Sentenza — n. 32942/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARInei confronti di: VISCI AMEDEO nato ;a GRA`v'INA DI PUGLIA il 04/08/1958 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria del difensore dell'indagato, avv. Saverio Verna, che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale. RITENUTO TN FATTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479, comma 2 cod. pen; Sentenza — n. 32942/2021 — snpen · Corte di Cassazione: PugliA n. i dei i iappanR rne, AWArt. 97, chriPritiv reAk77A7innp di impianti in zona agricola e poneva, come unica condizione, il limite di potenza di un MW; che i quattro impianti realizzati in contrada San Domenico sono stati realizzati nella vigenza della I.R. n. 31 del 24 ottobre 2008 che esigeva, come condizioni da rispettare, VAltorità della proprietà di ognuno dei torroni interessati, l'assenza di frazionamenti nel biennio antecedente la presentazione della domanda e l'asservimento di un'area estesa almeno due volte la superficie radiante: condizioni rispettate nella specie.
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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARInei confronti di: VISCI AMEDEO nato ;a GRA`v'INA DI PUGLIA il 04/08/1958 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria del difensore dell'indagato, avv. Saverio Verna, che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale. RITENUTO TN FATTO 1.
Il Tribunale del Riesame di Bari ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di Visci Amedeo e numerosi altri soggetti per mancanza del fumus rnmmigsi A Visci - dirigente pro-tempore della Polizia Municipale di Gravina di Puglia - sono stati contestati i reati di concorso in falso ideologico aggravato (art. 479, comma 2 cod. pen.) e di concorso in truffa aggravata in danno del Gestore dei Servizi Energetici (art. 640/his cod. pPn.) per aver consentito !a realizzazione, sul territorio comunale, di un insediamento industriale per la produzione di energia rinnovabile in assenza della prescritta Autorizzazione Unica Regionale prevista dall 'art. 12, comma 5, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. gprnnrIn l 'insediamento suddetto, composto rii riipri parchi fntrmnitairi insistenti in tre diverse località del Comune suddetto - quattro in Contrada San Felice, quattro in Contrada San Domenico e due in Masseria San Canio - sono da considerare un'unica entità produttiva perché riconducibili a due centri di int...resse ;n c^liegarnento tra loro (Telmo e nhella), sicch4 non pot.4,vno osser,2 realizzati con la presentazione, in relazione ad ogni singolo parco, di una DIA asseverata da tecnico abilitato, ma abbisognavano di una specifica autorizzazione regionale, in quanto trattasi di complesso capace di generare una pntan7a iiparinrp ri i M.A PT le mfin k.
EtAnv tn at VVin prnrPfiMent0 At penAle nei confronti di tutti coloro che hanno messo mano, in qualche maniera, ai parchi in questione (amministratori delle società committenti, sindaci delle società suddette, proprietari dei terreni, progettisti, direttori dei lavori, asseveratori e soggetti deputati al controllo sull'osservanza dPila normativa Pd stato disposto il sequestro preventivo, sia impeditivo che funzionale alla confisca e per equivalente, fino alla concorrenza della somma di C 39.730.230,68, a carico degli indagati.
2. Ad avviso del Tribunale del Riesame l'impostazione data all 'affare dalla pubblica accusa e dal Giudice per le indagini preliminari non è corretta per tre ordini di ragioni: perché, ;n bAco. AllA più accreditata giurisprudenza di legittimità (rasc., n. 7879 del 16/1/2018, rv 272457-01), non è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico, con riferimento al contenuto valutativo di un documento che contenga un giudizio di conformità alla normativa di settore, formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa.
Pur non negandosi che anche una valutazione tecnica possa presentare i caratteri della falsità, ciò avviene, è stato precisato, allorché la valutazione sia formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati tecnicamente indiscussi. Nella specie, argomenta il Tribunale, il funzionario comunale che ha attestato l'adeguatezza della DIA come titolo autorizzatorio non ha dato una falsa rappresentazione degli elementi di fatto (localizzazione degli impianti fntnvnitAiri, !m-o ampiezza o potenza e caratteristiche tecniche) che hanno legittimato l'emanazione del titolo, ma ha effettuato una valutazione sui presupposti giuridici del provvedimento; vale a dire una valutazione che, essendo correlata alla mera interpretazione della normativa di settore, non può PsPrf3 giudicata crIrne vera n falsa, ma solamente rnmp corretta o errata (iri est, legittima o illegittima).
Tanto esclude che possano qualificarsi false tutte le asseverazioni presentate al Comune da tecnici e committenti, nonché le attestazioni, provenienti dai pubblici funzionari, circa l'idoneità della DIA a costituire titolo idoneo AMA realizzazione degli impianti b) perché - quanto al reato di cui all'art. 640/bis cod. pen. - non è stato affatto dimostrato che i dieci parchi fotovoltaici in questione siano riconducibili ad un unico centro d'interesse e costituiscano un unico insediamento industriale, artificiosamente frazionato per eludere la normativa di settore (in pratica, per operare sulla base di altrettante DIA, invece che di un'unica autorizzazione regionale);
c) perché nemmeno in relazione ad ognuno dei tre parchi, riguardati CPpArAtAMPnte, pArlArqi irripiArltn unico, rtifirinrnPnt,:f3 frA7innAto. A tR! fine l'ordinanza impugnata ha effettuato valutazioni in relazione all'epoca in cui sono stati effettuati gli interventi e alla normativa vigente pro-tempore per rilevare che i quattro impianti siti in Contrada San Felice sono stati realizzati in 7nriA agricola sotto la vigenza rip.Ha nPlihprA di Giunta Regionale n, 3 5 del febbraio 2007, che prevedeva, per gli impianti di potenza inferiore ad un MW, come unica condizione da rispettare, la presentazione di apposita DIA; che i due impianti realizzati in Masseria San Canio sono stati realizzati sotto la vigenza I.R.
PugliA n. i dei i iappanR rne, AWArt. 97, chriPritiv reAk77A7innp di impianti in zona agricola e poneva, come unica condizione, il limite di potenza di un MW; che i quattro impianti realizzati in contrada San Domenico sono stati realizzati nella vigenza della I.R. n. 31 del 24 ottobre 2008 che esigeva, come condizioni da rispettare, VAltorità della proprietà di ognuno dei torroni interessati, l'assenza di frazionamenti nel biennio antecedente la presentazione della domanda e l'asservimento di un'area estesa almeno due volte la superficie radiante: condizioni rispettate nella specie.
In ogni caso, aggiunge l'ordinanza, anche l'ultimo provvedimento normativo menzionato non ha mai posto in dubbio che un unico imprenditore possa realizzare una pluralità di impianti fotovoltaici da 1 MW nell'ambito del medesimo Comune mediante presentazione di DIA. Infine, ad avviso del Tribunale farebbe difetto, nella specie, un elemento fondamentale por potersi parlare di truffa: !A possibilità che fosso tratto in inganno il G.S.E., il quale, per legge, non è abilitato a sindacare la legittimità del titolo edilizio sulla cui base gli impianti vengono realizzati.
Tale controllo, infatti, è demandato alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo e precede l'ammissione agli incentivi, !a quale passa attraverso la valutazione della effettiva esistenza dell'impianto, della bontà del progetto eseguito e dei materiali impiegati.3. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per erronea applicazione degli artt.476 e 479 cod. pen.. Contrariamente all'assunto del Tribunale, deduce il ricorrente, al GSE non era e non è affatto preclusa la valutazione della regolarità amministrativa dei titoli sulla sui base sono stati realizzati gli impianti sicché, in caso di accertata invalidità dei titoli suddetti, ben avrebbe potuto il GSE negare l'erogazione dei contributi pubblici previsti per il tipo di impianto realizzato.
Tanto si desume sia dalla lettura del DM 19/7/2007, richiamato nell'ordinan7a, sia dalla lettura del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, emanato in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il primo, infatti, prevede che il soggetto attuatore (il GSE, appunto) "definisce e attua modalità per il controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti", mentre il secondo, pur demandando il controllo sui titoli edificatori alle Regioni e ai Comuni, ha mantenuto ferme le responsabilità del GSE sulla conformità della documentazione e delle verifiche provenienti da questi Enti locali.
Lo stesso ha tatto - in maniera ancora più chiara - l> normativa successiva (i! riferimento è a! DM 31/1/9014, art. 1 1 ). In conclusione, deduce il ricorrente, è certo che rientra nei compiti del GSE la ricognizione circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'accesso ai contributi pubblici sicché, in caso di documentazione falsa o volta a simulare il frdZiOfIdIfle1110 di Un unico impianto produttivo di potenza superiore ad uiì MW si è certamente di fronte ad un'attività decettiva idonea ad integrare l'elemento oggettivo della truffa.
Il vantaggio per l'agente è consistito, nella specie, nell'ottimizzare i tempi di conseguimento del titolo abilitativo al fine di realizzare l'impianto prima che si esaurissero i contributi pubblici previsti per il tipo di inter v'ento programmato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché si confronta solo in parte con la motivazione del provvedimento impugnato. Come si desume dalla esposizione in fatto, contenuta nel paragrafo precedente, il provvedimento del Tribunale è sorretto da triplice rationes decidendi:
a) l'asseverazione del funzionario comunale circa l'idoneità delle DIA alla realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nella specie non contiene elementi di falsità, perché è limitata alla valutazione dei presupposti giuridici del provvedimento e non anche dei presupposti di fatto (ampiezza e caratteristiche degli impianti);b) è da escludere che sia stato realizzato un unico, immenso parco fotovoltaico in violazione della normativa contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Questo perché i dieci parchi menzionati in imputazione insistono su tre diverse aree geografiche e Ilrbanistiche de! comune di (zravina di Pisiglia, nettamente separate tra loro, e perché anche tra i parchi della stessa area vi sono elementi di discontinuità.
Inoltre, perché i dieci parchi in questione sono stati realizzati su terreni appartenenti a proprietari diversi e da società diverse (Gruppi Telmo, gspe, gosolar, Maino e nhella), accomunate dal solo fatto di operare nel settore delle energie rinnovabili. Infine, perché anche da un punto di vista tecnico e funzionale i parchi sono del tutto autonomi. Tanto è stato accertato - narra l'ordinanza - attraverso una consulenza di parte, che ha evidenziato la totale autonomia e indipendenza funzionale di ogni impianto, rimarcando che ognuno dotato di una propria cabina di consegna localizzata su una distinta particella catastale ed è caratterizzato da punti di connessione alla rete differenti, identificati da propri codici POD; che, per ognuno degli impianti è stato sottoscritto uno specifico regolamento di esercizio P che Anche per ogni pratica è contraddistinta da un diverso numero identificativo, sicché nemmeno in relazione ad ognuno dei tre parchi, riguardati separatamente, può parlarsi di impianto unico, artificiosamente frazionato;
c) s.sori t , nol!2 specie, uno dei p)reslippocti truff: !a rhP potesse trarsi in inganno il G.S.E., il quale, per legge, non è abilitato a sindacare la legittimità del titolo edilizio sulla cui base gli impianti vengono realizzati, essendo tale sindacato demandato alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo. Ebbene, delle tre rationes decidendi sopra illustrate il Pubblico Ministero impugnante ha aggredito solo l'ultima, perché, dopo una minuziosa esposizione della normativa applicabile e dopo una lunga digressione sugli elementi della truffa, si 'II limitato a rnntpctprP che il rigF manrpccp Hp, potere di valutare la regolarità amministrativa degli impianti, rimarcando che, in presenza di un titolo inidoneo, il Gestore aveva il potere e il dovere di negare l'erogazione dei contributi pubblici.
Tale fatto rende inammissibile il ricorso giacché, per giurisprudenza consolidata, manco di specificità il rirnrcr% por racca7inne che ci limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cass., n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448-01; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 3/6/2021