Sentenza — n. 32947/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, emessa in data 18/02/2021 nei confronti di: Siciliano Paolo, nato a Marcianise (CE), il 19/04/1964; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi dell'art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; sentiti i difensori di fiducia di Paolo Siciliano, avv.to Claudio Sgambato ed avv.to Federico Simoncelli, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto.RITENUTO IN FATTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, artt. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 32947/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale differenziazione, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, riveste fondamentale importanza ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili e dell'individuazione del requisito della disponibilità dei beni, a prescindere dalla formale intestazione; ed invero, mentre nei primi due casi non sussistono particolari problemi, perché ci si trova innanzi ad imprese create con capitali di origine illecita e gestite con metodo mafioso, nella terza ipotesi occorre operare un ulteriore discrimine tra la situazione in cui vi sia stata una "semplice" immissione di capitali illeciti, senza alterazione del ciclo aziendale, e quella in cui vi sia stato un inquinamento del ciclo aziendale, in quanto quest'ultimo è esercitato con metodi mafiosi (cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, emessa in data 18/02/2021 nei confronti di: Siciliano Paolo, nato a Marcianise (CE), il 19/04/1964; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi dell'art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; sentiti i difensori di fiducia di Paolo Siciliano, avv.to Claudio Sgambato ed avv.to Federico Simoncelli, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto.RITENUTO IN FATTO 1.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Napoli, in accoglimento del riesame, presentato ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 11/01/2021 - con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a Paolo Siciliano la misura coercitiva della custodia in carcere in riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa clan dei Casalesi, fazione Zagaria, dal 2000 fino all'aprile 2019 - annullava l'ordinanza impugnata.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre, in data 30/03/2021, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del Riesame, pur avendo ritenuto convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Michele Barone e Francesco Zagaria, in riferimento al Siciliano, ha valutato come il ruolo del predetto non fosse caratterizzato da sufficiente specificità quanto alla sua qualità di socio di Filippo Capaldo; per giungere a tale conclusione, in particolare, il provvedimento impugnato ha interpretato le conversazioni intervenute tra Filippo Capaldo, detenuto in carcere, ed i suoi fratelli - in cui si evoca il Siciliano quale soggetto che ha affari in comune con i Capaldo - come non sicuramente indicative di un riferimento al clan dei Casalesi, in tal modo omettendo di considerare che per la sussistenza della fattispecie associativa non è necessaria l'estrinsecazione di un potere di intimidazione, né la conseguente situazione di assoggettamento e di omertà, non solo in quanto Filippo Capaldo era il capo indiscusso della consorteria - con ciò qualificando di per sé come mafiose le direttive impartite con linguaggio criptico ai suoi interlocutori - ma anche in quanto nel contesto territoriale di riferimento - quello casertano - la caratura del clan dei Casalesi è tale che - anche alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità - non è affatto necessaria l'esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione del clan stesso, come dimostrato dal fatto che tale compagine non ha mai dovuto far ricorso, per infliltrarsi nel tessuto imprenditoriale e politico locale, di violenza o sopraffazione, essendo, al contrario, sufficienti tecniche di collusione, corruzione e compartecipazione imprenditoriale; quanto alle intercettazioni risalenti al periodo 2013-2015, riferite al proc. pen. nr. 18462/2018 R.G.N.R., anche queste ritenute dal Tribunale del Riesame non univocamente indicative del fatto che la comunanza di interessi tra il Siciliano ed il Capaldo tragga origine da un contesto associativo, è stata citata, nel provvedimento impugnato, anche la circostanza che le posizioni degli altri indagati del procedimento richiamato sono state annullate dalla Cassazione per carenza del quadro indiziario, in tal modo fornendo una motivazione illogica - in quanto non si comprende che rilevanza possa tale esito processuale avere in riferimento al Siciliano - e contraddittoria - in quanto omette di considerare che le iniziative economiche comuni tra il Siciliano ed il Capaldo sono comunque riferibili ad un'epoca in cui quest'ultimo è stato riconosciuto capo indiscusso del clan Zagaria.
In tal senso, quindi, il Tribunale, operando una ricostruzione atomistica, omette anche di valutare come riscontri alle convergenti propalazioni degli attendibili collaboratori di giustizia gli episodi documentati dalle intercettazioni, con particolare riferimento: alla consegna della somma di 30.000,00 euro fatta consegnare dal Siciliano a Filippo Capaldo tramite Viola Ianniello e Giuseppe Capaldo nel febbraio 2019; alla somma di 100.000,00 euro persa da Filippo Capaldo in un affare con il Siciliano, oltre che alle somme di denaro di cui il Siciliano era debitore del Capaldo, come emerso dalle intercettazioni del marzo 2019; un ulteriore affare non andato a buon fine, come emerso dalle intercettazioni dell'aprile 2019, che evidenziano come il Siciliano avesse proposto al Capaldo, in cambio della somma di 450.000,00 euro da questi persa in un investimento, l'acquisto di alcune ville in Telese.
2. In data 10/06/2021 è pervenuta a mezzo pec memoria nell'interesse di Paolo Siciliano, a firma dei difensori di fiducia avv.to Federico Simoncelli ed avv.to Claudio Sgambato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile. 1.0ccorre premettere, sotto l'aspetto metodologico, che, secondo il granitico orientamento di questa Corte regolatrice, sia nella sua più autorevole composizione che in riferimento a pronunce delle sezioni semplici (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzeli Franco, Rv. 276976; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Il controllo di legittimità, quindi, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ma è circoscritto all'esame dell'atto impugnato, al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. E' stato, inoltre, precisato, che, nel caso in cui sia denunciato il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del favor rei, sicché, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion Lucky, Rv. 275699).
2. Nel caso sottopoto all'esame del Collegio deve affermarsi che l'ordinanza impugnata abbia dato atto in maniera completa ed ineccepibile della valutazione del complesso indiziante. L'ordinanza dà atto in maniera completa ed ineccepibile della valutazione del complesso indiziante. Anzitutto va rilevato che, dopo aver descritto il ruolo del Siciliano - socio stabile dei fratelli Capaldo che, avvalendosi delle forniture dei beni provenienti dalle società indicategli dai predetti, traeva proventi a beneficio della consorteria -, il Trinunale del riesame, in riferimento ai collaboratori di giustizia Michele Barone e Francesco Zagaria, rileva come le propalazioni dei predetti si arrestino all'anno 2011.
In particolare, il Barone riferisce di vicende che risalgono al 2004, relativamente sia a fatti di cui è a diretta conoscenza, sia di fatti a lui riferiti da Filippo Capaldo e da Pasquale Zagaria; per le vicende successiva, tra il 2006 ed i 2010, la sua conoscenza è solo de relato, e la sua fonte è Filippo Capaldo. Quanto a Francesco Zagaria, anch'egli ha riferito notizie fino al 2011, alcune delle quali apprese da Filippo Capaldo. Inoltre, ha rilevato il provvedimento impugnato, entrambi i collaboratori hanno definito il Siciliano come socio di fatto di Filippo Capaldo, senza, tuttavia, specificare alcunché al riguardo, in relazione a vicende individuate e circostanziate, impedendo, in tal modo, di poter sostenere il rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo che sostanzia la condotta di partecipazione..
Ne discende che il pubblico ministero non coglie nel segno nelle argomentazioni del suo ricorso, in quanto non è stata affatto messa in dubbio l'attendibilità intrinseca dei collaboratori, ma solo l'evenescenza delle propalazioni circa il ruolo del Siciliano. Né il contenuto dei colloqui intercettati in carcere è stato ritenuto d'ausilio, posto che - come evidenziato dal Tribunale del riesame - tali conversazioni appaiono neutre, niente affatto criptiche e prive di riferimenti anche impliciti al clan dei Casalesi, rendendo plausibile l'alternativa interpretativa nel senso che i Capaldo stiano discutendo di affari personali, tanto anche considerando che l'ordinanza applicativa della misura coercitiva non abbia chiarito se i beni e le altre utilità oggetto delle conversazioni provengano o meno dall'attività dell'associazione camorristica.
Parimenti fuori fuoco risulta la critica del pubblico ministero nella parte in cui contesta che il provvedimento impugnato abbia preteso la estrinsecazione di un potere di intimidazione, circostanza che non risulta affatto determinante nell'economia dello svolgimento logico, posto che il Tribunale del riesame ha affermato che ".....in forza di tali colloqui vi è prova di rapporti economici Capaldo - Siciliano, ma non vi è prova che in tali rapporti vengano impiegati soldi di matrice illecita, né che vangano adoperati metodi mafiosi, né che i proventi confluiscano nelle casse del clan dei Casalesi".
In tal senso, quindi, appare evidente come il metodo mafioso è stato utilizzato come esempio eventuale della connotazione della condotta, ma non certamente come elemento essenziale ed imprescindibile, avendo il Tribunale del riesame essenzialmente sottolineato la carenza investigativa in riferimento alla provenienza delle somme di danaro ed alla collocazione in ambito associativo delle attività oggetto dei colloqui captati. La caratura criminale di uno degli interlocutori, infatti, non necessariamente costituisce una garanzia indiscussa di illiceità in relazione all'oggetto delle captazioni, i cui connotati, in altre parole, secondo la valutazione del Tribunale del riesame, avrebbero dovuto essere ulteriormente approfonditi.
A fronte di tale impostazione, al contrario, il pubblico ministero fonda il ricorso su una sorta di presunzione assoluta di illiceità in riferimento, genericamente, a tutte le somme di danaro ed a tutte le attività oggetto delle conversazioni del Capaldo.
3. Quanto alle intercettazioni del diverso proc. pen. n. 18462/2018 R.G.N.R., relative ad un arco temporale compreso tra il 2013 ed il 2015, il Tribunale del riesame non si è limitato a ricordare che in riferimento ad altri coindagati è intervenuta sentenza di annullamento da parte della Cassazione, avendo, al contrario, sottolineato come, nel presente procedimento, non si ponga affatto il problema della inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in altro procedimento, rilevato dalla Cassazione con sentenza n. 441/2020, in quanto, nel caso che occupa, viene in rilievo un delitto - quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. - per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio; non a caso, infatti, il provvedimento impugnato prosegue nell'analisi delle captazioni disposte in altro procedimento ed utilizzate in quello in oggetto.
Proseguendo nella disamina del ricorso, va osservato che non è affatto vero che il Tribunale del riesame non abbia esaminato: le conversazioni del febbraio 2019, relative alla consegna della somma di 30.000,00 euro; né le conversazioni del marzo 2019, relative ad un affare di 100.000,00 uro tra il Capaldo ed il Siciliano; né l'intercettazione del 04/04/2019, dacui si evince che il Capaldo avesse perso 450.000,00 euro in un investimento, per il quale propone al Siciliano di rientrare tramite l'alienazione di immobili in Telese. Ed infatti: a pag. 13-15 del provvedimento impugnato sono state esplicitamente prese in esame tali conversazioni, rispetto alle quali è stato osservato che - quanto alle conversazioni del febbraio 2018 - nessun accertamento specifico era stato svolto sulle celle telefoniche, da cui emergeva che la cella agganciata all'utenza di Mario Francesco Capaldo risultava compatibile con l'area dalla quale la Ianniello si stava allontanando insieme al Siciliano, in assenza, altresì, di elementi emersi dal servizio di ocp, sicché l'unico dato certo era che la Ianniello si era recata, in data 23/09/2019, dapprima presso la Distribuzione Siciliano s.r.I., quindi presso l'abitazione del Capaldo in Casapesenna, senza che sia possibile conoscerne la ragione e che, anche accedendo all'ipotesi ricostruttiva secondo cui la donna aveva consegnato la somma di 30.000,00 euro al Capaldo da parte del Siciliano, nulla è dato evincere in relazione all'inerenza della somma ad interessi criminali dell'associazione.
Non a caso, a questo punto, il Tribunale del riesame affronta il profilo della mancata acquisizione di elementi circa la mafiosità dell'impresa, osservando come non sia possibile non solo affermare che il Siciliano sia un camorrista, ma neanche che l'impresa a lui riconducibile abbia la stessa natura. Quanto alle ulteriori conversazioni - quelle del marzo e dell'aprile 2019 - lo stesso provvedimento impugnato, a pag. 15, dà conto della loro insufficienza al fine di connotare di "mafiosità" l'oggetto dei colloqui.
4. In realtà, il ricorso del pubblico ministero risulta connotato da estrema genericità, scarsa capacità di confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato e risultando, altresì, nella sua impostazione, del tutto disancorato ai canoni ermeneutici seguiti da questa Corte regolatrice. Il ricorso - come già in precedenza accennato - si affida, anzitutto, ad una visione superficiale e presuntiva del compendio indiziario, non tenendo in alcun conto né il concetto di partecipazione ad associazione mafiosa, né quello di di impresa mafiosa, fondando, piuttosto, la dimostrazione del ruolo del Siciliano su semplici contatti, anche continuativi, in ambito imprenditoriale, come se la qualità di mafioso di uno dei soggetti coinvolti - Filippo Capaldo, nella specie - si comunicasse automaticamente all'altro individuo - Paolo Siciliano -, indipendentemente dal necessario approfondimento investigativo circa la provenienza del denaro e la strumentalità delle attività economiche alla vita del compendio associativo.
In tal senso sembra quasi superfluo ricordare che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con iI tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U., n. 6 del 27/05/2021, Modaffari D. ed altro, n.m.; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670;
Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, De Caro, Rv. 27120; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 01/02/2017, Di Marco, Rv. 269207; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 11/01/2008, P.G. in proc. Adante ed altri, Rv. 238838); ne consegue che allorquando si assume che il partecipe svolga un ruolo nevralgico in un campo imprenditoriale, funzionale agli interessi economici dell'associazione, occorre che si individui con un margine apprezzabile di specificità il settore in cui egli opera e le vicende economiche funzionali agli interessi della compagine illecita di appartenenza.
Tale valutazione, come correttamente indicato dal Tribunale del riesame, è collegata in maniera nevralgica al concetto di impresa mafiosa, che, come noto, costituisce una species del genus "impresa illecita". Secondo la nozione datane dalla giurisprudenza di legittimità, si parla di "impresa mafiosa" allorquando esista una situazione di totale sovrapposizione fra la compagine associativa e la consorteria criminale o, comunque, quando l'intera attività d'impresa sia "inquinata" dall'ingresso nelle casse dell'azienda di risorse economiche provento di delitto, che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dei meccanismi di accumulazione della ricchezza prodotta, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261588).
A tale ipotesi, è stato aggiunto anche il caso in cui l'impresa sia posta sotto il diretto controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche operative e divenendone, quindi, lo strumento operativo per la realizzazione del programma criminoso, determinando così una obiettiva commistione di interessi fra attività di impresa ed attività mafiosa (Sez. 6, sentenza n. 13296 del 30/01/2018, D'amico e altro, Rv. 272640). Volendo ricostruire l'argomento in modo sistematico, deve rilevarsi che la dottrina individua tre tipologie di impresa mafiosa: l'impresa mafiosa "originaria", caratterizzata da una forte individualizzazione intorno alla figura dominante del fondatore, che la gestisce direttamente con metodo mafioso; l'impresa di proprietà del mafioso, che non la gestisce direttamente, ma esercita in modo mediato la funzione di direzione, avvalendosi di un prestanome; l'impresa "a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un prestanome, ma rappresenta anche i propri interessi.
Tale differenziazione, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, riveste fondamentale importanza ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili e dell'individuazione del requisito della disponibilità dei beni, a prescindere dalla formale intestazione; ed invero, mentre nei primi due casi non sussistono particolari problemi, perché ci si trova innanzi ad imprese create con capitali di origine illecita e gestite con metodo mafioso, nella terza ipotesi occorre operare un ulteriore discrimine tra la situazione in cui vi sia stata una "semplice" immissione di capitali illeciti, senza alterazione del ciclo aziendale, e quella in cui vi sia stato un inquinamento del ciclo aziendale, in quanto quest'ultimo è esercitato con metodi mafiosi (cfr.
Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225). In base a tale orientamento ermeneutico, quindi, anche nell'ipotesi di un'origine lecita l'evoluzione dell'impresa è compromessa nel suo insieme dall'inquinamento arrecato dall'illecita commistione di affari ed interessi economici con il potentato mafioso, cui si è offerta o di cui si è accettata la contiguità: infatti, a fronte di una comprovata situazione di contiguità mafiosa, il sintomo principale dell'illecita provenienza dei beni, e cioè la sproporzione tra patrimonio e reddito d'impresa, cede necessariamente all'evidenza del fattore inquinante di origine, e cioè la contiguità mafiosa stessa (Sez. 1, n. 14280 del 16/02/2012, Aquilia ed altri, n.m.).
Di talché, sarebbe comunque irrilevante l'eventuale origine formalmente "pulita" dei beni aziendali, trattandosi di attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sulla intimidazione mafiosa; l'impresa mafiosa, infatti, non solo pratica forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza, ma deve la produzione di reddito a vantaggi di origine illecita, quali la disponibilità agevole di liquidità di fonte illecita e la diffusa intimidazione esercitata sul territorio (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 01/04/2020, Lo Gerfo Francesco, Rv. 278884;
Sez. 5, sentenza n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225). Nel caso in esame appare evidente come la connotazione del ruolo del Siciliano avrebbe reso necessaria una individuazione di quali attività possano eventualmente collocarsi nel perimetro concettuale di "impresa mafiosa" e sulla base di quali elementi. Di tutto ciò non vi è alcuna traccia nell'ordinanza impositiva, come rileva il Tribunale del riesame, con argomentazione con cui il pubblico ministero non si confronta affatto. Infine le argomentazioni del provvedimento impugnato si fondano sulla lettura ed interpretazione del contenuto di molteplici captazioni, il che, come noto, secondo granitico indirizzo di questa Corte, costituisce accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuto da motivazione congrua e logica (Sez. 5, n. 6350 del 22/12/1999, dep. 16/02/2000, Cannavò, Rv. 216269;
Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Ingrosso P.; Rv. 209620; Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, dep. 04/06/1996, Falsone, Rv. 205651). Anche sotto tale aspetto il ricorso del pubblico ministero si limita ad indicare intercettazioni analiticamente esaminate dal Tribunale del riesame, senza neanche chiarire l'eventuale illogicità della motivazione forn