Sentenza — n. 33220/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto Fabio AIELLO colpevole di furto pluriaggravato, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., rideterminando la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33220/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal modo, il ricorso manca di specificità, in quanto omette di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a- specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AIELLO FABIO nato a GENOVA il 11/07/1968 Avverso la SENTENZA del 30/11/2017 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 11 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto Fabio AIELLO colpevole di furto pluriaggravato, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., rideterminando la pena.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale si duole della carenza assoluta della motivazione con riguardo all'avvenuto riconoscimento della recidiva qualificata; la Corte territoriale ha fornito una motivazione tautologica, affidata a frasi di stile, senza replicare allo specifico motivo di appello.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato. 1.Come premesso, il ricorrente svolge un solo motivo, dolendosi della mancanza di motivazione in ordine alla recidiva qualificata. La doglianza, però, ignora che la sentenza impugnata contiene un espresso richiamo ai dati provenienti dal certificato penale, che annovera ben 21 condanne irrevocabili per furto, dato dal quale la Corte di appello ha, del tutto ragionevolmente, tratto gli elementi di sostegno per la sussistenza della contestata recidiva specifica e reiterata.
Non può non essere rimarcato come , se è vero che l'applicazione della recidiva facoltativa imponga l'assolvimento di uno specifico onere motivazionale da parte del giudice (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690), ad esso , tuttavia, è possibile attendere anche implicitamente (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130; conf. Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803) . E non v'è dubbio che, nel caso di specie, la Corte di appello abbia fondato il giudizio in questione proprio sui dati , oggettivi, provenienti dal certificato penale, poco prima richiamato. 1.1.
La motivazione, dunque, non è affatto inesistente o apparente, contenendo, al contrario, adeguata argomentazione in ordine alla ricorrenza della recidiva qualificata, mentre il motivo di ricorso manca di specificità, poiché non menziona alcuna ragione per cui il furto in questione non sarebbe espressione di pericolosità sociale specifica, considerato che il certificato penale del ricorrente contiene un elenco, lungo dieci pagine, di condanne, a partire dal 1990, tutte per lo stesso delitto per cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, per l'ennesima volta, anche dalla Corte di appello di Roma.
In tal modo, il ricorso manca di specificità, in quanto omette di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a- specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.
c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 01 lugli