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Sentenza — n. 32955/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32955/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32955/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ TTITO ROGER HERBER nato il 06/07/1982 avverso l'ordinanza del 20/02/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E

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Sentenza — n. 32955/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 28 agosto 2000, n.274 (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456) Investito dal giudizio di rinvio, il Tribunale di Imperia, con ordinanza del 20/02/2021, ha, sulla base dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 58 d. Igs. n. 274 del 2000, ripristinato la pena nei confronti di Alvarez nella misura di mesi 3, giorni 10 di arresto e euro 1.200 di multa. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Imperia ha proposto ricorso per cassazione Alvarez Ttito Roger Heber, attraverso il difensore avv. Sandro Lombardi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge, in quanto doveva trovare applicazione il criterio di ragguaglio di cui all'art. 54 d.

Parole chiave

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censure procedurali perenzione dell'istanza di revisione procedure di ricorso rigetto provvisorio dell'opposizione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ TTITO ROGER HERBER nato il 06/07/1982 avverso l'ordinanza del 20/02/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza n. 27716 deliberata il 09/09/2020, la Prima Sezione di questa Corte ha annullato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata ad Alvarez Ttito Roger Heber, ripristinando l'originaria pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.200 di ammenda. Ha rilevato la Prima Sezione l'erroneità del ripristino dell'originaria pena, enunciando il seguente principio di diritto al quale il giudice del rinvio si sarebbe dovuto conformare: la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d.

Igs. 28 agosto 2000, n.274 (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456) Investito dal giudizio di rinvio, il Tribunale di Imperia, con ordinanza del 20/02/2021, ha, sulla base dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 58 d. Igs. n. 274 del 2000, ripristinato la pena nei confronti di Alvarez nella misura di mesi 3, giorni 10 di arresto e euro 1.200 di multa. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Imperia ha proposto ricorso per cassazione Alvarez Ttito Roger Heber, attraverso il difensore avv. Sandro Lombardi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge, in quanto doveva trovare applicazione il criterio di ragguaglio di cui all'art. 54 d.

Igs. n. 274 del 2000, espressamente richiamato dall'art. 189, comma 9 -bis, c.d.s. Con requisitoria scritta del 04/06/2021, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luca Tampieri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato; invero, premesso che il giudice del rinvio si è uniformato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 4049 del 10/04/2012, dep. 2013, Licata, Rv. 254217; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275864).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2021. Il Co