Sentenza — n. 32944/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Padova ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato il decreto di sequestro emesso in data 8 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova. Con il suddetto decreto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca di denaro e/o beni riconducibili a (o nella disponibilità di) Gianluca Puozzo e Gianfranco Bidoia, imputati del delitto di cui all'art. 2634 cod. civ., e della società FMV s.r.l. fino alla concorrenza dell'importo di euro 217.637,43.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2634 cod. civ, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 32944/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il suddetto decreto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca di denaro e/o beni riconducibili a (o nella disponibilità di) Gianluca Puozzo e Gianfranco Bidoia, imputati del delitto di cui all'art. 2634 cod. civ., e della società FMV s.r.l. fino alla concorrenza dell'importo di euro 217.637,43.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Puozzo Gianluca, nato ad Adria il 12/10/1969 2. Bidoia Gianfranco, nato a Padova il 25/08/1943 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Padova ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato il decreto di sequestro emesso in data 8 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova. Con il suddetto decreto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca di denaro e/o beni riconducibili a (o nella disponibilità di) Gianluca Puozzo e Gianfranco Bidoia, imputati del delitto di cui all'art. 2634 cod. civ., e della società FMV s.r.l. fino alla concorrenza dell'importo di euro 217.637,43.
Il Puozzo ed il Bidoia sono imputati per avere, quali amministratori della Mopur Vegetalfood s.r.I., in conflitto di interessi, al fine di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto, compiuto o concorso a deliberare atti di disposizione dei beni sociali cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale ed in particolare: - dalla fine del 2017 sviavano l'intera clientela in favore della FMV s.r.l. senza alcuna contropartita economica in favore della Mopur Vegetalfood; - cessavano volontariamente di evadere gli ordini pendenti, ordinando ai dipendenti di bloccare le vendite ed il pagamento dei fornitori, facendo deperire le scorte di magazzino che avevano un valore di euro 225.000,00; - tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, dopo avere avuto accesso ai segreti industriali e ai processi produttivi di Mopur Vegetalfood, ne facevano cessare la produzione, in favore della FMV s.r.I., senza alcuna contropartita in favore della Mopur Vegeta lfood.
Nel decreto di sequestro preventivo si afferma che sussiste il fumus commissi delicti perché è stata esercitata l'azione penale e che le indagini svolte hanno consentito di accertare che il profitto derivato dal reato, pari ai ricavi conseguiti da FMV s.r.l. nel 2018 grazie ai contratti conclusi con i clienti sottratti alla Mopur Vegetalfood, ammonta ad euro 217.637,43, da imputarsi alla FMV s.r.l. ed ai due indagati. Inoltre, nel decreto si afferma che sussiste il periculum in mora in considerazione dell'elevato importo di tale profitto.
2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Gianluca Puozzo e Gianfranco Bidoia, a mezzo dei loro comuni difensori, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano il difetto la carenza del fumus commissi delicti, la insussistenza di indizi a carico dei due ricorrenti e quindi la violazione della legge penale e la apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. I ricorrenti negano che essi fossero portatori di interessi in conflitto con quelli della Mopur Vetalfood s.r.I., non essendo soci della FMV s.r.l. o della società titolare della quota di maggioranza della Mopur Vegetalfood s.r.l. e nemmeno titolari di cariche in seno a dette società.
Né per la sussistenza del reato è sufficiente una mera sovrapposizione o commistione di interessi, occorrendo invece un antagonismo di interessi attuale ed oggettivo. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che è rimasto indimostrato che essi abbiano agito allo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto; essi non avrebbero tratto alcun beneficio dalla condotta che viene loro contestata.3. Deve preliminarmente osservarsi che i difensori dei ricorrenti, muniti a tal fine di procura speciale, hanno fatto pervenire a questa Corte di cassazione l'atto di rinuncia ai loro ricorsi, evidenziando che la persona offesa ha provveduto a rimettere la querela e che la rimessione è stata accettata.
Deve rilevarsi, allora, che il reato per il quale si procede, punito a querela della persona offesa, si è ormai estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e che il sequestro non avrebbe comunque potuto essere mantenuto. Pertanto, il provvedimento impugnato avrebbe comunque dovuto essere annullato senza rinvio ed avrebbe dovuto essere disposta la restituzione agli aventi diritto dei beni sequestrati. Poiché l'interesse alla impugnazione è venuto meno successivamente alla proposizione del ricorso, i ricorrenti, sebbene la rinuncia determini l'inammissibilità dei ricorsi, non possono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento e sottoposti alla sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Gera L 9 .abeone Corte Stii-i> n: 77.,