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Ordinanza — n. 32951/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32951/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32951/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava la condotta di bancarotta fraudolenta documentale ascritta a Claudio Rainis nell'ipotesi di bancarotta semplice e rideterminava la pena nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32951/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Perché l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen prevede, a pena di inammissibilità appunto, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il presente ricorso è stato invece sottoscritto dal solo imputato. 2 - Perchè nel ricorso non è stato argomentato alcun motivo di censura, come, invece, richiesto, sempre a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.. 3 - Ne deriva così la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso, che deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Alla medesima segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando lo stesso in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta difetto di motivazione motivi probatori motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
2 - Perchè nel ricorso non è stato argomentato alcun motivo di censura, come, invece, richiesto, sempre a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen..
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINIS CLAUDIO nato a ROMA il 08/03/1935 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava la condotta di bancarotta fraudolenta documentale ascritta a Claudio Rainis nell'ipotesi di bancarotta semplice e rideterminava la pena nella misura indicata in dispositivo.

2. Propone ricorso l'imputato, personalmente, "riservando i motivi al difensore nominato" senza che gli stessi poi fossero presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.

1. Perché l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen prevede, a pena di inammissibilità appunto, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il presente ricorso è stato invece sottoscritto dal solo imputato. 2 - Perchè nel ricorso non è stato argomentato alcun motivo di censura, come, invece, richiesto, sempre a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.. 3 - Ne deriva così la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso, che deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Alla medesima segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando lo stesso in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente En