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Sentenza — n. 33214/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33214/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33214/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NWABUEZE HARRISON - C.U.I. 04X02D6 nato il 20/06/1989 Avverso la SENTENZA del 17/09/2019 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 09 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria di replica del 15 giugno 2021 dell'avvocato ANGELO NICOTERA, sostituto processuale dell'avvocato ANDREA RICCI, difensore fiduciario del ricorrente, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

Regesto Legislator

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art. 650 cod. pen, art. 143 c.p, art. 143 cod. proc. pen, art. 624 cod. pen, art. 624 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33214/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018 - dep. 2019, Rv. 274390; Sez. 5 - , n. 15130 del 03/03/2020, Rv. 279086 - 02). Si ritiene, cioè, che, in tema di divieto di "reformatio in peius", laddove il nuovo calcolo della pena si imponga in conseguenza della derubricazione del reato, l'unico limite vada ricercato in quello massimo stabilito per la differente fattispecie più grave: in tal caso il giudice del gravame è chiamato, infatti, ad operare una nuova ed autonoma valutazione in forza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla stregua di un mutamento strutturale degli elementi qualificatori del fatto.

Parole chiave

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pena accessoria infrazione alle norme della circolazione reato di coazione infrazione commessa per negligenza reato grave di stupefacenti contravvenzione alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 650 cod. pen
), ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Harrison Nwabueze colpevole di tentato furto e furto consumato, entrambi aggravati, e della contravvenzione di cui all'art. 650 cod.
art. 143 c.p
4, invece immotivatamente negata dalla Corte d'Appello 2.3.Con il terzo motivo, si censura il mancato rispetto dell'art. 143 c.p.p.
art. 143 cod. proc. pen
4, invece immotivatamente negata dalla Corte d'Appello 2.3.Con il terzo motivo, si censura il mancato rispetto dell'art. 143 c.p.p.
art. 624 cod. pen
Secondo altre pronunce, a cui il Collegio presta adesione, ribadendone il principio, anche in ipotesi di riqualificazione del fatto in un'altra meno grave fattispecie - qui quella prevista dall'art. 624 cod. pen., rispetto alla più grave ex art.
art. 624 bis cod. pen
pen., rispetto alla più grave ex art. 624 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 597 cod. proc. pen
Inoltre, correttamente, si è posto in risalto come proprio la lettera del quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NWABUEZE HARRISON - C.U.I. 04X02D6 nato il 20/06/1989 Avverso la SENTENZA del 17/09/2019 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 09 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria di replica del 15 giugno 2021 dell'avvocato ANGELO NICOTERA, sostituto processuale dell'avvocato ANDREA RICCI, difensore fiduciario del ricorrente, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, previa riqualificazione del fatto sub A), ai sensi dell'art. 624 ( invece che 624 bis cod. pen. ), ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Harrison Nwabueze colpevole di tentato furto e furto consumato, entrambi aggravati, e della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., condannandolo alla pena finale, ritenuta la continuazione, di mesi dieci di reclusione e ed euro 300 di multa, previa diminuente per il rito.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il tramite del difensore fiduciario, che, attraverso il sostituto processuale, svolge tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione del divieto di reformatio in pejus, e difetto di motivazione, con riguardo alla riqualificazione del reato sub A) operata dalla Corte di appello, senza procedere, immotivatamente, alla rideterminazione in meljus della pena. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta l'insussistenza del reato di furto di un palo per segnaletica stradale, sub b), che presupporrebbe la percezione di un'utilità diretta e non mediata, laddove, invece, lo Nwabueze ha utilizzato, per pochissimi istanti, il palo in questione al solo fine di sfondare la vetrina di un negozio e senza appropriarsi successivamente di tale oggetto, il cui scarso valore avrebbe, peraltro, potuto consentire di applicare all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, invece immotivatamente negata dalla Corte d'Appello 2.3.Con il terzo motivo, si censura il mancato rispetto dell'art. 143 c.p.p. con riferimento al reato sub C), deducendosi che, all'atto dell'arresto, furono chieste al ricorrente le generalità in lingua a lui non comprensibile, tant'è che durante l'intero giudizio egli è stato assistito da un interprete in lingua inglese; né vale a superare l'eccezione la circostanza che gli agenti operanti si siano rivolti al ricorrente in quel frangente in inglese, stante il chiaro tenore di cui all'art. 143 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. 4.11 Difensore costituito del ricorrente ha presentato memoria di replica alle conclusioni del P.G., in data con la quale si è riportata ai motivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato. 1.Non sussiste la prospettata violazione del divieto di reformatio in pejus, ricollegata, dalla Difesa, alla mancata mitigazione della pena ( essendo stata confermata quella applicata dal primo giudice) pur a seguito della riqualificazione, più favorevole del fatto, da parte della Corte di appello. 1.1. Secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte "Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica"in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione (Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018 Rv. 273922;

Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019 Rv. 27612; conf. Sez. 5 n. 5083 del 14/01/2020 Rv. 278143).

2. Con riguardo alla specifica problematica del divieto del trattamento deteriore si registrano, nella giurisprudenza di legittimità, non coincidenti orientamenti. 2.1. Secondo una tesi più rigorosa, infatti, tale divieto riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicchè, qualora il giudice d'appello escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa (Sez. 4, n. 41585 del 4/11/2010, Pizzi, Rv. 248549;

Sez. 6, n. 36573 del 4/7/2012, Bonsignore, Rv. 253377; Sez. 2, n. 44332 del 15/10/2013, Ardizzone, Rv. 257444). Come è stato già osservato ( Sez. 5 n. 15130 del 03/03/2020 Rv. 279086 - 02), peraltro, nonostante si attribuiscano a tale orientamento molte ulteriori pronunce, deve, tuttavia, notarsi come altre sentenze attengano alla precisazione della sussistenza del divieto di aumentare la singola quota delle diverse componenti del calcolo della pena, in presenza della esclusione di un'aggravante o del riconoscimento di una attenuante aggiuntiva (Sez. 5, n. 14991 del 12/1/2012, Strisciuglio, Rv. 252326;

Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262021 in tema di reato continuato; Sez. 4, n. 18086 del 24/3/2015, Carota, Rv. 263449; Sez. 3, n. 20225 del 10/1/2017, Khelif, Rv. 269802; Sez. 2, n. 41933 del 3/4/2017, Brajdic, Rv. 271182) e non già a quella del divieto di tenerla eguale. 2.2. Secondo altre pronunce, a cui il Collegio presta adesione, ribadendone il principio, anche in ipotesi di riqualificazione del fatto in un'altra meno grave fattispecie - qui quella prevista dall'art. 624 cod. pen., rispetto alla più grave ex art. 624 bis cod. pen. - il giudice di secondo grado non è tenuto ad individuare una pena base di misura inferiore a quella del primo giudice, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 2, n. 33563 del 14/07/2016 Rv. 267858;

Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018 - dep. 2019, Rv. 274390; Sez. 5 - , n. 15130 del 03/03/2020, Rv. 279086 - 02). Si ritiene, cioè, che, in tema di divieto di "reformatio in peius", laddove il nuovo calcolo della pena si imponga in conseguenza della derubricazione del reato, l'unico limite vada ricercato in quello massimo stabilito per la differente fattispecie più grave: in tal caso il giudice del gravame è chiamato, infatti, ad operare una nuova ed autonoma valutazione in forza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla stregua di un mutamento strutturale degli elementi qualificatori del fatto.

Pertanto, il giudice di appello allorché procede ad una derubricazione del reato può anche modificare i parametri del calcolo della pena, purché venga irrogata una sanzione in concreto non superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado ( Sez. 3, sent. n. 43288 del 24/3/2010, Rv. 247739; ( Sez. 4, sent. n. 41566 del 27/10/2010, Rv. 248457; Sez. 2, sent. n. 43288 del 1/10/2015, Rv. 264781). 2.2.1. Si tratta di orientamento che si pone in linea di continuità anche la pronuncia Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653, che, in tema di reato continuato e mutamento della sua struttura, ha affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius", previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore; mentre, per il caso in cui tale struttura non muti, vale la regola, opposta, espressa da ultimo da Sez. 2, n. 34387 del 6/5/2016, Savarese, Rv. 267853. 2.2.2.

Inoltre, correttamente, si è posto in risalto come proprio la lettera del quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. fornisca indicazioni solide a sostegno della soluzione qui condivisa e ribadita, poichè l'uso delle locuzioni 'pena complessiva irrogata' e 'corrispondentemente diminuita', dopo il richiamo alle situazioni dei reati concorrenti anche in continuazione o alle circostanze, appare del tutto congruo a casi di incidenza 'aritmetica' in un calcolo caratterizzato, rispetto alla pena base di partenza, da necessari seguiti che hanno condotto ad aggiungere o togliere entità autonome di pena ulteriore. 2.2.3.

L'opzione, qui prediletta, che conferisce valore determinante alla quantificazione operata con la pena finale sembra, peraltro, coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660-01, secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", addirittura ribadire il giudizio di equivalenza tra le circostanze e confermare la pena applicata in primo grado, purchè fornisca per tale giudizio di equivalenza adeguata motivazione.

Né appare possibile richiamare in senso opposto altra pronuncia delle Sezioni Unite, più risalente e, invero, forse molto calibrata sulla specifica questione sottoposta al massimo collegio nomofilattico, secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.

Difatti, a differenza che nel caso di specie, la questione affrontata dalle Sezioni Unite riguardava un'ipotesi in cui la pena base era stata aumentata e non (soltanto) tenuta entro gli stessi limiti della precedente misura determinata in primo grado. 2.3. Per quanto si è detto, il Collegio ritiene condivisibile aderire all'orientamento incline a non rilevare una violazione del divieto di reformatio in peius, nella fattispecie concreta in esame, altresì considerando che il concetto di minino edittale non ha una "potenzialità espansiva esterna" rispetto alla specifica natura della fattispecie incriminatrice cui esso accede, giacché ad ogni singola figura incriminatrice corrisponde un giudizio di disvalore che l'ordinamento calibra proprio attraverso la previsione di un minimo e di un massimo edittale che, per ciò stesso, perviene soltanto a quella specifica ipotesi di reato.

Con la conseguenza che alla minima gravità di un reato non deve necessariamente corrispondere la "minima" gravità di altra ed autonoma figura criminosa ( Rv. 267858 cit. ). Nel caso in scrutinio, peraltro, in cui il Giudice di primo grado aveva considerato la pena base minima, rispetto alla fattispecie tentata, avendo operato la diminuzione massima ( due terzi del minimo edittale di anni tre, ex art. 625. co.2 cod. pen.) la Corte di appello ha fornito congrua e ragionevole argomentazione in ordine alla scelta di non ridefinire in termini migliorativi il trattamento sanzionatorio, rispetto al primo giudice, valorizzando la gravità del fatto sintomatico di inclinazione a delinquere, e il comportamento processuale dell'imputato.

3. Gli altri due motivi sono manifestamente infondati, in quanto, con essi, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze probatorie relative al fatto sub B), con incursioni nel merito, non consentite nel giudizio di legittimità, e senza operare il dovuto confronto con la sentenza impugnata che, invece, ha specificamente argomentato in ordine alla integrazione del reato di furto consumato considerando l'avvenuto impossessamento della res della quale il ricorrente si è poi servito per l'effrazione della vetrina dell'esercizio commerciale.

Con tale solido argomento il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (ex multiis, Sez.2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). La Corte territoriale ha anche fornito una logica e coerente motivazione in ordine al fatto sub C), sulla base di quanto emergente dagli atti compiuti in occasione dell'arresto e del piantonamento in ospedale.

Ancora una volta il ricorso oblitera le ragionevoli osservazioni del giudici di merito, anteponendo una propria valutazione probatoria a quella, immune da incoerenze logiche ( tantonneno manifeste) della sentenza impugnataNel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr.

Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), cosicchè le doglianze difensive sul punto non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274), dal quale emerge che l'imputato tenne un comportamento chiaramente indicativo della volontà di non declinare le proprie generalità complete, essendo stato posto nella condizione di fatto di avere contezza della procedura di identificazione, tant'è che egli fornì il proprio nome.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il