Ordinanza — n. 32950/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Chef Yassine, nato in Marocco il 03/06/1986, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, emessa in data 09/03/2021 Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Yassine Chef la pena di mesi otto giorni venti di reclusione in relazione ai reati a lui ascritti, di cui agli artt. 81, comma secondo, 614, commi primo e quarto, 612, comma secondo, cod. pen., in Varallo il 23/10/2020. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Yassine Chef la pena di mesi otto giorni venti di reclusione in relazione ai reati a lui ascritti, di cui agli artt. 81, comma secondo, 614, commi primo e quarto, 612, comma secondo, cod. pen., in Varallo il 23/10/2020. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Chef Yassine, nato in Marocco il 03/06/1986, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, emessa in data 09/03/2021 Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Yassine Chef la pena di mesi otto giorni venti di reclusione in relazione ai reati a lui ascritti, di cui agli artt. 81, comma secondo, 614, commi primo e quarto, 612, comma secondo, cod. pen., in Varallo il 23/10/2020. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pres