Ordinanza — n. 32940/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente sabacizA o a o GuA9/2/9 sul ricorso proposto da FUTIA MICHELE nato LOCRI il 17/05/1990 Avverso la SENTENZA del 04/05/2018 della CORTE di CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32940/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' impugnata la sentenza della Corte di Cassazione Sez. I del 04 maggio 2018, depositata in data 05/02/2020, n. 4071/2020 nei confronti, tra gli altri, di Futia Michele classe 1990. L'impugnazione è contenuta in un foglio che contiene la mera intestazione formale del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., neppure sottoscritto dalla parte, senza ulteriori elementi illustrativi delle ragioni dell'impugnazione. Siffatto ricorso, che neppure allega la sentenza impugnata, è inammissibilmente proposto, di esso non potendosi ravvisare i presupposti né formali nè sostanziali, in quanto del tutto sprovvisto della enunciazione dell'errore materiale o di fatto ravvisato dalla parte impugnante, e finanche della stessa richiesta di correzione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente sabacizA o a o GuA9/2/9 sul ricorso proposto da FUTIA MICHELE nato LOCRI il 17/05/1990 Avverso la SENTENZA del 04/05/2018 della CORTE di CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
E' impugnata la sentenza della Corte di Cassazione Sez. I del 04 maggio 2018, depositata in data 05/02/2020, n. 4071/2020 nei confronti, tra gli altri, di Futia Michele classe 1990. L'impugnazione è contenuta in un foglio che contiene la mera intestazione formale del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., neppure sottoscritto dalla parte, senza ulteriori elementi illustrativi delle ragioni dell'impugnazione. Siffatto ricorso, che neppure allega la sentenza impugnata, è inammissibilmente proposto, di esso non potendosi ravvisare i presupposti né formali nè sostanziali, in quanto del tutto sprovvisto della enunciazione dell'errore materiale o di fatto ravvisato dalla parte impugnante, e finanche della stessa richiesta di correzione.
Il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. ha carattere di "straordinarietà" ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, sui presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità. Per questa ragione, l'atto va interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata una impugnazione mirata alla data tipologia di errori. La non riconoscibilità dell'impugnazione quale ricorso straordinario la rende intrinsecamente inammissibile non essendo stati denunciati vizi che possano ricadere nel concetto di errore denunciabile ex art. 625 bis cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il orsz e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di,euro tr-eme+la in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 giugno 2021 Il Consigliere estensore Maria eresa Belmonte :44.12)13361 Il Presidente Corte Suprema di Cassazione S . \/'' Penal