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Ordinanza — n. 32953/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32953/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32953/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 dicembre 2020, questa Corte di cassazione rigettava i ricorsi presentati dagli imputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali ed a rifondere alla parte civile, indicata come "Comune di Stigliano", difesa dall'Avv. Gioffrè, le spese sostenute nel grado, liquidandole nella somma indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32953/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'istanza avanzata dal difensore della parte civile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. può essere accolta solo nei seguenti termini.

Parole chiave

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conflitto di competenza civile vizi formali legali rettificazione della decisione cambiamento del cognome indennità del difensore d'ufficio risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
L'istanza avanzata dal difensore della parte civile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Avv. Francesco Carnuccio, per la parte civile Comune di Stignano nel processo contro: GALLACE VINCENZO nato a GUARDAVALLE il 27/03/1947 LEUZZI COSIMO GIUSEPPE nato a STIGNANO il 06/10/1954 PAPALEO SALVATORE nato a MONASTERACE il 05/02/1971 SOTIRA ANDREA nato a MONCALIERI il 09/09/1978 SPATARI COSIMO nato a MAMMOLA il 26/09/1961 UMBACA ROBERTO nato a PLACANICA il 04/02/1979 VALLELONGA AGOSTINO nato a CAULONIA il 13/10/1973 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2020, questa Corte di cassazione rigettava i ricorsi presentati dagli imputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali ed a rifondere alla parte civile, indicata come "Comune di Stigliano", difesa dall'Avv. Gioffrè, le spese sostenute nel grado, liquidandole nella somma indicata in dispositivo.

2. L'Avv. Francesco Carnuccio, quale difensore del "Comune di Stignano" ha presentato istanza con la quale ha chiesto che vengano corretti, nell'indicata pronuncia, i seguenti errori materiali: - il Comune costituitosi parte civile era, appunto, quello di "Stignano" e non quello di "Stigliano"; - nell'intestazione della sentenza si era omesso il fatto che l'Avv. Maria Antonia Gioffrè aveva concluso per la parte civile non in proprio ma in sostituzione del medesimo Avv. Francesco Carnuccio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'istanza avanzata dal difensore della parte civile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. può essere accolta solo nei seguenti termini.

1. Va indubbiamente corretto l'errore materiale compiuto nella redazione della sentenza in oggetto (n. 12045 del 16 dicembre 2020; errore non compiuto, invece, nel ruolo di udienza) laddove si è indicato (a pagina 63) il "Comune di Stigliano", piuttosto che il "Comune di Stignano". Sul punto si manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Diversamente, l'indicazione del difensore della parte civile "Comune di Stignano" nell'epigrafe della sentenza non è affatto errata posto che è stato riportato proprio il nome del difensore che per tale parte ha concluso. Che questi avesse poi agito in sostituzione dell'istante è questione che attiene ai rapporti fra i due difensori e che non costituisce un errore, neppure per omissione, della sentenza.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 12045 pronunciata il 16 dicembre 2020 e depositata il 30 marzo 2021, nel senso che a pagina 63 della sentenza, nella motivazione e nel dispositivo, l'indicato "Comune di Stigliano" deve intendersi il "Comune di Stignano". Così deciso, in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De