Sentenza — n. 33215/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FILIPPI ANDREA nato MANTOVA il 19/08/1963 Avverso la SENTENZA del 23/05/2019 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; Letta la memoria del 24 maggio 2021 dell'avvocato PIERO FORNASARO DE MANZINI , difensore fiduciario del ricorrente, il quale ha allegato verbale di remissione di querela e ha concluso per l'annullamento della sentenza. letta la requisitoria scritta, del 09 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela /prescrizione del reato - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 155 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 33215/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Conf. mass. n 128475; Rv. 125554), nel caso di specie, l'accettazione della remissione da parte del querelato è avvenuta, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen., per il tramite del difensore fiduciario, il quale, come si evince dalla consultazione dell'incarto processuale, all'atto della nomina, intervenuta in data 16 aprile 2013, ricevette anche procura speciale con espressa delega alla accettazione di eventuale remissione di querela, ribadita all'atto del conferimento dell'incarico di proporre ricorso per cassazione, in data 02 settembre 2019 In carenza della necessaria condizione di procedibilità, il reato si è estinto, ai sensi dell'art.152 cod. pen., e si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FILIPPI ANDREA nato MANTOVA il 19/08/1963 Avverso la SENTENZA del 23/05/2019 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; Letta la memoria del 24 maggio 2021 dell'avvocato PIERO FORNASARO DE MANZINI , difensore fiduciario del ricorrente, il quale ha allegato verbale di remissione di querela e ha concluso per l'annullamento della sentenza. letta la requisitoria scritta, del 09 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela /prescrizione del reato - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in riforma della decisione del Tribunale di Gorizia, ha assolto, per non aver commesso il fatto, il giornalista del quotidiano "Il Messaggero Veneto",, Rigo Cristian, dal reato di diffamazione, revocando le relative statuizioni civili, mentre ha confermato la condanna nei confronti del direttore, per omesso controllo, pur riducendo l'entità del risarcimento in favore della costituita parte civile, altresì revocando la sospensione condizionale concessa dal Tribunale al Filippi.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il tramite del difensore fiduciario, che denuncia carenza assoluta di motivazione circa la natura diffamatoria del titolo e del sottotitolo dell'articolo incriminato.
3. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'annullamento senza rinvio per remissione di querela o, in subordine, per intervenuta prescrizione del reato.
4. Il Difensore costituito del ricorrente ha presentato memoria rappresentando che vi è stata remissione di querela, con accettazione, in data 02/10/2019; in ogni caso, quale procuratore speciale del ricorrente, dichiara espressamente di accettare la remissione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 reato deve essere dichiarato estinto per difetto della condizione di procedibilità e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 1.1.Come risulta dal verbale allegato dal difensore del ricorrente, in data 02 ottobre 2019, la persona offesa ha rimesso la querela nei confronti del direttore del giornale "Il Messaggero Veneto", Andrea Filippi. 1.2. Va preliminarmente ricordato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, in presenza di un ricorso tempestivamente proposto( Sez. 3 n. 9154 del 17/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281326).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata , pronunciata in data 23 maggio 2019, con termine per deposito di giorni 60, è stata depositata in termini; calcolata la sospensione dei termini processuali, il ricorso è stato tempestivamente proposto in data 09 settembre 2019. 1.3. Premesso, altresì, che, secondo univoco orientamento di questa Corte, per l'efficacia giuridica della remissione della querela non è obbligatoriamente indispensabile l' accettazione del querelato, in quanto il primo comma dell'art. 155 cod. pen. richiede unicamente che non vi sia un rifiuto della remissione in forma espressa o tacita ( Sez. 2, n. 7568 del 17/03/1986, Rv. 173409;
Conf. mass. n 128475; Rv. 125554), nel caso di specie, l'accettazione della remissione da parte del querelato è avvenuta, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen., per il tramite del difensore fiduciario, il quale, come si evince dalla consultazione dell'incarto processuale, all'atto della nomina, intervenuta in data 16 aprile 2013, ricevette anche procura speciale con espressa delega alla accettazione di eventuale remissione di querela, ribadita all'atto del conferimento dell'incarico di proporre ricorso per cassazione, in data 02 settembre 2019 In carenza della necessaria condizione di procedibilità, il reato si è estinto, ai sensi dell'art.152 cod. pen., e si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato, come per legge ( art. 152 cod. pen. ) •
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 01 luglio 2021 Il Consigliere estensore I