, infatti, i giudici di merito hanno valorizzato la particolare abilità dell'agente nello svolgimento dell'azione furtiva, per come evinta dai fotogrammi delle telecamere interne. 1.2. D'altro canto, con riguardo, invece, ai furti compendiati nel capo C), la Corte di appello ha dato rilievo alle dichiarazioni della persona offesa circa la condotta "distrattiva" delle persone offese artatamente posta in essere dall'agente.
In tal caso, infatti, la destrezza del ricorrente è stata ben delineata dalla stessa persona offesa, che, nel testimoniarne la particolare abilità commissiva, ha descritto il Leuci come persona che "quando entra crea quella confusione che è per distoglierti così lui può agire", che "ti saluta e poi dopo dice magari "prendimi una birra" nel momenti che metti giù la testa ti ha rubato qualcosa, perché ha "le mani speciali" . 1.2.1. Anche in tal caso la decisione di merito è corretta, alla luce delle coordinate delineate dal già richiamato approdo delle Sezioni Unite che, come è noto, considera sussistente, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza, " qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Rv. 270088).
In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che «il controllo sul bene da parte del possessore non è di per sé qualificante, [...] e va riferito ad un livello di normalità parametrato sull'uomo medio, quindi valutabile in astratto, sicché per poter configurare l'aggravante non è richiesto che l'agente riesca a superarla, conseguendo il risultato di non destare l'attenzione della persona offesa». Inoltre, per configurare la circostanza aggravante, ritengono che «la norma di riferimento non esiga un'abilità eccezionale o straordinaria, né la sicura e dimostrata efficienza del gesto esecutivo, che potrebbe anche essere percepito dalla parte lesa o da terzi, né il conseguimento di un risultato appropriativo concreto, dipendente dalla manovra qualificabile come destra, in Modo tale da riconoscere la circostanza quando dalle modalità agili o astute di commissione discenda il compimento del furto con successo, e da negarla quando il derubato, nonostante l'abilità operativa dell'agente, si sia accorto dell'azione criminosa nell'atto della sua perpetrazione.
L'atteggiamento soggettivo della vittima e la sua eventuale percezione del reato in corso di realizzazione sono dunque privi di rilievo». 1.3. E' il caso, inoltre, di richiamare il passaggio motivazionale in cui le Sezioni Unite hanno affermato «l'irrilevanza, per la definizione normativa della fattispecie aggravata in esame, della direzione della destrezza» ammettendosi che «la condotta destra possa investire tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto se non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico». 1.3.1.
Di tali principi i giudici di merito hanno tenuto adeguatamente conto, correttamente riscontrando nel caso in scrutinio la circostanza aggravante in parola, nella sua declinazione di particolare abilità atta a sorprendere la vigilanza sulla res del suo detentore, concretizzatasi, in un caso, nel gesto repentino del braccio con il quale l'agente si è appropriato di beni posti dietro al bancone ( capo B), nell'altro, creando ad arte la situazione di distrazione che ha fatto venir meno l'attenzione della persona offesa ( capo C).2. Gli altri due motivi di ricorso, con i quali ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva facoltativa sono inammissibili in quanto lee relative questioni non venivano proposte con i motivi di appello e devolute alla cognizione di secondo grado, il che ne preclude in questa sede (Sez. 1, h. 2176 del 20/12/1993, Rv. 196414;
Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Rv. 235504; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). Con il gravame di merito, infatti, l'appellante denunciava, rispetto alle fattispecie di cui ai capi B) e C), l'insussistenza della circostanza aggravante della destrezza, e invocava, genericamente, un trattamento sanzionatorio più mite.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2021 Il Consigliere estensore Maria,Te esa Bel onte I