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Sentenza — n. 32934/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32934/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32934/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10 giugno 2020, la Corte di assise di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento di questa Corte del 16 maggio 2019, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Brescia, escludeva la circostanza aggravante della premeditazione contestata a Manuel Rossi al capo A, l'omicidio di Riadh Belkhala consumato in concorso con la coimputata Giulia Taesi (attingendolo con 83 coltellate, vibrate in tutte le sede corporee, al fine di non saldare un debito con il medesimo contratto per la fornitura di sostanza stupefacente), e, confermando il giudizio di equivalenza del riconosciute attenuanti generiche con la residua aggravante, dei motivi abietti e futili, confermava la pena, irrogata in prime cure, di anni 16 di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 32934/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Giuseppe Locatelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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assassinio qualificato omicidio passionale tentato omicidio aggravato riduzione della pena aggravamento della pena reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
La difesa lamenta che la motivazione richiesta dalla ricordata pronuncia non fosse stata adeguatamente offerta dal giudice del rinvio, che si era limitato ad indicare come fosse congruo il complessivo trattamento sanzionatorio, piuttosto che rivalutare, nei termini indicati, il giudizio previsto dall'art. 69 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI MANUEL nato a BRESCIA il 29/11/1987 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE LOCATELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore, Avv. GIANBATTISTA SCALVI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 giugno 2020, la Corte di assise di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento di questa Corte del 16 maggio 2019, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Brescia, escludeva la circostanza aggravante della premeditazione contestata a Manuel Rossi al capo A, l'omicidio di Riadh Belkhala consumato in concorso con la coimputata Giulia Taesi (attingendolo con 83 coltellate, vibrate in tutte le sede corporee, al fine di non saldare un debito con il medesimo contratto per la fornitura di sostanza stupefacente), e, confermando il giudizio di equivalenza del riconosciute attenuanti generiche con la residua aggravante, dei motivi abietti e futili, confermava la pena, irrogata in prime cure, di anni 16 di reclusione.

La Corte di merito, in ordine al giudizio di bilanciamento ed alla misura della pena, osservava che gli indici di gravità del fatto erano dati dalla palese efferatezza mostrata nell'esecuzione del crimine, come preordinato (pur non essendo stato premeditato) dal prevenuto e dalla sua complice, e dalla altrettanto palese strumentalità della versione difensiva fornita (dell'avere agito per il timore che la persona offesa potesse rivolgersi contro la donna). Circostanze ed indici che giustificavano anche la misura della pena.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla avvenuta conferma della pena, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione. Vero è che le Sezioni unite, con la pronuncia n. 33752 del 2013, avevano affermato come non violasse il divieto di reformatio in peius la conferma del giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, nonostante l'avvenuta esclusione di una circostanza aggravante da parte del giudice dell'appello, ma aveva anche affermato come a tale conclusione dovesse pervenirsi con un'adeguata motivazione. Motivazione che, invece, era del tutto mancata. Essendosi ridotta, piuttosto, la Corte di merito, a considerare corretta la mera quantificazione complessiva della pena.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Giuseppe Locatelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha richiesto ed ottenuto la trattazione orale del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente il principio di diritto da applicarsi alla valutazione della correttezza della motivazione della sentenza impugnata — in cui si era, come si è ricordato, confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la residua aggravante, dei motivi abietti e futili, nonostante l'esclusione dell'ulteriore ragione di aggravamento della pena, la premeditazione del delitto - è quello formulato dalle Sezioni unite, nella sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Papola, secondo cui "il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione".

2. La difesa lamenta che la motivazione richiesta dalla ricordata pronuncia non fosse stata adeguatamente offerta dal giudice del rinvio, che si era limitato ad indicare come fosse congruo il complessivo trattamento sanzionatorio, piuttosto che rivalutare, nei termini indicati, il giudizio previsto dall'art. 69 cod. pen.. Si tratta, però, di censura manifestamente infondata. La Corte di assise di appello di Milano, infatti, aveva proprio affrontato tale questione, da pagina 12 a pagina 15 dell'impugnata sentenza (e non alla sola ultima pagina come sostanzialmente asserisce la difesa), prima ampiamente richiamando la ricordata pronuncia delle Sezioni unite e, poi, di conseguenza, argomentando nel dettaglio le ragioni del ribadito giudizio di equivalenza, alla luce dei plurimi elementi fattuali, oggettivi e soggettivi, che lo imponevano.

Siffatta, esaustiva, motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, si concludeva, infine, ribadendo, anche, la complessiva congruità del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla pena base fissata per il delitto di omicidio. Così dando corretto e compiuto conto di tutti i passaggi motivazionali della pena irrogata.3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Gregorb Corte Suprema di