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Sentenza — n. 32952/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32952/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32952/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 7 gennaio 2021, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio che aveva disposto la misura di cautela personale degli arresti domiciliari nei confronti di Antonino Castorina per avere, in concorso con i componenti dei seggi indicati in rubrica (nn. 73, 74, 76, 62, 65, 67, 38 e 184, in territorio di Reggio Calabria) e con altri soggetti: - alterato i registri elettorali facendo risultare che avessero esercitato il proprio diritto di voto alcuni elettori (indicati come personalmente conosciuti dai membri del seggio) che, invece, non vi si erano neppure recati; - falsamente scritturato le relative schede di voto. Condotte, entrambe, ascrittegli ai sensi dell'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 570/1960. Gli era anche contestata la violazione dell'art. 479 cod. pen., per avere redatto un atto ideologicamente falso, quale delegato del Sindaco, di nomina di un presidente di seggio (il seggio n. 172) in surroga, nonostante non sussistessero le indicate ragioni giustificative.

Regesto Legislator

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art. 479 cod. pen; Sentenza — n. 32952/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Giuseppe Locatelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4. I difensori del ricorrente chiedevano la trattazione orale del ricorso e, nel contempo, preannunciavano la rinuncia al medesimo. Rinuncia che veniva formalizzata all'udienza celebrata, in camera di consiglio, davanti a questa Corte di cassazione.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti precedenti penali rilevanti rettifica del registro fondiario registro delle esecuzioni falsificazione di valori di bollo ufficiali catalogo elettorale

Disposizioni normative citate

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art. 479 cod. pen
Gli era anche contestata la violazione dell'art. 479 cod. pen., per avere redatto un atto ideologicamente falso, quale delegato del Sindaco, di nomina di un presidente di seggio (il seggio n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTORINA ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 25/06/1985 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE LOCATELLI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. udito, per il ricorrente, il difensore Avv. Francesco Calabrese che, munito di procura speciale, rinuncia al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 7 gennaio 2021, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio che aveva disposto la misura di cautela personale degli arresti domiciliari nei confronti di Antonino Castorina per avere, in concorso con i componenti dei seggi indicati in rubrica (nn. 73, 74, 76, 62, 65, 67, 38 e 184, in territorio di Reggio Calabria) e con altri soggetti: - alterato i registri elettorali facendo risultare che avessero esercitato il proprio diritto di voto alcuni elettori (indicati come personalmente conosciuti dai membri del seggio) che, invece, non vi si erano neppure recati; - falsamente scritturato le relative schede di voto. Condotte, entrambe, ascrittegli ai sensi dell'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 570/1960. Gli era anche contestata la violazione dell'art. 479 cod. pen., per avere redatto un atto ideologicamente falso, quale delegato del Sindaco, di nomina di un presidente di seggio (il seggio n. 172) in surroga, nonostante non sussistessero le indicate ragioni giustificative.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori, articolando le proprie censure in cinque motivi. 2.1. Con il primo deducono la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di reità ed in particolare alla mancata individuazione di chi, materialmente, avesse commesso le condotte descritte in imputazione. 2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla individuazione dei seggi in cui si erano consumate le contestate condotte. 2.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazione al quadro indiziario relativo alle singole ipotesi di reato descritte in imputazione. 2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione a quanto, in fatto, rilevato in ordine alle operazioni di nomina del presidente e di voto del seggio n. 184. 2.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge e l'omessa motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle ragioni di cautela.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Giuseppe Locatelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4. I difensori del ricorrente chiedevano la trattazione orale del ricorso e, nel contempo, preannunciavano la rinuncia al medesimo. Rinuncia che veniva formalizzata all'udienza celebrata, in camera di consiglio, davanti a questa Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In considerazione dell'intervenuta rinuncia al ricorso se ne deve dichiarare l'inammissibilità con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Grego io