Sentenza — n. 32938/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata in data 10/03/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 10/02/2020 con la quale il Tribunale di Milano, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato Alberto Domanico - quale commercialista di Stamper s.r.I., dichiarata fallita il 15/01/2009, e amministratore unico di Sector Stamp s.r.l. - responsabile, in concorso con altri, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione del ramo d'azienda di Stamper in favore di Sector Stamp per il prezzo di 300 mila euro, mai corrisposto; l'imputato era stato condannato, con i doppi benefici, alla pena di anni 2 di reclusione e alla pena accessoria di cui all'art. 216, u.c., I. fall. per la durata della pena principale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art. 117 cod. pen, art. 2560 cod. civ; Sentenza — n. 32938/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Privo di consistenza è il terzo motivo, in quanto, anche a voler prescindere dalla pacifica acquisibilità della relazione del curatore ex art. 33 I. fall., trascura il ricorrente di considerare che il curatore è stato escusso in dibattimento nel contraddittorio delle parti, laddove la valutazione circa il contributo conoscitivo offerto dal curatore deve essere puntualmente correlata alla motivazione della sentenza impugnata, mentre nel caso di specie è dedotta in termini del tutto generici dal ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOMANICO ALBERTO nato a PETILIA POLICASTRO il 01/04/1960 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
44. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Maurizio Donnanico, nel senso dell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata in data 10/03/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 10/02/2020 con la quale il Tribunale di Milano, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato Alberto Domanico - quale commercialista di Stamper s.r.I., dichiarata fallita il 15/01/2009, e amministratore unico di Sector Stamp s.r.l. - responsabile, in concorso con altri, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione del ramo d'azienda di Stamper in favore di Sector Stamp per il prezzo di 300 mila euro, mai corrisposto; l'imputato era stato condannato, con i doppi benefici, alla pena di anni 2 di reclusione e alla pena accessoria di cui all'art. 216, u.c., I. fall. per la durata della pena principale.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione Alberto Domanico, attraverso il difensore Avv. Maurizio Domanico, articolando nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 111 Cost, 6 Cedu, 405, 417, 429 e 178 cod. proc. pen. L'azione naturalistica viene descritta in modo equivoco attraverso l'uso dei verbi "distraevano" e "dissipavano", incompatibili tra loro, tanto più in considerazione dell'oggetto materiale del reato, un "ramo d'azienda", e dell'impossibilità giuridica di distrarre o dissipare un'azienda attraverso un contratto di cessione stipulato nel rispetto della normativa civilistica, risultando del tutto superflua l'indicazione relativa al mancato versamento del prezzo, laddove l'imputazione contiene contemporaneamente la contestazione della violazione degli artt. 216 e 223 I. fall. senza specificare l'addebito al ricorrente e senza distinguere la posizione dell'extraneus da quella dei coimputati dotati delle qualifiche richieste dalle norme incriminatrici, anche considerando l'erronea indicazione dell'art. 110 cod. pen. in luogo dell'art. 117 cod. pen. 2.2 Il secondo motivo denuncia mancata corrispondenza tra contestazione e sentenze di merito, posto che solo nella sentenza di primo grado si chiariva che Domanico risponde quale concorrente esterno del reato proprio degli amministratori. 2.3.
Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge in relazione all'acquisizione della relazione del curatore ex art. 33 I. fall., con l'utilizzo ai fini probatori delle opinioni del curatore. 2.4. Il quarto motivo denuncia mancata assunzione di una prova decisiva rappresentata da una perizia sul valore del patrimonio di Stannper s.r.l. al momento della stipula del contratto di cessione.2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza degli artt. 587 e 601 cod. proc. pen. in relazione alla mancata citazione della coimputata non appellante. 2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza dell'art. 2560 cod. civ. sugli effetti della cessione del ramo d'azienda, che non liberano l'alienante dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriormente al trasferimento. 2.7.
Il settimo motivo denuncia vizi di motivazione. Erroneamente il Tribunale di Milano non ha considerato che Luigia Donizetti era stata assunta alle dipendenze di Stannper s.r.l. fin dal 1980 per occuparsi della contabilità e, in particolare, della redazione della prima nota e delle scritture contabili, inviando poi a Donnanico i dati definitivi da inserire nel bilancio. I giudici di merito hanno confuso i risultati dei bilanci ufficiali della fallita, quelli comunicati a Domanico per il deposito e quelli ricostruiti dal curatore, sulla base di stime contestate dalla difesa della Donizetti, e non hanno rilevato che Sector, in persona del ricorrente, ha effettivamente finanziato Stemper per più di 96 mila euro in un solo anno, tanto più che Sector era stata costituita dai Donizetti ben prima che conoscessero Domanico.
Le sentenze di merito non hanno compreso che la cessione riguardava tutta l'azienda e hanno erroneamente affermato che Domanico partecipava alle assemblee di Stamper, collocando temporalmente le ricostruzioni della contabilità di magazzino al 2004 e non al 2007. 2.8. L'ottavo motivo denuncia vizi di motivazione, non avendo le sentenze di merito spiegato la complessità della vicenda. 2.9. Il nono motivo denuncia inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata verificata l'attendibilità della chiamante in correità Donizetti.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Filippi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, Avv. Maurizio Domanico, ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative (Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomanni, Rv. 262121; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572) e che, in tema di citazione a giudizio, non vi sia incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latino, Rv. 279090; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948).
Nel caso di specie, l'imputazione descriveva, con chiara ed inequivocabile specificità, il fatto di bancarotta contestato (la cessione del ramo di azienda di Stamper s.r.l. da parte dei suoi amministratori, in mancanza di versamento del corrispettivo) e il ruolo dell'imputato (allo stesso tempo, consulente della cedente e amministratore unico della cessionaria Sector Stamp s.r.I., le cui quote di maggioranza erano nella titolarità dei coimputati). Peraltro, come riconosciuto dallo stesso ricorso, l'alternativa è stata risolta dal giudice di primo grado in favore della qualificazione del fatto in termini di bancarotta per distrazione, il che, all'evidenza, rende ragione della piena possibilità di difesa assicurata all'imputato (non contraddetta, se non in modo del tutto assertivo, dall'impugnante).
Del tutto privi di consistenza sono i rilievi circa l'oggetto materiale della condotta - la cessione di un ramo d'azienda - e la specificazione del mancato pagamento del prezzo, che il ricorso reputa superfluo, ma che, invece, come si vedrà, è elemento del tutto centrale della connotazione del fatto distrattivo. Quanto ai dedotti errori nell'indicazione delle norme di legge relative al fatto contestato, anche a voler prescindere dal rilievo che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602), compressione nel caso di specie, come si è visto, non intervenuta, le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate: l'art. 223 I. fall. stabilisce l'applicabilità agli esponenti societari ivi indicati delle norme incriminatrici dettate dall'art. 216 I. fall. per l'imprenditore, sicché l'indicazione dell'una e dell'altra - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - è funzionale ad una più precisa e chiara contestazione dell'accusa; quanto agli artt. 110 e 117 cod. pen., del tutto corretto è il riferimento all'art. 110 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 30412 del 30/06/2011, Fuoco, Rv. 250586;
Sez. 5, n. 14531 del 14/12/2016, dep. 2017, Palumbo, Rv. 269594), tanto più che l'ipotesi prevista dall'art. 117 cod. pen. è solo quella in cui il fatto commesso dall'estraneo costituirebbe comunque reato anche in mancanza della qualifica di pubblico ufficiale, rivestita dall'autore principale, mentre, invece, qualora la condotta del concorrente sia di per sé lecita e l'illiceità dipenda dalla qualità personale di altro concorrente (ossia, dagli amministratori della fallita, come nel caso di specie) trova applicazione la norma generale di cui all'art. 110 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 6, n. 16058 del 22/04/1989, Morelli Rv. 1825809); quanto alla qualifica di extraneus attribuita a Domanico, essa si desume ictu ()cui' dalla puntuale descrizione delle qualifiche soggettive di ciascun concorrente contenuta nell'imputazione.
3. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, che, in buona sostanza, ripropone le doglianze articolate con il primo motivo, nella prospettiva, questa volta, della mancanza di correlazione tra accusa e condanna. Ai rilievi già svolti, comunque sufficienti a mettere in luce la manifesta infondatezza del motivo, può aggiungersi la considerazione che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione (dalla quale, peraltro, come si è detto, risultava univocamente la qualifica di extraneus di Domanico) e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.
U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, rv 248051; nello stesso senso: Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, rv 205620). Condizione, questa, all'evidenza riconoscibile nella posizione del ricorrente.
4. Privo di consistenza è il terzo motivo, in quanto, anche a voler prescindere dalla pacifica acquisibilità della relazione del curatore ex art. 33 I. fall., trascura il ricorrente di considerare che il curatore è stato escusso in dibattimento nel contraddittorio delle parti, laddove la valutazione circa il contributo conoscitivo offerto dal curatore deve essere puntualmente correlata alla motivazione della sentenza impugnata, mentre nel caso di specie è dedotta in termini del tutto generici dal ricorso.
5. Il quarto e il sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per le connessioni dei temi ivi affrontati, non sono fondati. 5.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società» (Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259858; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008).
Più in generale, del tutto costante è l'affermazione di questa Corte secondo cui l'alienazione di cespiti della fallita integra la fattispecie di bancarotta per distrazione qualora ad essa non sia seguito «il pagamento del prezzo pattuito» (Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022), Dunque, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, mentre non assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560 cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente dell'azienda rispetto ai pregressi debiti dell'azienda (Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501), costituendo tale garanzia un post factum della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644).
Le concordi sentenze di merito hanno fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, individuando il nucleo essenziale del fatto distrattivo contestato nel rilievo che la cessione del ramo d'azienda del 27/06/2007, esulante dagli scopi dell'impresa, determinò, senza alcun utile per il patrimonio di Stamper s.r.I., già da tempo in decozione, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori; invero, con il trasferimento del ramo d'azienda, la cessionaria Sector Stannp s.r.l. (amministrata da Domanico e posseduta per il 90% dai fratelli Donizetti, del gruppo familiare dominus della fallita) continuava a esercitare, in luogo della fallita, la medesima attività, nei medesimi locali e con i medesimi dipendenti, mentre la fallita, privata dei beni strumentali e senza aver incassato il corrispettivo, rimase depauperata e inoperativa, avviandosi inesorabilmente al fallimento. 5.2.
I rilievi che precedono rendono ragione della non decisività dell'invocata perizia sul valore del patrimonio di Stamper s.r.l. al momento della cessione; premesso, infatti, che un valore economico era ad essi sicuramente associabile, come dimostrato dall'offerta in vendita dei macchinari da parte di Luigia Donizetti dopo il fallimento di Stamper s.r.I., a venire in rilievo è il convergente effetto del depauperamento del patrimonio della fallita, della mancata corresponsione del prezzo e della inoperatività della fallita determinata dall'operazione.
Il che priva dei connotati della decisività l'invocata integrazione istruttoria (peraltro non esplicitata nel gravame attraverso una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), risultando così infondato il quarto motivo. 5.3. Anche il sesto motivo non merita accoglimento alla luce dei princìpi di diritto sopra richiamati, che rendono ragione dell'inconferenza del richiamo alla disciplina civilistica.6. Il quinto motivo è inammissibile, non essendo sorretto da valido interesse all'impugnazione, tale non potendo essere considerato l'esito di un possibile nuovo esame della coimputata Donizetti, interesse che, all'evidenza, richiedeva di essere veicolato attraverso una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
A ciò si aggiunga, solo per completezza, che del tutto inconferente è il rilievo del numero di pagine dedicato dalla sentenza di appello alla trattazione della posizione della coimputata, posto che tale trattazione ha riguardato la parte della sentenza di appello dedicata alla ricognizione della pronuncia di primo grado.
7. Il settimo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. Sotto un primo profilo, esso deduce una serie di presunti errori in cui sarebbero incorse la sentenza di primo grado e quella di appello (soprattutto la prima), senza, tuttavia, chiarire, con la necessaria specificità, l'incidenza di tali deduzioni sulla tenuta della motivazione delle conformi sentenze di condanna. Una parte significativa di tali deduzioni (sul ruolo di Luigia Donizetti all'interno della fallita, sui rapporti con Domanico quale consulente della società, sulla partecipazione alle assemblee della fallita) è orientata a contestare, nel senso di ridimensionarlo, il ruolo di Domanico in seno alla fallita nella prospettiva di limitare, se non escludere, la conoscenza dello stato di Stamper s.r.l. all'atto della cessione: prospettiva ricostruibile in termini non univoci a causa dell'indicata tendenza del ricorso a esulare dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063).
In ogni caso, la Corte distrettuale ha bollato come del tutto inverosimile la tesi dell'appellante sul fatto che egli fosse all'oscuro della situazione di Stamper s.r.1; in tale ottica, per un verso, ha richiamato plurimi dati contabili e gli stessi bilanci chiusi al 31/12/2005 e al 31/12/2006, dati, questi, dai quali risultava un conclamato disseto della società quanto meno al 31/12/2006; per altro verso, ha richiamato il ruolo di Domanico nella fallita (consulente dal gennaio 2000) e, a dimostrazione della fiducia in lui riposta dai Donizetti, detentore - peraltro in palese conflitto di interessi - del 10% delle quote della newco Sector Stamp s.r.I., per la quale, essendone amministratore unico, concluse il contratto con il quale fu distratto l'unico cespite della fallita.
Il ricorso omette il puntuale confronto con i dati e con le valutazioni della sentenza impugnata, risultando, sotto questo profilo del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Il ricorso richiama poi un brano dell'esame del teste Nicora, ma - oltre ad articolare, all'evidenza, censure di merito - si sottrae all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).
Altre censure riguardano, per quanto è dato comprendere, il parziale pagamento del prezzo, ma, sul punto, il ricorso - oltre ad essere sostanzialmente versato in fatto e articolato in termini assertivi - non si confronta con gli articolati rilievi del giudice di appello circa il mancato pagamento anche della somma iniziale di 30 mila euro. Le ulteriori doglianze articolano questioni di merito e, comunque, risultano del tutto inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
8. Del tutto generico, già sul piano argomentativo, è l'ottavo motivo, che delinea una critica del tutto avulsa dal necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
9. Il nono motivo è manifestamente infondato, avendo espressamente la Corte di appello rilevato che il compendio probatorio posto a sostegno della conferma dell'affermazione di responsabilità di Domanico prescinde dalle dichiarazioni di Donizetti: rilievo, questo, che il ricorso neppure prende in considerazione per individuare argomenti in grado di confutarlo.
10. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rige