Sentenza — n. 32935/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATutte le censure proposte sono versate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, posto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32935/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Giuseppe Locatelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MICARELLI PAMELA nato a ALBANO LAZIALE il 06/03/1985 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE LOCATE LLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 14 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva ritenuto Pamela Micarelli colpevole del delitto di furto aggravato in abitazione, contestatole al capo D della rubrica, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1.
In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte considerava che: - l'imputata, con il suo complice, in plurime occasioni avevano sottratto dei beni alle proprie vittime, solitamente donne di età avanzata, fingendo di avere patito un sinistro, impegnandola nella relativa discussione e così distraendola in modo da poterle sottrarre dei beni; - così era accaduto anche nella vicenda per cui è processo, avendo l'imputata ed il suo complice prima sottratto alla persona offesa il denaro contante contenuto nella borsa custodita nella vettura (consumando così il furto, contestato al capo B, dichiarato poi prescritto) e, poi recandosi nella sua abitazione con la scusa di compilare il modulo di constatazione amichevole del sinistro, distraendola l'imputata e il complice rovistando nelle altre stanze, le sottraevano prima le chiavi della vettura (ed un orologio) e poi l'autovettura stessa; - era evidente la complicità della prevenuta, posto che costei, evidentemente avvertita dal complice che si era impossessato delle chiavi, aveva immediatamente abbandonato la compilazione del modulo e con il medesimo si era allontanata dall'abitazione della persona offesa, sottraendole la vettura.
2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge non avendo la Corte motivato, se non del tutto genericamente, sulla eccepita prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso della prevenuta nel delitto di furto per il quale vi è stata condanna ed alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato.
Era stato il complice, con il quale era entrata nell'abitazione della persona offesa, seppur per consumare una presunta truffa, a sottrarre gli oggetti indicati in imputazione e, a tale ulteriore condotta, la prevenuta non aveva prestato alcun concreto contributo, né poteva ravvisarsene il necessario elemento psicologico, quantomeno dovendosene fondatamente dubitare. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento. Il mezzo in questione era la cosiddetta truffa dello specchietto ma, in realtà, nulla è emerso circa la supposta simulazione del sinistro stradale che aveva dato innesco alla complessiva vicenda.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Giuseppe Locatelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Tutte le censure proposte sono versate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, posto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. La Corte territoriale, infatti, con una motivazione priva di manifesti vizi logici aveva osservato come il concorso della prevenuta nella condotta del coimputato - che aveva sottratto le chiavi dell'autovettura della persona offesa custodite nella sua abitazione (ed un orologio) - fosse logicamente deducibile dalla condotta tenuta nell'occasione dalla medesima che, dopo avere distratto la vittima del reato, facendola partecipare alla compilazione del modulo di constatazione amichevole del sinistro, aveva rinunciato ad ottenerlo, evidentemente perché avvertita dal complice del fatto che egli, rovistando indisturbato nell'abitazione, era riuscito ad impossessarsi di alcuni beni ivi rinvenuti (le chiavi dell'autovettura ed un orologio) così raggiungendo il fine della loro coordinata condotta.
Se ne deduce, allora, che l'incidente stradale che aveva dato luogo alla complessiva condotta del coimputato e della prevenuta a danno dell'anziana persona offesa — consumando, i due, nell'immediatezza, anche la sottrazione del denaro contenuto nella borsetta, il delitto dichiarato prescritto già in prime cure - altro non fosse che un pretesto per consumarlo. Resta pertanto anche la contestata aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento.
3. Manifestamente infondato è anche il primo motivo di ricorso, posto che Il delitto, aggravato, di furto in abitazione prevede una pena edittale massima di anni dieci di reclusione. Così che lo stesso si prescrive, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., in anni dodici e mesi sei. Il fatto si è consumato 1'8 aprile 2008 - il termine di prescrizione è rimasto sospeso per l'intero periodo intercorso fra l'udienza del 28 maggio 2012 e quella del 19 novembre 2012, per i 60 giorni seguiti al rinvio dell'udienza dell'8 ottobre 2014 ed i 64 giorni per la pandemia del 2020 — così che lo stesso decorrerà soltanto il 3 agosto 2021, dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza, e anche dopo la pronuncia della presente sentenza.
4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enr