Ordinanza — n. 32941/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SE~A 9 RO 1 Ph sul ricorso proposto da MAZARACHE DAVID nato SPAGNA il 12/07/1999 PAUN ALISIA nata SPAGNA il 18/02/2001 Avverso la SENTENZA del 29/06/2020 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, art. 444 cod.proc.pen, art. 125 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 32941/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4 n. 2084 del 07/12/1994, Zanella, Rv 200103) , nella giurisprudenza di questa Corte si ritiene che il giudice sia tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero dare luogo a un proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.proc.pen , e a un controllo, in positivo, dei termini dell'accordo, esigendosi una più incisiva e penetrante motivazione solo nel caso in cui il giudice si orienti per il rigetto della richiesta di patteggiamento, e non quando vi dia adesione, dando implicita dimostrazione che il controllo demandatogli dalla legge ha avuto esito positivo ( Sez. 2 2 n. 2285 del 23/11/1993, Rv. 196788).
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la seguente SE~A 9 RO 1 Ph sul ricorso proposto da MAZARACHE DAVID nato SPAGNA il 12/07/1999 PAUN ALISIA nata SPAGNA il 18/02/2001 Avverso la SENTENZA del 29/06/2020 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pesaro ha applicato a David Mazarache e Alisia Paun la pena concordata di anni due mesi due di reclusione ed euro 300 di multa per i delitti di furto con destrezza ( capo a) e tentato furto con destrezza ( capo b), così riqualificata la originaria contestazione di furto con strappo, ex art. 624 bis cod. pen.
2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore e procuratore speciale, che, con un unico atto, denuncia l'illegalità della pena applicata, lamentando l'omessa valutazione da parte del giudice dei criteri di cui all'art. 133 e 133 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi - che vanno dichiarati inammissibili - devono essere trattati "de plano", ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n. 103/2017 - trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della predetta novella.
2. L'inammissibilità dei ricorsi deriva dall'essere stati proposti fuori dei casi previsti dall'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen , e, comunque, dalla manifesta infondatezza e genericità del motivo. 2.1. Secondo l'espressa previsione della predetta disposizione di legge, conseguente alla modifica del 2017, la sentenza di patteggiamento è, infatti, ricorribile in cassazione solo per far valere il vizio della volontà, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della sanzione. All'evidenza, nessuno di tali vizi risulta essere stato dedotto dal ricorrente che, invece, lamenta un vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei criteri di determinazione della pena, senza, peraltro, enunciare elementi che il giudice non abbia valorizzato in favore degli imputati che, peraltro, hanno concordato la pena.
3. Giova ricordare che, sulla premessa che la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. non si sottrae al generale obbligo di motivazione prescritto dall'art. 125 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 1045 del 2402/1993, Rv, 194072), e che, nel caso di sentenza emessa sull'accordo delle parti, tale fondamentale compito è finalizzato a scongiurare il pericolo che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, e cioè in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 444 cod.proc.pen, e dell'art.112 Cost. (Sez. 6 n. 1282 del 22/10/2002, Rv. 223847;
Sez. 4 n. 2084 del 07/12/1994, Zanella, Rv 200103) , nella giurisprudenza di questa Corte si ritiene che il giudice sia tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero dare luogo a un proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.proc.pen , e a un controllo, in positivo, dei termini dell'accordo, esigendosi una più incisiva e penetrante motivazione solo nel caso in cui il giudice si orienti per il rigetto della richiesta di patteggiamento, e non quando vi dia adesione, dando implicita dimostrazione che il controllo demandatogli dalla legge ha avuto esito positivo ( Sez. 2 2 n. 2285 del 23/11/1993, Rv. 196788).
Si è anche affermato come la motivazione debba essere specifica quando la proposta delle parti si discosti dalla qualificazione giuridica del fatto originariamente contestata, mentre, quando l'imputazione inizialmente formulata venga recepita come tale, e così ratificata dal giudice, non è necessaria dettagliata motivazione sul punto. (Sez. 4 n. 2084 del 07/12/1994 , Zanella, cit.). Nulla di ciò è ravvisabile nel caso di specie, dove, al di là della manifesta infondatezza del motivo dedotto, deve darsi atto che, con il ricorso, sono stati dedotti vizi non ammessi nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 giugno 2021 Il Consigliere estensore Maria trzsa Belmonte ,--x. w 0.122e.u4 Il Presidente Gera Sbbe ne Corte Suprenisa di Cassaz