Sentenza — n. 33217/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IULIANO DANIELA nato a CATANZARO il 03/05/1991 avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena Lette le conclusioni della difesa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/09/2019 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia Daniela Iuliano, avendola ritenuta responsabile di furto aggravato di energia elettrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33217/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 5.000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IULIANO DANIELA nato a CATANZARO il 03/05/1991 avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena Lette le conclusioni della difesa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/09/2019 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia Daniela Iuliano, avendola ritenuta responsabile di furto aggravato di energia elettrica.
2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando l'inconferenza della motivazione esibita dalla sentenza impugnata rispetto all'eccepita inutilizzabilità dell'attività tecnica compiuta dal verificatore Enel, il quale non si era limitato alla mera raccolta dei dati, ma aveva posto in essere un vero e proprio accertamento tecnico, con riguardo alla provenienza e alla riconducibilità dei cavi elettrici a determinati appartamenti, irripetibile, dal momento che la successiva bonifica è destinata a cancellare definitivamente le tracce del reato. 2.2.
Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego della sospensione condizionale, argomentato alla luce di un presupposto (l'averne l'imputata fruito per due volte) smentito dal certificato del casellario giudiziale acquisito al fascicolo. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla quantificazione della pena.
3. Sono state trasmesse conclusioni del rappresentante della Procura generale presso questa Corte e nell'interesse della ricorrente. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorso trascura del tutto la rilevanza che, ai fini dell'accertamento dei fatti, ha assunto la constatazione, da parte della polizia giudiziaria, con l'ausilio degli accertatori, della situazione esistente, peraltro anche documentata da foto acquisite. Le attività di ripristino e messa in sicurezza della linea elettrica si collocano, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, in momento successivo alla raccolta della prova del reato.
2. Il terzo motivo, logicamente preliminare al secondo, è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il certificato allegato al ricorso reca la data del 21/04/2017. Al contrario, il certificato in atti, al quale la Corte territoriale ha fatto riferimento, reca la data del 16/09/2019, ossia è aggiornato a due giorni prima dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte d'appello. Esso attesta l'esistenza di due precedenti a carico della Iuliano, derivanti da un decreto penale di condanna del 13/10/2017 (esecutivo in data 14/12/2017) e da un decreto penale del 21/12/2017 (esecutivo il 04/04/2018), i quali hanno concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Tanto preclude in radice - come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata - la possibilità di concedere il beneficio, dal momento che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne (v., ad es., Sez. 2, n. 10815 del 22/08/2000, Kurti, Rv. 217221; Sez. 5, n. 49295 del 30/09/2019, non massimata).
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 5.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa d Ammende. C