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Sentenza — n. 32945/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32945/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32945/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca di denaro e/o beni riconducibili a (o nella disponibilità di) Gianluca Puozzo e Gianfranco Bidoia, imputati del delitto di cui all'art. 2634 cod. civ., e della società FMV s.r.l. fino alla concorrenza dell'importo di euro 217.637,43. Il Puozzo ed il Bidoia sono imputati per avere, quali amministratori della Mopur Vegetalfood s.r.I., in conflitto di interessi, al fine di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto, compiuto o concorso a deliberare atti di disposizione dei beni sociali cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale ed in particolare: - dalla fine del 2017 sviavano l'intera clientela in favore della FMV s.r.l. senza alcuna contropartita economica in favore della Mopur Vegetalfood; - cessavano volontariamente di evadere gli ordini pendenti, ordinando ai dipendenti di bloccare le vendite ed il pagamento dei fornitori, facendo deperire le scorte di magazzino che avevano un valore di euro 225.000,00; - tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, dopo avere avuto accesso ai segreti industriali e ai processi produttivi di Mopur Vegetalfood, ne facevano cessare la produzione, in favore della FMV s.r.I., senza alcuna contropartita in favore della Mopur Vegeta lfood.

Regesto Legislator

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art. 2634 cod. civ, art. 152 cod. pen, art. 626 c.p; Sentenza — n. 32945/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel decreto di sequestro preventivo si afferma che sussiste il fumus commissi delicti perché è stata esercitata l'azione penale e che le indagini svolte hanno consentito di accertare che il profitto derivato dal reato, pari ai ricavi conseguiti da FMV s.r.l. nel 2018 grazie ai contratti conclusi con i clienti sottratti alla Mopur Vegetalfood, ammonta ad euro 217.637,43, da imputarsi alla FMV s.r.l. ed ai due imputati. Inoltre, nel decreto si afferma che sussiste il periculum in mora in considerazione dell'elevato importo di tale profitto.

Parole chiave

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furto per mestiere violazione del segreto commerciale difesa contro le pratiche commerciali illecite impiego illecito di valori patrimoniali sottrazione di una cosa mobile espropriazione abusiva

Disposizioni normative citate

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art. 2634 cod. civ
art. 152 cod. pen
Ne consegue che il reato per il quale si procede, punito a querela della persona offesa, si è ormai estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
art. 626 c.p
Manda alla cancelleria per gli avvisi di rito al Procuratore generale per i provvedimenti occorrenti ai sensi dell'art. 626 c.p.p..
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FMV s.r.I., in persona dei suoi legali rappresentanti Andrea Raimondi ed Emanuela Raimondi avverso il decreto del 08/01/2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca di denaro e/o beni riconducibili a (o nella disponibilità di) Gianluca Puozzo e Gianfranco Bidoia, imputati del delitto di cui all'art. 2634 cod. civ., e della società FMV s.r.l. fino alla concorrenza dell'importo di euro 217.637,43. Il Puozzo ed il Bidoia sono imputati per avere, quali amministratori della Mopur Vegetalfood s.r.I., in conflitto di interessi, al fine di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto, compiuto o concorso a deliberare atti di disposizione dei beni sociali cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale ed in particolare: - dalla fine del 2017 sviavano l'intera clientela in favore della FMV s.r.l. senza alcuna contropartita economica in favore della Mopur Vegetalfood; - cessavano volontariamente di evadere gli ordini pendenti, ordinando ai dipendenti di bloccare le vendite ed il pagamento dei fornitori, facendo deperire le scorte di magazzino che avevano un valore di euro 225.000,00; - tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, dopo avere avuto accesso ai segreti industriali e ai processi produttivi di Mopur Vegetalfood, ne facevano cessare la produzione, in favore della FMV s.r.I., senza alcuna contropartita in favore della Mopur Vegeta lfood.

Nel decreto di sequestro preventivo si afferma che sussiste il fumus commissi delicti perché è stata esercitata l'azione penale e che le indagini svolte hanno consentito di accertare che il profitto derivato dal reato, pari ai ricavi conseguiti da FMV s.r.l. nel 2018 grazie ai contratti conclusi con i clienti sottratti alla Mopur Vegetalfood, ammonta ad euro 217.637,43, da imputarsi alla FMV s.r.l. ed ai due imputati. Inoltre, nel decreto si afferma che sussiste il periculum in mora in considerazione dell'elevato importo di tale profitto.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso immediato per cassazione la FMV s.r.I., a mezzo dei suoi difensori e procuratori speciali, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta il difetto di autonoma valutazione in ordine al il fumus commissi delicti. Sostiene che, per motivare la sussistenza di detto presupposto, il Giudice si è limitato a riportare pedissequamente nel proprio decreto le argomentazioni contenute nella richiesta del Pubblico ministero, senza alcuna rivalutazione critica delle stesse, cosicché la motivazione risulta apparente ed il decreto deve essere annullato ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., come affermato anche dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789). 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancanza assoluta di motivazione in ordine al fumus commissi delicti.

3. Deve preliminarmente osservarsi che il difensore della ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte di cassazione il verbale del 27 maggio 2021 con il quale il difensore della società Mopur Vegetalfood s.r.I., munito di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della predetta società, ha dichiarato di rimettere la querela per il reato per il quale si procede e contestualmente Gianluca Puozzo e Gianfranco Bidoia hanno dichiarato di accettare la remissione della querela. Ne consegue che il reato per il quale si procede, punito a querela della persona offesa, si è ormai estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e che il sequestro non può essere mantenuto. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la restituzione agli aventi diritto dei beni sequestrati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato ed ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla cancelleria per gli avvisi di rito al Procuratore generale per i provvedimenti occorrenti ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Pr