Sentenza — n. 32954/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 48477 deliberata il 17/09/2019, la Prima Sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 25/01/2019 che aveva rigettato l'istanza nell'interesse di Massimo Nasatti volta al riconoscimento in exectitivis della continuazione tra i reati accertati dalle seguenti sentenze (quelli di cui alle prime cinque sentenze già riconosciuti in continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.): «I. sentenza del 26/11/2013 del GUP del Tribunale di Piacenza, per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32954/2021 — snpen · Corte di Cassazione: è poco logico il riferimento alla circostanza segnalata in riferimento al componente di un'associazione criminale, mentre non è un'illazione l'affermazione che Nasatti non avrebbe preso alcuna iniziativa autonoma fuori dai confini del gruppo criminale, posto che la stessa Corte di appello delinea il suo ruolo come di mero esecutore e di manovalanza criminale. Quanto alla rapina di cui alla sentenza n. II, la stessa è stata commessa in epoca approssimativamente corrispondente a quella dell'associazione e a 70 chilometri da Lecco, mentre manca la motivazione in merito alla rapina a San Fiorano del 13/06/2013.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASATTI MASSIMO nato a LECCO il 09/08/1974 avverso l'ordinanza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Alessandro Cinnmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 48477 deliberata il 17/09/2019, la Prima Sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 25/01/2019 che aveva rigettato l'istanza nell'interesse di Massimo Nasatti volta al riconoscimento in exectitivis della continuazione tra i reati accertati dalle seguenti sentenze (quelli di cui alle prime cinque sentenze già riconosciuti in continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.): «I. sentenza del 26/11/2013 del GUP del Tribunale di Piacenza, per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona;
II. sentenza del 28/11/2013 del GUP del Tribunale di Cremona, per i reati di tentata rapina, sequestro di persona, ricettazione e in materia di armi; III. sentenza del 30/4/2014 del GUP del Tribunale di Lodi, per i reati di rapina aggravata e violazioni in materia di armi; IV. sentenza del 23/2/2016 del Tribunale di Lecco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di truffa continuata; V. sentenza del 15/1/2016 del Tribunale di Lecco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto aggravato continuato di telefoni cellulari;
VI. sentenza della Corte di appello di Milano del 30/5/2017, di condanna per i reati ex artt. 416 bis e 110 - 629 cod. pen., commessi fino al maggio 2012». La Corte di cassazione aveva stigmatizzato l'approccio del giudice dell'esecuzione, che, in particolare, aveva valorizzato «soltanto l'estemporaneità dei reati rispetto ai confini temporali dell'associazione, senza verificare - tramite gli indici individuati dall'elaborazione giurisprudenziale della materia - che effettivamente detti reati siano risultati avulsi dal programma associativo, ove in qualche forma perdurante, ovvero non programmabili ab origine come rientranti nella unitaria deliberazione criminosa».
2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 03/07/2020, ha rigettato l'istanza. Il giudice del rinvio muove dell'individuazione dei profili rilevanti dei fatti-reato oggetto della sentenza sub VI, mettendo in luce il ruolo di Nasatti in seno alla 'ndrina operante nel lecchese e nell'estorsione oggetto di condanna. Analoga impostazione viene poi replicata con riguardo ai reati oggetto delle altre sentenze, il che induce la Corte distrettuale a giungere alla conclusione dell'esistenza di elementi sintomatici contrari alla configurabilità del vincolo della continuazione.
3. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione Massimo Nasatti, attraverso il difensore avv. Mirna Raschi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione. Erroneamente l'ordinanza impugnata ha proceduto attraverso una disamina del ruolo di Nasatti nel sodalizio di 'ndrangheta, valorizzando soltanto il ruolo e la condotta del ricorrente, la distanza da Lecco dei luoghi delle rapine, l'eterogeneità delle persone offese e del ruolo, l'estemporaneità dei reati rispetto ai confini temporali dell'associazione, senza verificare se effettivamente detti reati (rapine, truffe, furti) fossero avulsi dal programma associativo, pacificamente perdurante sebbene con contestazione chiusa fino al maggio 2012 e ritenendolo non programmabili ab origine come rientranti nell'unitaria deliberazione criminosa.Del tutto inadeguata è la motivazione che si è limitata a porre in luce che le rapine sono state commesse in luoghi ben distanti e ai danni di soggetti diversi tra loro e non legati in alcun modo, poiché la diversità delle vittime non costituisce elemento logicamente valutabile per escludere l'unicità del disegno criminoso, così come la distanza temporale di un anno.
Con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub I, II e III, l'ordinanza impugnata non considera la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità normalmente solo in via di approssimazione, posto che la nozione di continuazione non può essere circoscritta ai casi di progettazione e previsione dei singoli reati dettagliatamente, sottovalutando il rilievo che anche nelle rapine Nasatti è un esecutore. La diversità delle vittime - così come il "bottino" dei diversi reati - non costituisce elemento logicamente valorizzabile per escludere l'unicità del disegno criminoso, laddove è incongruo il rilievo dell'anonimato della rapina e della conoscenza degli autori della minaccia nell'estorsione, non esistendo elemento di segno contrario alla deduzione difensiva che il mandato per il compimento delle rapine non provenisse dai promotori dell'associazione Trovato;
è poco logico il riferimento alla circostanza segnalata in riferimento al componente di un'associazione criminale, mentre non è un'illazione l'affermazione che Nasatti non avrebbe preso alcuna iniziativa autonoma fuori dai confini del gruppo criminale, posto che la stessa Corte di appello delinea il suo ruolo come di mero esecutore e di manovalanza criminale. Quanto alla rapina di cui alla sentenza n. II, la stessa è stata commessa in epoca approssimativamente corrispondente a quella dell'associazione e a 70 chilometri da Lecco, mentre manca la motivazione in merito alla rapina a San Fiorano del 13/06/2013.
In ordine alle ultime due sentenze, la Corte di appello si è limitata ad affermare che truffe e furti non fanno parte di un disegno unitario, ma non esiste una norma che vieti la continuazione tra reati di indole eterogenea, laddove la circostanza che le modalità criminose delle truffe si siano fondate su un approfittamento della fiducia per la pregressa attività di corriere non è argomento valido per escludere la continuazione.
4. Con requisitoria scritta del 10/03/2021, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Alessandro Cimmino ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.1.1. L'ordinanza impugnata muove da una puntuale e diffusa disamina dei dati concernenti la posizione di Nasatti desumibili dalla sentenza sub VI che lo ha visto condannato per il reato di associazione mafiosa (a Lecco, dal maggio 2010 al 2012) e per quello di estorsione; vengono così indicate le varie finalità del sodalizio mafioso, rimarcando come l'apporto di Nasatti si riferisse in particolare alla realizzazione di estorsioni e con un ruolo definito di "manovalanza criminale". Il punto non è fatto segno di specifiche doglianze da parte del ricorso, che concentra le proprie critiche sulle valutazioni del giudice del rinvio circa la mancata riconduzione dei reati oggetto delle altre sentenze al medesimo cIrt, criminoso alla base dei due reati di cui alla sentenza sub VI.
2. Le condanne di cui alle sentenze sub I, II e III hanno in comune di ricomprendere sempre, insieme con altri reati, quello di rapina (o di tentata rapina). Dall'ordinanza impugnata si evince che i fatti di cui alla sentenza sub III (rapina a San Fiorano in provincia di Lodi del 13/05/2013, con assoluzione per il contestato reato di detenzione illegale di arma da fuoco) sono stati commessi in concorso con una persona estranea ai reati di cui alla sentenza n. VI e da questa neppure menzionata e differivano da questi sotto molteplici profili, quali le modalità del fatto (improntate a cautela per i reati della 'ndrina, del tutto incaute nell'altro episodio), l'individuazione delle persone offese (correlata a una causale precisa, per i reati sub VI, una banca in quanto detentrice di liquidità nei fatti sub III), etc. I medesimi rilievi valgono, nel percorso argomentativo della Corte distrettuale, a proposito della rapina a Pandino del 14/06/2013 di cui alla sentenza sub II, commessa dagli stessi concorrenti e con modalità e strumenti talmente simili che dall'individuazione certa di uno dei correi come autore di questa rapina si risalì agli autori della rapina di San Fiorano.
Del pari, la rapina a Piacenza del 17/05/2013 presenta omogeneità di condotte e caratteri fondamentali con la rapina di San Fiorano, incompatibili con l'individuazione di un disegno criminoso comune ai delitti di 'ndrangheta sub VI. Nei termini in estrema sintesi indicati, la Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto in forza del quale il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Le doglianze del ricorrente non inficiano la motivazione dell'ordinanza impugnata. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la Corte distrettuale ha dato conto dell'estraneità dei fatti di cui alla tre sentenze in questione sulla base del riscontro dell'assenza di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso (non limitati ai pur significativi dati temporali, a fronte dell'assertivo riferimento dell'impugnazione alla "perduranza" del sodalizio oltre l'epoca accertata dai giudici della cognizione), né ha circoscritto il proprio esame a un singolo profilo (la tipologia di vittime, il /ocus commissi delicti), ma ha operato una valutazione complessiva e, allo stesso tempo, saldamente ancorata a specifici dati tratti dalle sentenze rese in sede di cognizione.
Privo di consistenza è il riferimento al ruolo di esecutore rivestito da Nasatti anche nei reati di cui si chiede la continuazione, posto che il giudice del rinvio ne aveva messo in luce la valenza rispetto al reato associativo e alla ripartizione dei ruoli ad esso propria. Quanto alla diversità delle vittime e dei proventi dei reati, nuovamente il ricorrente cade in errore lì dove svilisce il rilievo della Corte distrettuale circa l'eterogeneità dei fatto-reato e la loro inidoneità a esprimere concreti indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso.
Del tutto assertivo - a fronte delle condanne per i reati per i quali si chiede il riconoscimento della continuazione - è l'assunto (peraltro articolato in termini non univoci) che i mandanti delle rapine fossero i promotori dell'associazione Trovato, così come le deduzioni circa la mancanza di "autonomia" di Nasatti al di fuori del gruppo mafioso. Le tre rapine hanno formato oggetto di una valutazione unitaria motivata puntualmente dalla Corte distrettuale sulla base delle rispettive caratteristiche, il che priva di consistenza i rilievi del ricorso in punto di mancanza di motivazione.
3. Con riguardo alle sentenze sub IV (in particolare, truffe commesse da Nasatti in concorso con una donna e nell'apparente esercizio della propria attività lecita di corriere, non in concorso con altri associati o nell'esercizio di attività riconoscibili come associative) e V (furti commessi individualmente da Nasatti sempre abusando della pregressa qualità di lavoratore nel settore delle spedizioni), la Corte distrettuale ha escluso la sussistenza di indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso rispetto ai reati oggetto della sentenza sub VI. Conclusione, questa, raggiunta all'esito di un esame delle fattispecie concrete e non certo nei termini astrattizzanti evocati dal ricorso, laddove l'abuso della pregressa attività lecita viene in rilievo, nel percorso argomentativo del giudice del rinvio, al fine di escluderne la riconoscibilità quale espressione di una deliberazione criminosa coincidente con quella dei reati di matrice mafiosa.4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorr