Sentenza — n. 32949/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 09/02/2021 il Tribunale della libertà di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Cirillo Nicola avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro, emessa il 13/01/2021, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e intestazione fittizia di beni, aggravata dalla finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 c.p. (capo 22), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 27 e 83) e autoriciclaggio (capo 84). (XL-- In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti accertata, a livello di gravità indiziaria, Gallo Antonio risultava essere il promotore di tutta l'organizzazione dedita alla commissione di reati, ponendosi quale punto di unione tra il mondo dell'imprenditoria e il mondo mafioso; ruoli di promotore risultavano rivestiti anche da Leone Andrea e Rosa Tommaso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 32949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Tanto premesso, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione assenta mente sbagliata del compendio probatorio posto a fondamento della valutazione di gravità indiziaria e di sussistenza delle esigenze cautelari, calibrata peraltro su una mera contestazione della stessa consistenza e valenza indiziaria di singoli elementi (intercettazioni, dichiarazioni, ecc.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRILLO Nicola, nato a Catanzaro il 21/12/1967 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 09/02/2021 il Tribunale della libertà di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Cirillo Nicola avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro, emessa il 13/01/2021, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e intestazione fittizia di beni, aggravata dalla finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 c.p. (capo 22), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 27 e 83) e autoriciclaggio (capo 84). (XL-- In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti accertata, a livello di gravità indiziaria, Gallo Antonio risultava essere il promotore di tutta l'organizzazione dedita alla commissione di reati, ponendosi quale punto di unione tra il mondo dell'imprenditoria e il mondo mafioso; ruoli di promotore risultavano rivestiti anche da Leone Andrea e Rosa Tommaso.
Il sodalizio era finalizzato a riciclare denaro mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'intestazione fittizia di beni: in particolare, il meccanismo era organizzato mediante costituzione di società, spesso 'cartiere' - prive di dipendenti, beni aziendali e sedi effettive -, sovente intestate fittiziamente a c.d. 'teste di legno', anche di nazionalità straniera (in particolare, dopo la perquisizione del maggio 2018, albanesi appositamente reclutati), mediante le quali venivano emesse fatture per operazioni inesistenti; in tal modo si accumulava credito IVA, riempiendo riserve occulte di denaro; si procedeva all'estinzione di debiti verso l'erario, mediante compensazione tra il debito e il falso credito IVA; il totale complessivo del denaro veniva prelevato dai c.d. "prelevatori" - associati con tale specifico ruolo -, che effettuavano tali operazioni dividendole in varie tranches e adoperando diversi sportelli automatici, così dissimulando l'effettivo prelievo dell'intera somma in contanti; la somma totale veniva poi consegnata agli organizzatori.
Ciò posto, i sodali trattenevano una provvigione dell'11°/0, garantendo nel resto l'acquisizione di profitti illeciti alle 'ndrine Trapasso di Cutro e Bagnato di Rocca berna rda . Cirillo Nicola risultava essere in stretto collegamento con Caloiro Pierpaolo, coadiuvandolo nella ricerca di teste di legno per il clan Trapasso, nel compimento delle operazioni giornaliere di movimentazione della liquidità tra i vari conti corrente; il ruolo assunto nel sodalizio, ritenuto di primario rilievo, veniva desunto da una serie di elementi, tra cui intercettazioni di conversazioni con Gallo Antonio, dalle quali è stata evinta la conoscenza piena e consapevole delle dinamiche interne al sodalizio, dei problemi da affrontare per evitare che i malumori di Sinopoli Maria Teresa provocassero la fuoriuscita di notizie segrete interne al gruppo, e dalle condotte volte alla intestazione fittizia di società, riconducibili a membri della 'ndrangheta, a prestanome che venivano di volta in volta individuati.
L'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. è stata affermata sul rilievo che Cirillo avesse piena contezza dei legami con la criminalità organizzata, per i rapporti costanti con esponenti del clan Trapasso, per la consapevolezza dell'intestazione fittizia delle società a loro riconducibili e l'obiettivo, più volte manifestato, di dissimulare la reale gestione degli esponenti dei clan di tali enti societari.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Cirillo Nicola, Avv. Pietro Chiodo, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con un primo ordine di doglianze deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene al riguardo che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad una motivazione apparente, priva di un'autonoma valutazione degli elementi di fatto, e senza confrontarsi con i rilievi difensivi.
Nel richiamare estratti della motivazione, lamenta che il rinvio all'ordinanza genetica del Gip sia indeterminato, e che comunque la stessa ordinanza genetica dedichi solo tre pagine alla posizione del Cirillo (941-944), poi richiamate pedissequamente nell'ordinanza impugnata (18-27); contesta che la caratura criminale del Cirillo sia emersa nell'operazione "Borderland", nonché la valenza indiziaria della circostanza che il Cirillo si era recato insieme al Caloiro a Sassuolo, presso lo studio del commercialista Umberto Botti, al fine di verificare la possibilità di recuperare due società; in tal senso, evidenzia che Caloiro risulta in stato di detenzione dal novembre 2016, e ciò escluderebbe qualsiasi cointeressenza o contiguità.
Contesta altresì il riferimento fatto dalla coindagata Sinopoli Maria Teresa nel corso di una conversazione del 12 maggio 2018 con l'avvocato Bonofiglio, nel corso della quale la donna citava un episodio in cui il Cirillo avrebbe perso la somma di 15.000 euro a causa del blocco del conto corrente della RPS Edil, trattandosi di riferimenti generici e indeterminati; contesta altresì la valenza indiziaria della conversazione del 9 giugno 2018 tra Gallo Antonio e il Cirillo, in cui quest'ultimo avrebbe cercato di conciliare e di addivenire ad un bonario componimento in ordine alle pretese di natura retributiva della coindagata Sinopoli Maria Teresa, all'epoca dipendente del Gallo, in quanto costui non farebbe altro che sfogarsi con il Cirillo, e il ricorrente si limiterebbe ad un mero intervento di mediazione.
Contesta altresì le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Iaquinta Domenico, per la genericità delle sue propalazioni nei confronti del Cirillo, e per l'assenza di riscontri esterni di natura individualizzante.Sostiene inoltre che l'individuazione di circa 1000 contatti telefonici tra il Cirillo e diversi appartenenti alla consorteria dal 2016 al 2019 non sarebbero numerosi, trattandosi di circa 200 contatti all'anno, e che sarebbe stata pretermessa l'assoluta mancanza di contatti tra il Cirillo e i suoi presunti sodali in relazione ad ordini e predisposizioni di compiti, mezzi e strumenti necessari all'operatività dell'associazione; del resto, il Cirillo non risulta neppure aver partecipato alla riunione del 30 gennaio 2018 presso il capannone di Caraffa, né risulta richiamato nelle conversazioni intercettate tra altri coindagati. 2.2.
Con un secondo ordine di doglianze deduce il vizio di motivazione in relazione ai reati-fine, anche per la mancata indicazione numerica o allegazione delle parti motivazionali dell'ordinanza genetica del Gip. 2.3. Con un terzo ordine di doglianze deduce il vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. Sostiene che manchi la prova della consapevolezza dell'apporto di un vantaggio alle cosche mafiose di riferimento, evidenziando che l'unico rapporto del Cirillo con esponenti del clan Trapasso è solo quello con Caloiro Pierpaolo, in stato di detenzione dal 2016. 2.4.
Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, legata all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, sarebbe comunque neutralizzata o affievolita della risalenza nel tempo dei reati contestati, dalla sostanziale incensuratezza dell'indagato, e dal comportamento parzialmente collaborativo dell'indagato, che ha spontaneamente consegnato all'autorità giudiziaria tutta la documentazione contabile relativa alle società a lui riconducibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché le doglianze sono eminentemente di fatto, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono ictu oculi dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez.
U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019;
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Tanto premesso, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione assenta mente sbagliata del compendio probatorio posto a fondamento della valutazione di gravità indiziaria e di sussistenza delle esigenze cautelari, calibrata peraltro su una mera contestazione della stessa consistenza e valenza indiziaria di singoli elementi (intercettazioni, dichiarazioni, ecc.).
Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.1.1. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando il pieno e consapevole inserimento del Cirillo nel sodalizio criminoso finalizzato all'emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite società cartiere e al riciclaggio dei relativi profitti, il contributo ad esso fornito (mediante gestione diretta di società impiegate nel sistema di frodi o mediante procacciamento di "teste di legno" per l'intestazione fittizia di società coinvolte nel sistema illecito), e lo stretto collegamento con Caloiro Pier Paolo - partecipe della cosca Trapasso, e perciò già condannato in primo grado alla pena di 16 anni di reclusione -. 1.2.
Manifestamente infondato è, altresì, il secondo motivo, quanto alla asserita omessa indicazione dei diversi titoli cautelari, avendo il Tribunale motivato in ordine a tutti i diversi reati oggetto della misura cautelare, in particolare da p. 18 a 25. 1.3. Il motivo concernente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. è del tutto generico, limitandosi a contestare la valenza indiziaria del rapporto con Caloiro Pier Paolo, senza alcun concreto confronto argomentativo con l'ordinanza impugnata, che - richiamando altresì la recente sentenza 'Chioccini' delle Sezioni Unite (Sez.
U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734), secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe - ha, sulla base dei molteplici elementi di fatto richiamati per la valutazione di gravità indiziaria, affermato la piena consapevolezza del Cirillo di apportare, con il proprio contributo associativo, un vantaggio alla cosca di 'ndrangheta Trapasso, in considerazione dei rapporti costanti con esponenti della stessa - ed in particolare con Caloiro -, della consapevolezza dell'intestazione fittizia delle società a loro riconducibili e dell'obiettivo di dissimulare la reale gestione delle società da parte degli esponenti del clan. 1.4.
Il motivo concernente le esigenze cautelari, oltre a sollecitare, come già evidenziato, una non consentita rivalutazione del merito cautelare, è del tutto privo di specificità, in quanto si limita a riproporre circostanze di fatto (incensuratezza, risalenza, comportamento parzialmente collaborativo) in maniera del tutto generica, rimettendone la valutazione diretta a questa Corte, e senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che, nel dare applicazione alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari connessa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen., ha evidenziato l'assenza di elementi concreti idonei ad elidere o attenuare la presunzione e, al contrario, la particolare proclività e pervicacia del Cirillo nel prestare, per anni, il proprio contributo partecipativo alla perpetrazione di reati gravi.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della