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Ordinanza — n. 32939/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32939/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32939/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da HAXIU JEJDIS nato ALBANIA il 22/06/1997 Avverso la SENTENZA del 18/09/2020 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pesaro ha applicato a Haxhiu kejdis la pena concordata di anni due mesi otto e giorni 20 di reclusione ed euro 900 di multa, per quattro furti pluriaggravati, commessi in luoghi di privata dimora.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32939/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, alla luce della previsione di cui all'art. l'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., che stabilisce che «il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato», si è affermato che rientra tra i compiti del giudice di merito la valutazione del contesto entro il quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza, quanto, piuttosto, per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata. 2.2.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche diritto di traduzione procedimento in contumacia diritti della difesa grave deficienza del procedimento all'estero trasmissione spontanea di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
proc, pen., con il richiamo al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da HAXIU JEJDIS nato ALBANIA il 22/06/1997 Avverso la SENTENZA del 18/09/2020 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pesaro ha applicato a Haxhiu kejdis la pena concordata di anni due mesi otto e giorni 20 di reclusione ed euro 900 di multa, per quattro furti pluriaggravati, commessi in luoghi di privata dimora.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore e procuratore speciale, che denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen. avuto riguardo al consenso dell'imputato. Si duole che non sia stata correttamente recepita la volontà di accedere all'accordo sulla pena, atteso che la richiesta di patteggiamento venne avanzata dall'allora difensore munito di procura speciale; tuttavia, il ricorrente non ricevette una corretta citazione per l'udienza di discussione né venne tradotto nella lingua ( albanese) a lui nota, cosicchè egli neppure venne a sapere della possibilità di definire il giudizio con le forme del rito speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, in quanto genericamente articolato con il richiamo a pronunce di legittimità, senza un concreto ancoraggio alla situazione processuale del ricorrente. 2.Come è noto, il legislatore del 2017 ha introdotto uno specifico motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento attinente «all'espressione della volontà dell'imputato», considerando la centralità della volontà, nel sistema dei procedimenti speciali, con riflessi sanzionatori in tema di applicazione della pena, e di giudizio abbreviato , in quanto essa costituisce il presupposto per procedere in forme alternative al giudizio ordinario dibattimentale. 2.1.

Nella giurisprudenza di questa Corte - sulla premessa che la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, come tale rivestito di particolari formalità, sicché non è consentito al procuratore speciale dell'imputato di travalicare i limiti del mandato ricevuto, né in relazione alla pena, ove predeterminata, nè con riguardo alle condizioni a cui la richiesta sia stata subordinata, pena la nullità della sentenza che abbia ratificato un concordato affetto dalla violazione dei suddetti limiti (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018 Rv. 272630 - 01;

Sez. 3, n. 41880 del 09/10/2008, Rv. 241495 - 01; Sez. 3, n. 6427 del 21/11/2007 ,Rv. 239052 - 01) - si sono già precisati i limiti entro i quali è possibile verificare l'effettiva volontà dell'imputato di accedere al patteggiamento, mettendo in dubbio la procura speciale prodotta dal difensore, e definiti gli oneri a carico del giudice e delle parti, e gli oneri probatori o di allegazione per un eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena che tale accordo ratifichi (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik ed altri, Rv. 272630).

Si è, così, escluso che possano concretamente porsi problemi di interpretazione della volontà dell'imputato nei casi in cui ciò è superato oggettivamente dalla presenza, anche silente, dell'imputato all'udienza nella quale si procede all'applicazione della pena - poiché, anche se alloglotta, egli deve essere assistito dall'interprete, oltre che dalla difesa tecnica - o quando la richiesta o il consenso siano formulati personalmente dall'imputato, mediante una formale dichiarazione o per mezzo di un atto scritto che contenga l'indicazione puntuale dei termini dell'accordo che, in seguito, sarà ratificato.

Trattasi di situazioni in cui non possono sorgere dubbi sulla presenza di una chiara volontà dell'imputato. 2.1.1. Con riferimento ai più problematici casi in cui, invece, l'imputato sia assente all'udienza che sfocia nell'applicazione della pena, e non sia stata acquisita una precedente dichiarazione (orale o scritta), concernente la volontà di richiedere l'applicazione della pena, al di là della procura speciale prodotta nella circostanza dal difensore, ovvero rilasciata in epoca precedente alla pendenza del giudizio, si è escluso - a fronte di una procura speciale generica - che il giudice debba sindacare i poteri del procuratore costituito, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che tende a ritenere sufficiente la determinazione dell'oggetto della procura speciale, a norma dell'art. 122 cod. proc, pen., con il richiamo al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1369 del 13.3.2000, Rv. 216361), spettando al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato (Sez. 2, n. 4261 del 17.12.2014, Rv. 262382).

Tuttavia, alla luce della previsione di cui all'art. l'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., che stabilisce che «il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato», si è affermato che rientra tra i compiti del giudice di merito la valutazione del contesto entro il quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza, quanto, piuttosto, per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata. 2.2.

Con riferimento agli oneri probatori o di allegazione del ricorrente che deduce il vizio del consenso, per un eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena che tale accordo ratifichi, si sono valorizzati il ruolo della difesa tecnica e la volontà espressa dal rappresentato all'atto del conferimento della procura speciale, e affermata la necessità di indicare la concreta utilità che deriverebbe dalla rimozione della sentenza, o di contestare la conformità della richiesta medesima al mandato conferito con procura speciale (Sez. 6, n. 5391 del 20.9.2013, Rv. 257986). 2.3.

Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale relativo alla rilevanza del vizio del consenso nel rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta, può essere esaminato il caso oggetto del giudizio. 2.4. Dalla sequenza processuale - accessibile al giudice di legittimità in ragione del vizio dedotto ( error in procedendo) - emerge che il ricorrente, sottoposto, durante le indagini a misure cautelari, ricevette la citazione a giudizio e rilasciò procura speciale al patteggiamento della pena, depositata in udienza dibattimentale, dove era assistito dai due difensori fiduciari, e 3 y venendo formulata, da quello presente in aula, preliminarmente, la richiesta di rito alternativo, a cui il P.M. prestò il consenso. 2.5.

Non risulta, tuttavia, né che il difensore abbia rappresentato, in giudizio, la circostanza che l'imputato fosse alloglotta, e, quindi, la necessità di nominare un interprete, né che egli abbia fatto rilevare il vizio della volontà, nella manifestazione del consenso al patteggiamento. D'altro canto, si osserva che la stessa procura speciale per proporre il ricorso per cassazione è stata rilasciata in italiano, e così autenticata dal difensore ricorrente, senza il supporto di una traduzione. 2.6. Alla luce di tali elementi di fatto, poiché non risulta affatto che l'imputato sia effettivamente alloglotta, nel senso di non comprendere la lingua italiana, circostanza solo genericamente dedotta nel ricorso, deve affermarsi la manifesta infondatezza del dedotto vizio della volontà, neppure essendo stata rappresentata dal ricorrente l'utilità che deriverebbe all'imputato dall'annullamento della sentenza di patteggiamento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 giugno 2021 Il Consigliere estensore Maria Th resa