Sentenza — n. 32936/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 24/01/2019 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio dichiarava Pardalian Caldarar responsabile del reato di tentata rapina in danno di Argia Maria Calmosi (capo A) e di omicidio preterintenzionale - così riqualificata l'originaria imputazione di omicidio volontario - sempre in danno di Calmosi (capo B) e, con la continuazione e la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 12 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 10/06/2020, ha applicato a Caldarar le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni 10 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 65 cod. pen; Sentenza — n. 32936/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 56, quarto comma, cod. pen. e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del recesso attivo, di cui sussistono i requisiti, posto che l'imputato si arrestò davanti alla persona offesa caduta, chiedendo informazioni sul suo stato di salute. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto l'evento mortale è requisito oggettivo del reato contestato e il colpo assestato alla sorella della vittima è estraneo all'imputazione. 2.4.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALDARAR PARDALIAN nato il 24/02/1991 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
44. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. Luca Carignola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 24/01/2019 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio dichiarava Pardalian Caldarar responsabile del reato di tentata rapina in danno di Argia Maria Calmosi (capo A) e di omicidio preterintenzionale - così riqualificata l'originaria imputazione di omicidio volontario - sempre in danno di Calmosi (capo B) e, con la continuazione e la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 12 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 10/06/2020, ha applicato a Caldarar le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni 10 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione Pardalian Caldarar, attraverso il difensore Avv. Luca Carignola, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, in quanto la Corte di appello non ha definito l'asserita compiutezza del tentativo, mancando un'azione diretta all'impossessamento della borsetta della vittima, non essendo sufficiente la mera spinta accertata dai giudici di merito, laddove l'azione posta in essere dall'imputato si arrestava esclusivamente per sua iniziativa. 2.2.
Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 56, quarto comma, cod. pen. e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del recesso attivo, di cui sussistono i requisiti, posto che l'imputato si arrestò davanti alla persona offesa caduta, chiedendo informazioni sul suo stato di salute. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto l'evento mortale è requisito oggettivo del reato contestato e il colpo assestato alla sorella della vittima è estraneo all'imputazione. 2.4.
Il quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 65 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla diminuzione della pena disposta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile a una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 15534 del 10/02/2021, Lattucca;
Sez. 2, n. 15602 del 25/03/2021, De Biase). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato congruamente atto del rilievo che il mancato perfezionamento dell'evento non è riconducibile a una scelta volontaria dell'agente, ma all'intervento di Maria Luisa Citterio, che pose al sicuro la borsetta della vittima dopo che la stessa era caduta a terra a seguito dell'azione dell'imputato. Il primo e il secondo motivo non si confrontano con la ricostruzione degli accadimenti delineata dalle conformi sentenze di merito: il primo motivo fa leva sull'assunto che l'azione si sarebbe arrestata per esclusiva iniziativa dell'imputato, ma l'asserzione è smentita dalla ricostruzione dei fatti richiamata; il secondo motivo - a fronte della genericità, sul punto, del motivo di appello, che, con riguardo al recesso attivo, si limitava a richiederne il riconoscimento nelle conclusioni, senza confrontarsi con la ricostruzione dei fatti che evidenziava come fosse stata la pronta reazione dell'amica Citterio ad arrestare la condotta dell'imputato - fa leva sulla deduzione della condotta successiva dell'imputato, svilendo indebitamente la rilevanza della "messa al sicuro" della borsetta ad opera della donna.
Nel resto, la sentenza impugnata ha rilevato che l'imputato aveva, con violenza, posto il essere il (confessato) tentativo di sottrazione della borsa della vittima, laddove l'allontanamento dell'imputato senza la res altrui aveva condotto alla contestazione della fattispecie tentata: rilievi, questi, che confermano la linearità logico- argomentativa della ricostruzione dei giudici di merito.
3. Il terzo e il quarto motivo, entrambi attinenti al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili. Quanto alla determinazione della pena per il più grave reato di omicidio preterintenzionale, in misura prossima al medio edittale, del tutto congrui sono i riferimenti - quale condotta anteatta - al pugno precedentemente inferto alla sorella della vittima e, sul piano soggettivo, ai motivi predatori richiamati dal giudice di appello (e confermati dalla confessione dell'imputato); ne consegue la manifesta infondatezza del terzo motivo.Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo al quarto motivo, in quanto la misura della riduzione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (negate dal giudice di primo grado e riconosciute da quello di appello in considerazione della confessione resa dall'imputato) è motivata, in termini esenti da vizi logici, richiamando la particolare fragilità della vittima.
4. Pertanto, complessivamente considerato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/07/2021. Il Consigliere esten