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Sentenza — n. 33216/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33216/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33216/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ANCONAnel procedimento a carico di: PAZZANI CLAUDIO nato a SENIGALLIA il 16/08/1969 inoltre: DEL MONACO SERGIO LIBERO ARMANDO avverso la sentenza del 23/01/2019 del GIUDICE DI PACE di SENIGALLIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio letti gli scritti difensivi t Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/10/2019 il Tribunale di Ancona "qualificato in ricorso per cassazione l'atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona avverso la sentenza emessa in data 28/01/2019 dal giudice di pace di Senigallia", ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen; Sentenza — n. 33216/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'atto di impugnazione il Procuratore della Repubblica si doleva del proscioglimento di Claudio Pazzani dai reati attribuitigli per asserita carenza dell'atto di procedibilità, in ragione della procedibilità d'ufficio, quantomeno del reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Parole chiave

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azione di contestazione effetti di una sentenza di annullamento impugnazione della cancellazione calciatore professionista azione revocatoria motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
Con l'atto di impugnazione il Procuratore della Repubblica si doleva del proscioglimento di Claudio Pazzani dai reati attribuitigli per asserita carenza dell'atto di procedibilità, in ragione della procedibilità d'ufficio, quantomeno del reato di cui all'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ANCONAnel procedimento a carico di: PAZZANI CLAUDIO nato a SENIGALLIA il 16/08/1969 inoltre: DEL MONACO SERGIO LIBERO ARMANDO avverso la sentenza del 23/01/2019 del GIUDICE DI PACE di SENIGALLIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio letti gli scritti difensivi t Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/10/2019 il Tribunale di Ancona "qualificato in ricorso per cassazione l'atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona avverso la sentenza emessa in data 28/01/2019 dal giudice di pace di Senigallia", ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte.

2. Con l'atto di impugnazione il Procuratore della Repubblica si doleva del proscioglimento di Claudio Pazzani dai reati attribuitigli per asserita carenza dell'atto di procedibilità, in ragione della procedibilità d'ufficio, quantomeno del reato di cui all'art. 635 cod. pen.

3. Sono state trasmesse le conclusioni del Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione e scritti difensivi nei quali si sottolinea che, a seguito di ricorso dei Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7827 del 2020, ha annullato con rinvio la medesima sentenza del giudice di pace, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 635 cod. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dal momento che l'intervenuto annullamento della sentenza impugnata, ad opera di Sez. 1, n. 7827 del 10/01/2020, ha comportato il venir meno del provvedimento oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso del P.M. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gi ppe De Marzo Ger SC5 :n e DEPOSITATA IN CANCELL